- Disciplina scarichi in reti fognarie nella Parte Terza del codice
- Richiede autorizzazione preventiva e valori limite di emissione
- Differenzia regime per destinazione, natura e contenuto del refluo
- Si integra con AIA per gli stabilimenti soggetti alla direttiva IED
- Presidiata da sanzioni amministrative e penali (artt. 133 e 137)
Testo dell'articoloVigente
Art. 107 Cod. Amb. — Scarichi in reti fognarie
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’ente di governo dell’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e
2. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’ente di governo dell’ambito competente.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell’esistenza di un sistema di depurazione da parte dell’ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L’installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 107 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) 2018/858
- Art. 107 D.Lgs. 159/2011 — Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
- Art. 107 D.Lgs. 209/2005 — (Ambito di applicazione)
- Art. 107 D.Lgs. 42/2004 — Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
- Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione
- Articolo 107 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
In sintesi
La disciplina degli scarichi idrici costituisce il nucleo storico della tutela delle acque dall'inquinamento. Il Codice dell'Ambiente, attuando la direttiva 91/271/CEE (acque reflue urbane) e integrandola con la direttiva 2000/60/CE, distingue gli scarichi per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie) e per natura (domestici, industriali, urbani), imponendo valori limite di emissione, obbligo di autorizzazione preventiva e regimi rafforzati per le sostanze pericolose. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.
Quadro generale della disciplina degli scarichi
La norma sul tema scarichi in reti fognarie si inserisce nella disciplina degli scarichi delineata dagli artt. 100-108 del Codice dell'Ambiente. regime per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, con valori limite stabiliti dal gestore del servizio idrico integrato. Il sistema distingue per destinazione (acque superficiali, suolo, sottosuolo, reti fognarie), per natura del refluo (domestico, urbano, industriale) e per contenuto (presenza o assenza di sostanze pericolose), imponendo regimi differenziati di limiti e di autorizzazione.
Autorizzazione e valori limite
Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità competente (Provincia o autorità delegata), salvo diverso regime stabilito dalla legge per gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura. I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza e possono essere rese più restrittive dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. L'autorizzazione ha durata tipicamente quadriennale, salvo rinnovo.
Regime degli scarichi industriali e di sostanze pericolose
Gli scarichi industriali sono soggetti a valori limite specifici e a controlli periodici. Quando contengono sostanze pericolose elencate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, trovano applicazione le prescrizioni rafforzate dell'art. 108 e obblighi di monitoraggio in continuo per i principali parametri. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione allo scarico è ricompresa nel titolo unico ai sensi dell'art. 29-quater. Le BAT individuate a livello UE costituiscono parametro tecnico di riferimento per le prescrizioni.
Controlli e responsabilità del gestore
Il titolare dello scarico è tenuto a garantire il rispetto dei valori limite, l'effettuazione dei controlli analitici previsti e la comunicazione dei dati all'autorità competente. ARPA esegue controlli ispettivi programmati e a sorpresa, con potestà di campionamento contraddittorio. La violazione dei limiti o delle prescrizioni autorizzatorie comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, delle contravvenzioni penali previste dall'art. 137 del codice. La Cassazione, in linea generale, ha ribadito la natura di reato di pericolo delle fattispecie di scarico non autorizzato.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con l'AIA (artt. 29-bis ss.), con i piani di tutela delle acque (art. 121) e con il regime sanzionatorio della Parte Terza (artt. 133 ss.). La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), tra cui l'inquinamento ambientale, applicabili anche a condotte di scarico abusivo o di sostanziale alterazione della qualità delle acque.
Domande frequenti
Quale autorizzazione richiede lo scarico disciplinato dall'articolo 107?
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente (di norma la Provincia) prima dell'attivazione, con durata tipicamente quadriennale. Per gli stabilimenti soggetti ad AIA, l'autorizzazione è ricompresa nel titolo unico ex art. 29-quater.
Quali sono i valori limite applicabili?
I valori limite di emissione sono fissati dalle tabelle dell'Allegato 5 alla Parte Terza. Le Regioni possono rendere i limiti più restrittivi in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore o delle peculiarità territoriali.
Quali sanzioni per scarico non autorizzato?
Le sanzioni sono articolate su un duplice binario: amministrativo (art. 133) e penale (art. 137). La Cassazione ha ribadito la natura di reato di pericolo delle contravvenzioni in materia. La l. 68/2015 ha aggiunto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.).