- Disciplina rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato nell'organizzazione del SII
- Sistema basato su ATO ed EGA
- Affidamento secondo i moduli eurounitari (gara, in house, mista)
- Convenzione di gestione tra EGA e gestore
- Vigilanza nazionale di ARERA per regolazione e qualità
Testo dell'articoloVigente
Art. 151 Cod. Amb. — (rapporti tra ente di governo dell’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) ((
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall’ articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell’affidamento, non superiore comunque a trenta anni; b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara c) l’obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’ente di governo dell’ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l’obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d’indirizzo vigenti; g) l’obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l’obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall’articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l’ente di governo dell’ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’ente di governo dell’ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell’erogazione del servizio, nonché l’obbligo di assumere ogni iniziativa per l’eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell’Autorità medesima; m) l’obbligo di restituzione, alla scadenza dell’affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione , nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 , ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente ; n) l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile ; p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore. 3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L’affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l’aggiornamento dell’atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 .
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell’individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 151 D.Lgs. 209/2005 — Procedura
- Art. 151 D.Lgs. 42/2004 — Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
- Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale
- Articolo 151 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 151 C.d.S.: Definizioni relative alle segnalazioni visive e
- Art. 151 c.p.c.: Forme di notificazione ordinate dal giudice
Commento
Il Servizio Idrico Integrato (SII) raccoglie in un unico servizio pubblico le funzioni di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per il consumo umano, di fognatura e di depurazione. La sua organizzazione si fonda sugli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e sugli Enti di Governo dell'Ambito (EGA), che pianificano gli interventi e affidano la gestione a un soggetto unico. La disposizione in esame regola uno specifico profilo dell'organizzazione del SII.
Inquadramento del Servizio Idrico Integrato
La disposizione su rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato si colloca nel sistema di organizzazione del Servizio Idrico Integrato. contenuti della convenzione di gestione: durata, obblighi, indicatori di qualità, regime tariffario, garanzie. Il SII è qualificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica e segue, per i profili organizzativi, le regole generali dei servizi pubblici locali (oggi d.lgs. 201/2022), oltre alla disciplina speciale della Parte Terza del Codice dell'Ambiente.
Ambiti Territoriali Ottimali ed Enti di Governo
L'organizzazione territoriale si fonda sugli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuati dalle Regioni in base a criteri di adeguatezza tecnico-economica, di unitarietà del bacino e di efficienza gestionale. Per ciascun ATO opera l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), che esercita le funzioni di pianificazione (piano d'ambito), affidamento del servizio, vigilanza sulla gestione e tutela dell'utenza. L'EGA, dopo le riforme degli anni 2010 (l. 191/2009 e l. 42/2010 di abrogazione delle AATO), è oggi un'autorità di governance pubblica affidata alle Regioni nella scelta della forma organizzativa.
Affidamento del servizio
L'affidamento avviene secondo i moduli previsti dal diritto eurounitario per i servizi pubblici locali: gara, affidamento in house a società interamente pubblica con controllo analogo, società mista a partecipazione pubblico-privata previa gara per il socio operativo. La giurisprudenza amministrativa ed eurounitaria ha valorizzato il rispetto della concorrenza e la motivazione rafforzata per l'in house, in linea con la direttiva 2014/24/UE e con l'art. 17 d.lgs. 201/2022. L'esito del referendum del 2011 ha confermato la natura pubblica della titolarità delle reti, lasciando spazio a diverse forme di gestione.
Convenzione di gestione e poteri di vigilanza
I rapporti tra EGA e gestore sono regolati da una convenzione di servizio (art. 151) che disciplina durata, obblighi del gestore, indicatori di qualità contrattuale (KPI), regime tariffario, meccanismi di revisione e clausole di risoluzione. L'EGA vigila sull'esecuzione del contratto e può attivare poteri sostitutivi in caso di grave inadempimento (art. 152). La giurisprudenza, in linea generale, ha riconosciuto la natura di concessione di servizio pubblico, con le correlate regole di durata, equilibrio economico-finanziario e revisione del piano.
Risorse idriche e bene comune
L'organizzazione del SII si innesta sul principio della pubblicità delle acque (art. 144) e della priorità del consumo umano. L'equilibrio del bilancio idrico (art. 145) e le misure di risparmio (art. 146) costituiscono vincoli operativi sia per la pianificazione d'ambito sia per la gestione corrente. ARERA, sul versante regolatorio nazionale, definisce gli standard di qualità e i criteri tariffari, integrando l'azione di governance dell'EGA con un quadro regolatorio uniforme.
Domande frequenti
Cos'è l'Ente di Governo dell'Ambito previsto dall'articolo 151?
È l'autorità pubblica che, per ciascun ATO, esercita le funzioni di pianificazione (piano d'ambito), affidamento del servizio, vigilanza sulla gestione e tutela dell'utenza. Ha sostituito le precedenti AATO dopo le riforme del 2009-2010 e opera nelle forme organizzative scelte dalle Regioni.
Quali sono le forme di affidamento ammesse?
Gara per la concessione, affidamento in house a società pubblica con controllo analogo, società mista pubblico-privata previa gara per il socio operativo, secondo i moduli del diritto eurounitario (direttiva 2014/24/UE e d.lgs. 201/2022).
Che ruolo ha ARERA?
ARERA regola il SII a livello nazionale: definisce il Metodo Tariffario Idrico, gli standard di qualità contrattuale e tecnica, le procedure di morosità e gli indennizzi automatici, in attuazione della l. 214/2011.
Vedi anche