Testo dell'articoloVigente
Art. 40 TUEL – Articolo 40
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio. 6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 40 del Testo unico degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina un momento fondamentale della vita degli enti locali: la prima seduta del consiglio comunale e provinciale dopo le elezioni. Si tratta della seduta di insediamento dell'organo elettivo, nella quale si compiono gli adempimenti iniziali necessari all'avvio dell'attivita amministrativa. La norma fissa termini perentori per la convocazione e lo svolgimento, individua i soggetti competenti a convocare e a presiedere, e detta regole differenziate in funzione della dimensione demografica del comune, lasciando spazio all'autonomia statutaria e regolamentare.
I termini per la convocazione e lo svolgimento
Il primo comma stabilisce che la prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La perentorieta dei termini sottolinea l'esigenza di assicurare il tempestivo insediamento dell'organo elettivo, evitando vuoti o ritardi nell'avvio dell'attivita amministrativa. La scansione temporale, ancorata alla proclamazione degli eletti, garantisce continuita e certezza nel passaggio dalla fase elettorale a quella dell'esercizio delle funzioni.
La disciplina nei comuni con piu di 15.000 abitanti
Il secondo comma detta una disciplina specifica per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. In tali enti la prima seduta e convocata dal sindaco ed e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio. La presidenza provvisoria del consigliere anziano risponde all'esigenza di affidare la conduzione iniziale dei lavori a una figura individuata secondo un criterio oggettivo, in attesa che il consiglio elegga il proprio presidente. Dopo tale elezione, la seduta prosegue sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti.
La nozione di consigliere anziano
La norma definisce con precisione il consigliere anziano: e colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del TUEL, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. Il criterio della maggior cifra individuale aggancia l'anzianita non all'eta anagrafica, ma al risultato elettorale, valorizzando il consenso ricevuto. Le esclusioni evitano che la presidenza provvisoria sia attribuita a soggetti, come il sindaco o i suoi competitori, la cui posizione politica e istituzionale renderebbe inopportuno tale ruolo neutrale.
La supplenza in caso di assenza o rifiuto
Il terzo comma prevede che, qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza sia assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianita determinata secondo i medesimi criteri, occupa il posto immediatamente successivo. La previsione assicura la continuita della funzione presidenziale provvisoria, evitando che l'assenza o il rifiuto della persona individuata in via primaria paralizzi lo svolgimento della seduta. Si tratta di un meccanismo di supplenza ancorato alla stessa graduatoria di anzianita, e quindi coerente con il criterio generale.
La disciplina del consiglio provinciale e dei comuni minori
Il quarto comma stabilisce che la prima seduta del consiglio provinciale e presieduta e convocata dal presidente della provincia sino all'elezione del presidente del consiglio. Il quinto comma, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevede che la prima seduta sia convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio. La differenziazione tiene conto delle diverse dimensioni e articolazioni organizzative degli enti, modulando le competenze di convocazione e presidenza in funzione della realta amministrativa.
Il rinvio all'autonomia statutaria e regolamentare
Il sesto comma precisa che le disposizioni dei commi precedenti si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto. Questo rinvio valorizza l'autonomia normativa dell'ente locale: lo statuto e il regolamento possono dettare una diversa disciplina, purche nel rispetto dei principi statutari. La norma statale assume cosi una funzione di disciplina di base, derogabile dalle fonti locali nell'esercizio dell'autonomia organizzativa riconosciuta agli enti.
Rilievo pratico e funzione della norma
L'art. 40 del TUEL ha un rilievo eminentemente pratico, perche regola gli adempimenti di avvio del mandato consiliare. La corretta osservanza dei termini perentori e delle competenze di convocazione e presidenza e essenziale per la regolarita dell'insediamento dell'organo. La norma realizza un equilibrio tra l'uniformita della disciplina statale di base e l'autonomia degli enti locali, garantendo al contempo la certezza dei tempi e delle modalita di costituzione del consiglio appena eletto.
Gli adempimenti della prima seduta
La prima seduta non ha carattere meramente formale, ma e sede di adempimenti essenziali per l'avvio dell'attivita dell'ente. Tra questi rientrano, secondo la disciplina del TUEL, la convalida degli eletti, la comunicazione dei componenti della giunta e gli ulteriori atti necessari a rendere operativo l'organo. La norma in esame, regolando la presidenza provvisoria e la successiva presidenza del presidente del consiglio, assicura che tali adempimenti si svolgano in modo ordinato e secondo una corretta scansione. La presidenza del consigliere anziano nella fase iniziale, e poi del presidente eletto, garantisce continuita nella conduzione dei lavori e regolarita nel passaggio delle funzioni.
Il ruolo dello statuto e del regolamento del consiglio
Il rinvio finale all'autonomia statutaria e regolamentare riflette il modello di organizzazione degli enti locali, fondato sul riconoscimento di un'ampia potesta di autorganizzazione. Lo statuto fissa i principi fondamentali dell'ordinamento dell'ente, mentre il regolamento del consiglio ne disciplina il funzionamento di dettaglio. La disciplina statale dell'art. 40 opera quale regola di base, derogabile dalle fonti locali entro il quadro dei principi statutari. Cio consente a ciascun ente di adattare le modalita di convocazione e presidenza della prima seduta alle proprie specificita organizzative, nel rispetto del nucleo di garanzie e di certezza fissato dalla legge statale, in coerenza con il principio costituzionale dell'autonomia degli enti locali.
Casi pratici
Caso 1: l'insediamento in un comune medio-grande
In un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dopo la proclamazione degli eletti, il sindaco convoca la prima seduta del consiglio entro i termini perentori previsti. La seduta e presieduta da Tizio, consigliere anziano in quanto titolare della maggior cifra individuale, fino all'elezione del presidente del consiglio, dopo la quale i lavori proseguono sotto la presidenza di quest'ultimo.
Caso 2: l'assenza del consigliere anziano
Tizio, individuato come consigliere anziano, e assente alla prima seduta. In applicazione della norma, la presidenza provvisoria e assunta da Caio, che nella graduatoria di anzianita occupa il posto immediatamente successivo. La seduta puo cosi svolgersi regolarmente, assicurando la continuita della funzione presidenziale fino all'elezione del presidente del consiglio.
Domande frequenti
Entro quando va convocata la prima seduta del consiglio?
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Chi presiede la prima seduta nei comuni oltre 15.000 abitanti?
La seduta e convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio.
Chi e il consigliere anziano?
E colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del TUEL, esclusi il sindaco neoeletto e i candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
Cosa accade se il consigliere anziano e assente o rifiuta?
La presidenza e assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianita, occupa il posto immediatamente successivo.
La disciplina dell'art. 40 e derogabile?
Si: le disposizioni si applicano salvo diversa previsione regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto dell'ente.