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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo elenca gli atti soggetti a trascrizione obbligatoria presso l'UIBM: trasferimenti, atti reali, garanzie, divisioni, sentenze e atti esecutivi.
  • Sono soggetti a trascrizione anche i decreti di espropriazione per pubblica utilità, i testamenti e le sentenze di rivendicazione.
  • Possono essere trascritte le domande giudiziali: l'efficacia della trascrizione della sentenza risale alla trascrizione della domanda.
  • Le sentenze di nullità, annullamento o risoluzione si annotano a margine della trascrizione dell'atto cui si riferiscono.

Testo dell'articoloVigente

Art. 138 CPI — Trascrizione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono o estinguono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale; b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concernenti i titoli anzidetti; c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b); d) il verbale di pignoramento; e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile ; g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità; h) le sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell’atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; i) i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative; l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali; m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali; n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; n-bis) le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale

2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico ovvero l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall’articolo

196. 4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

5. L’ordine delle trascrizioni è determinato dall’ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l’atto si riferisce non comportano l’invalidità della trascrizione.

Commento

L'articolo 138 disciplina la trascrizione degli atti relativi ai titoli di proprietà industriale presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si tratta dell'istituto chiave che organizza la pubblicità delle vicende giuridiche dei diritti IP, garantendo certezza nei traffici e tutela dei terzi acquirenti, sulla falsariga della trascrizione immobiliare ma adattata alle peculiarità dei beni immateriali.

L'ampio perimetro degli atti soggetti a trascrizione

L'elenco è ampio e comprensivo: atti tra vivi di trasferimento, costituzione o estinzione di diritti reali o personali, atti di divisione e di società, transazioni, rinunce, verbali di pignoramento e di aggiudicazione, decreti di espropriazione, testamenti e atti di successione, sentenze relative ai diritti IP. La completezza dell'elenco riflette la volontà di garantire pubblicità a ogni vicenda significativa del titolo, permettendo ai terzi di consultare un registro centralizzato per verificare la situazione giuridica del diritto IP.

Atti di trasferimento e diritti reali

Sono trascrivibili gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono o estinguono in tutto o in parte i diritti sui titoli, nonché quelli che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia. La regola copre cessioni, licenze esclusive, pegni e altre forme di concessione di garanzia. La trascrizione è strumento essenziale per regolare i conflitti tra diversi aventi causa dal medesimo titolare.

Esecuzione e procedure concorsuali

Sono soggetti a trascrizione i verbali di pignoramento, di aggiudicazione e di sospensione della vendita, i decreti di espropriazione per pubblica utilità e le sentenze di fallimento dei soggetti titolari. La trascrizione tutela i creditori e l'amministrazione della procedura concorsuale, opponendo ai terzi le vicende esecutive o procedurali del titolo. Anche le procedure concorsuali contemporanee adattano la propria gestione del patrimonio IP a questa disciplina pubblicitaria.

Sentenze e annotazioni

Si trascrivono le sentenze che dichiarano l'esistenza di atti soggetti a trascrizione, quando questi non siano stati trascritti, e le sentenze di rivendicazione. Le sentenze che pronunciano nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione di un atto trascritto sono annotate a margine della trascrizione dell'atto cui si riferiscono. La distinzione tra trascrizione e annotazione marginale riflette la diversa natura dell'effetto: la trascrizione introduce una nuova posizione, l'annotazione modifica o caduca la trascrizione esistente.

La trascrizione della domanda giudiziale

Possono essere trascritte le domande giudiziali dirette a ottenere le sentenze relative agli atti soggetti a trascrizione. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza retroagiscono alla data della trascrizione della domanda. La regola tutela chi agisce in giudizio per ottenere un effetto reale: chi trascrive la domanda blocca eventuali atti dispositivi successivi del convenuto, garantendo che la sentenza eventualmente favorevole produca effetti dalla data del processo e non dalla sua conclusione.

Domande frequenti

Quali atti vanno trascritti presso l'UIBM?

Trasferimenti tra vivi, costituzione di diritti reali o di garanzia, atti di divisione e transazione, pignoramenti, decreti di espropriazione, sentenze, testamenti relativi a titoli IP. L'elenco è ampio e mira a garantire pubblicità completa delle vicende del titolo.

Si possono trascrivere le domande giudiziali?

Sì, le domande dirette a ottenere sentenze trascrivibili possono essere trascritte. Gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda, tutelando chi agisce contro disposizioni successive del convenuto.

Come si pubblicizzano le sentenze di nullità di atti trascritti?

Mediante annotazione a margine della trascrizione dell'atto annullato o reso inefficace. L'annotazione modifica la trascrizione esistente rendendo opponibile ai terzi l'esito del giudizio, in continuità con il principio di pubblicità immobiliare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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