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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le osservazioni dei terzi vanno depositate per iscritto presso l'ufficio competente
  • Devono indicare i motivi assoluti di rifiuto e le ragioni a sostegno
  • Non è richiesto il versamento di tasse né la nomina di un rappresentante
  • Il presentatore non assume la qualità di parte nel procedimento

Testo dell'articoloVigente

Art. 175 CPI — Deposito delle osservazioni dei terzi

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).

Commento

L'articolo specifica le modalità di deposito delle osservazioni dei terzi, strumento informativo a disposizione di chiunque voglia segnalare all'ufficio motivi assoluti di rifiuto della registrazione del marchio. Le regole sono semplici e improntate alla massima accessibilità.

Forma e contenuto

Le osservazioni vanno depositate per iscritto, di norma in via telematica, e devono indicare i motivi assoluti di rifiuto su cui si fondano, con le ragioni a sostegno e l'eventuale documentazione utile. Una buona osservazione fa riferimento puntuale alle norme del CPI sui motivi assoluti di rifiuto e accompagna l'argomento con elementi probatori, come ricerche di mercato, evidenze dell'uso comune del segno o prove della decettività.

Termine

Le osservazioni possono essere presentate fino al momento della registrazione del marchio, sebbene la prassi consigli di depositarle quanto prima, idealmente subito dopo la pubblicazione. Tipicamente il valore informativo è maggiore quando l'ufficio non ha ancora completato l'esame dei motivi assoluti.

Soggetti legittimati

Le osservazioni possono essere presentate da chiunque, anche senza un interesse qualificato e senza titolarità di diritti anteriori. Possono provenire da concorrenti, associazioni di categoria, consumatori, esperti del settore. Non è richiesta la nomina di un rappresentante né il versamento di tasse, in coerenza con la natura partecipativa dello strumento.

Posizione del presentatore

Il presentatore non diventa parte del procedimento amministrativo: non riceve una decisione formale, non può impugnare l'eventuale provvedimento dell'ufficio e non gode dei diritti procedimentali tipici dell'opponente. Il suo ruolo è limitato alla segnalazione: spetta all'ufficio valutarne la fondatezza ed eventualmente aprire un rilievo nei confronti del richiedente.

Effetti pratici

Sul piano pratico, le osservazioni rappresentano uno strumento utile per soggetti che individuano problemi di liceità o distintività del marchio ma non hanno legittimazione all'opposizione. Conviene preparare le osservazioni con cura, allegando documentazione di qualità, perché l'efficacia dello strumento dipende in larga misura dalla solidità degli elementi forniti all'ufficio.

Domande frequenti

Devo pagare per depositare osservazioni?

No, le osservazioni non comportano il pagamento di tasse né l'obbligo di nominare un rappresentante. Sono uno strumento gratuito di partecipazione informativa al procedimento.

Posso impugnare la decisione dell'ufficio se non accoglie le osservazioni?

No. Il presentatore di osservazioni non è parte del procedimento e non riceve una decisione formale. L'ufficio valuta le osservazioni in autonomia e decide se aprire un rilievo.

Fino a quando posso presentare osservazioni?

Fino al momento della registrazione del marchio, ma la prassi consiglia di farlo subito dopo la pubblicazione, quando il valore informativo per l'ufficio è massimo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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