← Torna a Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 102 elenca i requisiti per ottenere la privativa: novità, distinzione, omogeneità, stabilità.
  • I quattro requisiti operano congiuntamente: l'assenza di anche uno solo preclude la tutela.
  • La novità è valutata con riferimento alla commercializzazione del materiale.
  • La distinzione, l'omogeneità e la stabilità sono accertate attraverso esami tecnici.
  • I requisiti sono allineati agli standard internazionali UPOV.

Testo dell'articoloVigente

Art. 102 CPI — Requisiti

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.

Commento

L'art. 102 è il fulcro tecnico della disciplina delle varietà vegetali. Elenca i quattro requisiti che la varietà deve possedere per essere ammessa alla tutela: novità, distinzione, omogeneità e stabilità — comunemente identificati con l'acronimo internazionale DUS (Distinctness, Uniformity, Stability) integrato dalla N di Novelty. È il filtro tecnico che separa le varietà tutelabili da quelle che, per ragioni di sostanza, non possono accedere alla privativa.

La novità della varietà

La novità è valutata in chiave commerciale, non genetica: la varietà non deve essere stata venduta o consegnata ad altri, con il consenso del costitutore, prima dei termini previsti dalla normativa. È una novità relativa, calibrata sui flussi economici, che protegge il costitutore anche se la varietà è circolata in ambiti ristretti di sperimentazione preliminare. Il rispetto del termine di novità è il primo controllo che ogni domanda deve superare.

La distinzione

La varietà deve essere chiaramente distinguibile da ogni altra varietà nota al momento del deposito. La valutazione avviene su base fenotipica, attraverso il confronto dei caratteri descritti con quelli delle varietà già presenti nei registri ufficiali e nelle collezioni di riferimento. La distinzione non richiede che la differenza sia eclatante: è sufficiente che esista almeno un carattere differenziale chiaramente rilevabile.

L'omogeneità

L'omogeneità riguarda la coerenza interna della varietà: tutte le piante devono presentare i caratteri descritti in modo sufficientemente uniforme, tenuto conto delle peculiarità riproduttive della specie. Il livello di omogeneità accettabile varia: in linea generale è più stringente per le specie a riproduzione vegetativa, meno per le specie a fecondazione incrociata, dove margini di variabilità sono fisiologici.

La stabilità

La stabilità è la capacità della varietà di mantenere i caratteri descritti generazione dopo generazione, nel corso dei cicli di moltiplicazione. È il requisito che assicura che la varietà sia non solo identificabile oggi, ma identificabile in modo costante nel tempo: senza stabilità, la tutela rischierebbe di perdere oggetto in pochi anni.

L'esame DUS

I requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità sono accertati attraverso un esame tecnico in campo, condotto da enti specializzati seguendo protocolli internazionali UPOV. L'esame DUS prevede tipicamente cicli di prove su più anni e in più località, finalizzati a verificare la stabilità dei caratteri descritti. È una procedura tecnicamente complessa ma essenziale per la solidità del titolo.

Domande frequenti

Quali sono i quattro requisiti della privativa per varietà vegetale?

Novità, distinzione, omogeneità e stabilità. Operano congiuntamente: la varietà deve essere nuova in senso commerciale, distinguibile da quelle preesistenti, uniforme nei suoi caratteri e stabile attraverso i cicli di moltiplicazione.

Come si verificano i requisiti DUS in pratica?

Attraverso esami tecnici in campo condotti da enti specializzati secondo protocolli internazionali UPOV. Le prove durano in linea generale più cicli colturali e si svolgono in più località, per assicurare l'affidabilità del giudizio.

Cosa si intende per novità di una varietà?

Una novità di tipo commerciale, non genetico. La varietà non deve essere stata venduta o consegnata ad altri, con il consenso del costitutore, prima dei termini previsti dalla normativa per il deposito della domanda.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.