Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 136 CPI – (Presentazione dei ricorsi)

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell’atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.

2. La notifica del ricorso è fatta secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile .

3. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

4. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei ricorsi e deve contenere: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore, ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione del provvedimento impugnato con la data della sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell’oggetto della domanda; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda; e) l’indicazione dei documenti offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal caso, della procura speciale.

6. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma

5. 7. La parte resistente che, in sede amministrativa, sia rimasta parzialmente soccombente, può proporre, nel rispetto di quanto indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, ricorso incidentale avverso il provvedimento decisorio entro il termine di decadenza di trenta giorni decorrente dal deposito del ricorso principale.

8. Si applica, per quanto compatibile, l’ articolo 334 del codice di procedura civile .

In sintesi

  • Il ricorso alla Commissione si notifica entro sessanta giorni perentori all'UIBM e ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità.
  • L'atto introduttivo deve contenere identificazione delle parti, provvedimento impugnato, motivi specifici e indicazione delle prove a sostegno.
  • La PEC del difensore o della parte costituisce domicilio digitale valido per comunicazioni e notificazioni in tutto il giudizio.
  • La parte resistente parzialmente soccombente in sede amministrativa può proporre ricorso incidentale.
Indice dei contenuti

L'articolo 136 disciplina la presentazione del ricorso alla Commissione dei ricorsi, dettando i requisiti formali e i termini perentori che condizionano l'ammissibilità dell'impugnazione contro i provvedimenti UIBM. La norma persegue un equilibrio tra accessibilità della tutela e rigore processuale, imponendo regole chiare ma non eccessivamente formalistiche.

Il termine perentorio di sessanta giorni

La decorrenza del termine è ancorata alla data di ricezione della comunicazione individuale dell'atto impugnato o, in mancanza di obbligo di comunicazione, alla scadenza del termine di pubblicazione. La norma prevede inoltre la possibilità di integrazione delle notifiche su disposizione della Commissione, qualora altri controinteressati siano stati pretermessi. La perentorietà del termine impone al ricorrente di attivarsi tempestivamente, ma la disciplina sulle integrazioni evita che vizi formali compromettano definitivamente la tutela sostanziale.

Notifica all'UIBM e ai controinteressati

Il ricorso deve essere notificato all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati a cui l'atto direttamente si riferisce, secondo le norme del codice di procedura civile. La scelta tutela il contraddittorio fin dalle prime battute, garantendo che chi ha interesse alla conservazione del provvedimento UIBM venga messo in condizione di partecipare al giudizio. La notifica corretta è elemento essenziale e la sua mancanza determina inammissibilità.

La PEC come domicilio digitale

L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La sua indicazione equivale alla comunicazione del domicilio eletto e abilita la segreteria della Commissione a trasmettere comunicazioni e notificazioni in via telematica. La scelta digitale semplifica enormemente la gestione processuale e si raccorda con la disciplina del codice dell'amministrazione digitale.

Il contenuto necessario del ricorso

Il ricorso deve indicare ricorrente e suo difensore, parti resistenti, provvedimento impugnato e oggetto della domanda, esposizione sommaria dei fatti, motivi specifici di impugnazione e mezzi di prova. La mancanza o l'assoluta incertezza di taluno di questi elementi essenziali determina inammissibilità: ricorrente o difensore identificabili, oggetto del giudizio definito, motivi specifici e sottoscrizione. Si tratta dei requisiti tipici di un atto giurisdizionale impugnatorio.

Il ricorso incidentale

La parte resistente parzialmente soccombente in sede amministrativa può proporre ricorso incidentale entro i termini e nelle forme dell'impugnazione principale. L'istituto consente di sottoporre al giudice anche gli aspetti del provvedimento che avevano dato torto alla parte resistente, evitando che la Commissione decida con un quadro parziale. È strumento essenziale per la pienezza del contraddittorio e per la corretta perimetrazione della cognizione.

Casi pratici

Caso 1: Notifica tardiva oltre il termine

Tizio riceve il rifiuto di registrazione del marchio il primo del mese. Concentrato sulle trattative commerciali, notifica il ricorso oltre i sessanta giorni. La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività: il termine è perentorio e non ammette rimessione in termini se non in presenza di causa non imputabile rigorosamente provata.

Caso 2: Ricorso incidentale del controinteressato

Caio aveva proposto opposizione contro la registrazione di un marchio: l'UIBM aveva accolto l'opposizione solo in parte. Tizio, titolare del marchio contestato, propone ricorso principale. Caio, parzialmente soccombente, propone ricorso incidentale per ottenere il rigetto totale della domanda. La Commissione decide cumulativamente entrambe le impugnazioni.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si deve notificare il ricorso?

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto impugnato o dalla scadenza del termine di pubblicazione, se la comunicazione individuale non è prevista. È un termine di decadenza.

Cosa accade se manca un elemento essenziale nel ricorso?

Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni essenziali (identificazione delle parti, provvedimento impugnato, motivi specifici, sottoscrizione), il ricorso è inammissibile. La carenza non è sanabile in sede di giudizio.

La PEC è obbligatoria per le notifiche?

L'indirizzo PEC del difensore o della parte deve essere indicato nel ricorso e vale come domicilio eletto. Tutte le comunicazioni successive sono effettuate per via telematica salvo eccezioni espressamente previste.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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