In sintesi
- L'art. 103 dettaglia il requisito della novità.
- La novità è di tipo commerciale: la varietà non deve essere stata venduta o ceduta prima dei termini previsti.
- I termini di tolleranza sono in linea generale più lunghi per le specie particolari (legnose, viticole).
- La cessione include la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e del prodotto del raccolto.
- La novità si valuta separatamente per il territorio italiano e per l'estero.
Testo dell'articoloVigente
Art. 103 CPI — Novità
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
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Commento
L'art. 103 precisa il requisito della novità in relazione alle nuove varietà vegetali. La scelta del legislatore è di adottare una novità commerciale, non genetica: la varietà può anche essere esistita in laboratorio o in prove sperimentali, ma non deve essere stata immessa sul mercato prima dei termini stabiliti, salvo specifiche eccezioni.
Una novità calibrata sul mercato
La logica della novità commerciale risponde a un'esigenza concreta: il costitutore ha bisogno di sperimentare la varietà prima di depositarla, valutarne il comportamento in campo, raccogliere dati produttivi. Vietare ogni circolazione preliminare renderebbe impossibile lo sviluppo. Allo stesso tempo, però, la varietà deve essere ancora "nuova" sul mercato al momento del deposito: il termine di novità è il punto di equilibrio fra queste esigenze.
I termini di tolleranza
I termini ammessi tra prima commercializzazione e deposito della domanda variano in funzione del territorio e del tipo di pianta. Tipicamente i tempi sono più ampi per le specie legnose, viticole e ornamentali, che richiedono cicli di valutazione più lunghi, e più contenuti per le colture erbacee a ciclo annuale. Il rispetto puntuale di questi termini è essenziale: una commercializzazione anche di poco anteriore rispetto al limite preclude in linea generale la tutela.
Cosa si intende per cessione
La nozione di cessione che fa perdere novità è ampia: comprende vendita, consegna a terzi, commercializzazione del materiale di moltiplicazione e in talune ipotesi anche del prodotto del raccolto. Non rilevano in linea generale le consegne effettuate nell'ambito di accordi confidenziali a fini esclusivi di sperimentazione, purché correttamente documentate.
Distinzione tra territorio nazionale ed estero
Per il territorio italiano e per quello estero possono operare termini distinti, in coerenza con la dimensione geografica del mercato di riferimento. È una soluzione che riconosce la specificità delle dinamiche commerciali agricole, dove la diffusione può essere progressiva su scala internazionale e dove imporre un solo termine globale rischierebbe di essere eccessivamente restrittivo.
Onere documentale
Per il costitutore è fondamentale tenere traccia precisa delle proprie attività di sperimentazione e di commercializzazione: la documentazione di accordi confidenziali, di consegne a sperimentazione, di prime vendite è ciò che, in caso di contestazione della novità, consente di provare il rispetto dei termini. Le imprese strutturate dispongono tipicamente di sistemi di registrazione interni per assicurare la tracciabilità.
Effetti del difetto di novità
Il difetto di novità è una delle cause più frequenti di nullità delle privative concesse: un'impresa concorrente, scoprendo prove di commercializzazione anteriore ai termini, può ottenere la dichiarazione di nullità del titolo. La rigorosa gestione della novità è dunque un investimento di sostanza, non un mero adempimento.
Domande frequenti
Cosa si intende per novità commerciale?
Significa che la varietà non deve essere stata venduta o ceduta a terzi, con il consenso del costitutore, prima dei termini previsti dalla normativa. Non si tratta di novità genetica, ma di assenza di precedente immissione sul mercato.
I termini di novità sono uguali per tutte le specie?
No. Tipicamente sono più ampi per le specie legnose, viticole e ornamentali, e più contenuti per le specie erbacee a ciclo annuale. Possono inoltre essere differenziati tra territorio italiano ed estero.
La sperimentazione fa perdere la novità?
In linea generale no, purché si svolga nell'ambito di accordi confidenziali a fini esclusivi di prova e sia adeguatamente documentata. Una semplice consegna informale senza tutele documentali può invece pregiudicare la novità.
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