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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel servizio integrato dei rifiuti urbani
  • Si articola in ATO, EGA e gestori del servizio
  • Si conforma al diritto europeo dei servizi pubblici locali
  • È soggetta alla regolazione di ARERA (tariffe e qualità)
  • Si raccorda con obiettivi di raccolta differenziata e riciclaggio UE

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 202 Cod. Amb. — affidamento del servizio

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all’ articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , nonché con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

1-ter. L’ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell’ articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994 .

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’ articolo 2112 del codice civile .

Commento

L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si articola in ambiti territoriali ottimali (ATO), enti di governo dell'ambito e gestori unici, secondo un modello industriale ispirato a economie di scala ed efficienza. La disciplina si raccorda con la regolazione settoriale (tariffa rifiuti) e con il diritto europeo della concorrenza nei servizi pubblici locali. La disposizione in esame regola un aspetto specifico di questo modello.

Modello industriale dei rifiuti urbani

La norma in tema di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani si colloca nell'architettura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, articolato in ambiti territoriali ottimali (ATO), enti di governo dell'ambito (EGA) e gestori del servizio. regole sull'affidamento del servizio con riferimento alle modalità europee e nazionali di gara o di in-house providing. Il modello, di derivazione europea, tende a coniugare economie di scala, efficienza gestionale e tutela degli utenti, attraverso un affidamento del servizio a soggetti qualificati selezionati con procedure conformi al diritto europeo dei servizi pubblici locali.

Ambito Territoriale Ottimale ed Ente di Governo

L'ATO è la dimensione territoriale ritenuta ottimale per l'erogazione del servizio, individuata dalla Regione in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'EGA (autorità d'ambito, ente d'ambito regionale o consorzio di Comuni a seconda del modello regionale) esercita le funzioni di governo dell'ambito: affida il servizio, vigila sul gestore, fissa le tariffe nel rispetto della regolazione di ARERA, applica le penali contrattuali in caso di inadempimenti. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il ruolo dell'EGA come stazione appaltante e come garante della qualità del servizio.

Modalità di affidamento del servizio

L'affidamento del servizio segue le regole del diritto europeo dei servizi pubblici locali: gara aperta, gara a doppio oggetto, in-house providing. Quest'ultima modalità presuppone il controllo analogo sulla società affidataria, l'attività prevalente in favore dell'amministrazione affidante e l'assenza di partecipazione privata. La giurisprudenza europea ed italiana, in linea generale, ha sviluppato un'interpretazione rigorosa dei presupposti dell'in-house, a tutela della concorrenza nel mercato. Il regolatore (ARERA) interviene con la disciplina tariffaria e con le linee guida applicative.

Raccolta differenziata e obiettivi

Il sistema fissa obiettivi quantitativi pluriennali di raccolta differenziata, calcolati a livello di ATO. Il mancato raggiungimento comporta sanzioni amministrative a carico dei Comuni e applicazione di addizionali al tributo speciale per il deposito in discarica (c.d. ecotassa). Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio segue oggi la metodologia armonizzata UE introdotta dalla direttiva 2018/851/UE, che impone il calcolo sul rifiuto effettivamente riciclato (non sul rifiuto raccolto). Tale modifica metodologica ha reso più stringente la valutazione delle performance ambientali.

Contratto di servizio e qualità

Il contratto di servizio tra EGA e gestore definisce gli obblighi reciproci, gli standard di qualità, il sistema tariffario, le penali, la durata, il regime degli investimenti. Lo schema tipo, adottato a livello centrale, fornisce la base contrattuale di riferimento. L'inadempimento del gestore può comportare l'attivazione delle penali contrattuali e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto con successivo riaffidamento. La regolazione di ARERA introduce indicatori di qualità tecnica e contrattuale, con eventuali premialità o penalizzazioni tariffarie.

Domande frequenti

Cosa è l'ATO e qual è il suo ruolo nel servizio rifiuti urbani?

L'Ambito Territoriale Ottimale è la dimensione territoriale ritenuta più efficiente per l'erogazione del servizio, individuata dalla Regione. L'Ente di Governo dell'Ambito (EGA) affida il servizio, vigila sul gestore e applica la regolazione tariffaria di ARERA.

Quali modalità di affidamento del servizio sono ammesse?

Gara aperta, gara a doppio oggetto, in-house providing (con presupposti rigorosi: controllo analogo, attività prevalente, assenza di partecipazione privata). La scelta è motivata sotto il profilo tecnico-economico e sottoposta al sindacato del giudice amministrativo.

Cosa succede se il Comune non raggiunge gli obiettivi di raccolta differenziata?

Si applicano sanzioni amministrative e addizionali al tributo speciale per il deposito in discarica (c.d. ecotassa). Il calcolo dei tassi di riciclaggio segue oggi la metodologia armonizzata UE (dir. 2018/851/UE), che impone il calcolo sul rifiuto effettivamente riciclato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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