- Regola competenze dei comuni in materia di rifiuti urbani nel quadro del riparto Stato-Regioni
- Si fonda sull'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
- Attua i principi di sussidiarietà e leale collaborazione
- Distingue tra livelli statale, regionale, provinciale e comunale
- Si coordina con il Programma nazionale e i piani regionali
Testo dell'articoloVigente
Art. 198 Cod. Amb. — competenze dei comuni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani … . Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani … avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l’ articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani … al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 . 2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 198 D.Lgs. 209/2005 — Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
- Art. 198 Codice Civile: Frutti della dote
- Articolo 198 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 198 C.d.S.: Più violazioni di norme che prevedono sanzioni
- Articolo 198 Codice di Procedura Civile: Esame contabile
- Articolo 198 Codice di Procedura Penale: Obblighi del testimone
Commento
L'architettura delle competenze in materia di rifiuti risponde al riparto costituzionale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che attribuisce la materia ambientale alla competenza esclusiva statale. La Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto la natura trasversale della materia, imponendo modelli di leale collaborazione con Regioni, Province e Comuni. La disposizione in esame definisce il riparto operativo tra i livelli di governo.
Quadro costituzionale del riparto
La norma in tema di competenze dei comuni in materia di rifiuti urbani attua il riparto di competenze in materia di gestione dei rifiuti. competenze comunali sulla gestione dei rifiuti urbani, regolamento comunale e raccolta differenziata. L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. attribuisce la materia ambientale alla competenza esclusiva statale, ma la Corte costituzionale ha più volte ribadito la natura trasversale della materia, che si interseca con materie di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali) e residuale (servizi pubblici locali). Il riparto operativo è quindi articolato su più livelli, con strumenti di leale collaborazione.
Funzioni statali, regionali e locali
Allo Stato spettano funzioni di indirizzo e coordinamento, definizione dei criteri generali, individuazione delle metodologie di calcolo degli obiettivi, vigilanza sull'attuazione della disciplina europea (con il coordinamento tecnico di ISPRA). Alle Regioni spettano la pianificazione (piano regionale di gestione dei rifiuti, strumento fondamentale per individuare il fabbisogno impiantistico e la localizzazione degli impianti) e le autorizzazioni di rilevanza regionale. Alle Province (e a Province autonome e Città metropolitane) spettano funzioni di controllo e di iscrizione a registri. Ai Comuni spetta la gestione operativa dei rifiuti urbani, con regolamento comunale che ne disciplina raccolta, recupero e smaltimento.
Pianificazione e Programma nazionale
Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 198-bis) fissa indirizzi e criteri generali per la pianificazione regionale, in coerenza con il diritto europeo e con gli obiettivi quantitativi comunitari. Il piano regionale, a sua volta, individua il fabbisogno impiantistico, le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha sindacato la localizzazione degli impianti sotto il profilo dell'adeguatezza istruttoria e della motivazione, valorizzando la partecipazione delle comunità locali interessate.
Strumenti di leale collaborazione
La natura trasversale della materia impone strumenti di coordinamento: intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi di programma per la chiusura del ciclo, conferenze di servizi per l'autorizzazione di impianti, regolamentazione integrata dei servizi pubblici locali. La Corte costituzionale, in linea generale, ha sanzionato sia gli interventi statali che comprimessero eccessivamente la potestà regionale in materie connesse, sia gli interventi regionali che ostacolassero la realizzazione di impianti di rilievo nazionale, valorizzando il modello collaborativo.
Profili applicativi e controversie
Sul piano operativo, la corretta individuazione dell'autorità competente è il primo adempimento. Errori possono comportare la trasmissione d'ufficio dell'istanza al soggetto effettivamente competente, con slittamento dei termini. Le controversie sul riparto approdano spesso alla Corte costituzionale in sede di conflitti di attribuzione. Sul piano del controllo, ARPA, ISPRA, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza coordinano l'attività di vigilanza, con flussi informativi che alimentano il Catasto rifiuti e il sistema MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
Domande frequenti
Come si individua l'autorità competente per i procedimenti dell'articolo 198?
Occorre considerare il livello di governo coinvolto e la tipologia di attività: lo Stato definisce indirizzi e Programma nazionale; le Regioni adottano il piano regionale e le autorizzazioni di rilievo regionale; le Province esercitano controlli; i Comuni gestiscono i rifiuti urbani con regolamento e affidamenti.
Cosa accade se istanza è presentata all'autorità sbagliata?
L'autorità ricevente la trasmette d'ufficio a quella competente, con eventuale slittamento dei termini procedimentali. La giurisprudenza, in linea generale, riconosce un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli del proponente.
Quale ruolo hanno ARPA, ISPRA e Carabinieri Tutela Ambiente?
ARPA svolge controlli operativi sul territorio; ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la reportistica; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza contrastano gli illeciti penali. Il MASE coordina l'azione complessiva e cura i rapporti con la Commissione UE.
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