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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina acque dolci idonee alla vita dei pesci nella Parte Terza del codice
  • Attua la direttiva 2000/60/CE sugli obiettivi di qualità delle acque
  • Si articola su obiettivi differenziati per uso del corpo idrico
  • Orienta autorizzazioni allo scarico e piani di tutela
  • Affida monitoraggio ad ARPA con supporto tecnico ISPRA

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 84 Cod. Amb. — acque dolci idonee alla vita dei pesci

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati: a) i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali; b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici, situati nei predetti ambiti territoriali; c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate “di importanza internazionale” ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 , sulla protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle “oasi di protezione della fauna”, istituite dalle regioni e province autonome ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ; d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

2. Le regioni, entro quindici mesi dalla designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci “salmonicole” o “ciprinicole”.

3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere gradualmente estese sino a coprire l’intero corpo idrico, ferma restando la possibilità di designare e classificare, nell’ambito del medesimo, alcuni tratti come “acqua salmonicola” e alcuni tratti come “acqua ciprinicola”. La designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad elementi imprevisti o sopravvenuti.

4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta provinciale, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.

5. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo e degli articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l’allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l’allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali. Note all’art. 84: – Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 , recante «Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1976, n.

173. – La legge 11 febbraio l992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

In sintesi

  • Disciplina acque dolci idonee alla vita dei pesci nella Parte Terza del codice
  • Attua la direttiva 2000/60/CE sugli obiettivi di qualità delle acque
  • Si articola su obiettivi differenziati per uso del corpo idrico
  • Orienta autorizzazioni allo scarico e piani di tutela
  • Affida monitoraggio ad ARPA con supporto tecnico ISPRA

Il sistema degli obiettivi di qualità per specifica destinazione costituisce uno dei capisaldi della Parte Terza del Codice dell'Ambiente, in attuazione della direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque). La logica è quella di calibrare i requisiti qualitativi del corpo idrico in funzione del suo uso prevalente: produzione di acqua potabile, balneazione, vita dei pesci, molluschicoltura. Su questa cornice si innestano gli obblighi di monitoraggio, le designazioni regionali e le misure di tutela. La norma in esame regola un passaggio specifico di questo sistema.

Logica degli obiettivi per specifica destinazione

La norma in tema di acque dolci idonee alla vita dei pesci si inserisce nella logica della direttiva 2000/60/CE, che affianca agli obiettivi di qualità ambientale degli obiettivi calibrati sull'uso prevalente del corpo idrico. designazione regionale dei corsi d'acqua idonei alla vita salmonicola o ciprinicola e relativi parametri di qualità. Ne deriva un sistema multilivello in cui un medesimo corpo idrico può essere soggetto a più obiettivi convergenti, prevalendo, in caso di conflitto, lo standard più tutelante.

Designazione e classificazione

Le Regioni designano le acque in funzione della destinazione d'uso, con provvedimento amministrativo soggetto a pubblicità. La classificazione tecnica si avvale dei dati raccolti attraverso le reti di monitoraggio gestite dalle ARPA, con il supporto tecnico di ISPRA. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la natura tecnico-discrezionale degli atti di designazione, sindacabili in sede giurisdizionale per macroscopica irragionevolezza o per violazione delle procedure di partecipazione.

Standard di qualità ambientale

Gli standard di qualità ambientale sono parametri numerici riferiti a sostanze chimiche, microbiologiche o ecologiche, declinati come media annua o come concentrazione massima ammissibile. La direttiva 2008/105/CE come modificata dalla direttiva 2013/39/UE individua le sostanze prioritarie. Il loro mancato rispetto comporta obblighi di intervento per le autorità competenti e può determinare l'aggiornamento delle prescrizioni autorizzatorie sugli scarichi.

Riflessi autorizzatori e di pianificazione

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità orienta il rilascio e il riesame delle autorizzazioni allo scarico (artt. 124-127), il calcolo dei valori limite di emissione, l'aggiornamento dei piani di tutela delle acque (art. 121) e dei piani di gestione del distretto (art. 117). In presenza di deterioramento del corpo idrico, è imposto l'adeguamento delle misure secondo il principio di non regressione.

Connessioni sistemiche

La disposizione si raccorda con la classificazione dello stato chimico ed ecologico (artt. 76-77), con la disciplina delle aree sensibili (art. 91), con le zone vulnerabili da nitrati (art. 92) e con la disciplina sanzionatoria della Parte Terza. La sua applicazione richiede coordinamento tra Regioni, ARPA, gestori del servizio idrico integrato e autorità di bacino distrettuale.

Domande frequenti

Cosa significa obiettivo di qualità per specifica destinazione di cui all'articolo 84?

Significa che il corpo idrico deve raggiungere standard qualitativi calibrati sull'uso prevalente: produzione di acqua potabile, balneazione, vita dei pesci, molluschicoltura. In caso di destinazioni concorrenti prevale lo standard più tutelante.

Chi designa le acque per specifica destinazione?

La designazione è di competenza regionale, con atto amministrativo soggetto a pubblicità. La classificazione tecnica si avvale dei dati raccolti dalle ARPA con il supporto di ISPRA. L'atto è sindacabile in sede giurisdizionale per macroscopica irragionevolezza.

Cosa accade se il corpo idrico non raggiunge l'obiettivo di qualità?

L'autorità competente è tenuta ad aggiornare le misure di tutela: riesame delle autorizzazioni allo scarico, revisione del piano di tutela delle acque, intensificazione del monitoraggio. Si applica il principio di non regressione del livello di tutela.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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