Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 CPI – Omogeneità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
Vedi anche
→art. 103 PROPRIETA→art. 104 PROPRIETA→art. 106 PROPRIETA→art. 107 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 102 CPI – Requisiti→Art. 108 CPI – Limitazioni del diritto del costitutore→Art. 101 CPI – Costitutore→Art. 109 CPI – Durata della protezione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 105 disciplina l'omogeneità, terzo elemento dell'esame DUS. Una varietà tutelabile non è una collezione casuale di piante con caratteri simili: deve essere un insieme sufficientemente uniforme, in cui i tratti che la distinguono si manifestano in modo coerente in tutti gli esemplari, tenuto conto delle peculiarità biologiche della specie.
L'omogeneità come coerenza interna
L'omogeneità garantisce l'identificabilità della varietà. Se i caratteri descritti si manifestassero solo in alcuni esemplari o in modo casuale, la varietà non avrebbe un'identità stabile: ogni operatore potrebbe trovarsi davanti a piante apparentemente appartenenti alla varietà ma con caratteri diversi, e la tutela perderebbe oggetto. L'omogeneità è quindi un requisito tecnico ma con immediato risvolto giuridico.
Livelli di uniformità differenziati
Il livello di uniformità accettabile non è uniforme per tutte le specie: dipende dalle caratteristiche riproduttive. Le specie a riproduzione vegetativa - propagate per talea, innesto, divisione - consentono di ottenere uniformità molto elevata, perché ogni nuovo individuo è geneticamente identico al donatore. Per queste specie l'omogeneità richiesta è tipicamente molto stringente.
Le specie a riproduzione sessuata si dividono in autogame (che si autoimpollinano) e allogame (a fecondazione incrociata). Per le autogame l'omogeneità richiesta è elevata, anche se non massima come nelle vegetative; per le allogame, dove la variabilità è fisiologica, sono ammessi margini più ampi, purché la varietà mantenga complessivamente i caratteri descritti.
Caratteri considerati
Non tutti i caratteri sono valutati per l'omogeneità con la stessa severità. Tipicamente si privilegiano quelli usati per la distinzione, ossia i tratti che identificano la varietà rispetto alle altre. Caratteri secondari o influenzati da fattori ambientali sono considerati in modo più flessibile, riconoscendo che la natura biologica delle piante introduce una certa variabilità inevitabile.
Strumenti di valutazione
L'omogeneità si valuta in campo, attraverso prove sperimentali condotte secondo protocolli UPOV che individuano metodi statistici di analisi della variabilità. Si osservano campioni rappresentativi della varietà, si misurano i caratteri e si verifica che la dispersione dei valori rientri nei limiti previsti. È un'analisi tecnicamente raffinata, che richiede esperti specializzati.
Conseguenze del difetto
Una varietà che non superi il vaglio dell'omogeneità non può essere registrata. Per il costitutore, l'eventuale insuccesso può imporre ulteriori cicli di selezione finalizzati a stabilizzare i caratteri descritti. In alcuni casi è possibile rivedere la descrizione iniziale, individuando i tratti effettivamente omogenei e ridefinendo l'identità della varietà.
Casi pratici
Caso 1: Specie a riproduzione vegetativa
Tizio sviluppa una varietà di vite propagata per innesto. Trattandosi di specie a riproduzione vegetativa, l'omogeneità richiesta è molto elevata: tutti gli individui della varietà devono presentare i caratteri descritti in modo praticamente identico. L'esame conferma l'uniformità e la varietà supera il requisito.
Caso 2: Specie allogama con variabilità eccessiva
Caio deposita una domanda per una varietà di mais (specie allogama). Pur essendo ammessi margini di variabilità più ampi rispetto alle autogame, l'esame DUS rileva che la dispersione di alcuni caratteri descritti supera i limiti previsti dai protocolli tecnici: la varietà non è sufficientemente omogenea. Caio dovrà proseguire i lavori di selezione per ridurre la variabilità interna.
Domande frequenti
Tutte le specie devono soddisfare lo stesso livello di omogeneità?
No. Il livello richiesto varia in funzione delle caratteristiche riproduttive: tipicamente è massimo per le specie a riproduzione vegetativa, elevato per le autogame, più flessibile per le allogame, dove la variabilità è fisiologica.
Su quali caratteri si valuta l'omogeneità?
Principalmente sui caratteri descritti per la distinzione, ossia i tratti che identificano la varietà rispetto alle altre. Caratteri secondari o influenzati da fattori ambientali sono valutati con maggiore flessibilità.
Cosa succede se la varietà non è sufficientemente omogenea?
La domanda viene respinta. Il costitutore può proseguire i lavori di selezione per stabilizzare i caratteri o, in alcuni casi, rivedere la descrizione individuando i tratti effettivamente omogenei e ridefinendo l'identità della varietà.