Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 39 del TUEL disciplina la presidenza dei consigli comunali e provinciali: nei comuni sopra i 15.000 abitanti e nelle province il consiglio è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta; nei comuni fino a 15.000 abitanti presiede di regola il sindaco, salvo diversa previsione statutaria. Il presidente convoca il consiglio anche su richiesta di un quinto dei consiglieri, entro venti giorni.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 39 TUEL – Articolo 39

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

In sintesi

  • Nei comuni e nelle province maggiori il consiglio e' presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta.
  • Al presidente spettano i poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio.
  • Nei comuni fino a 15.000 abitanti il consiglio e' presieduto, di regola, dal sindaco, salvo diversa previsione statutaria.
  • Su richiesta qualificata, il presidente deve riunire il consiglio entro venti giorni, inserendo i punti richiesti.
  • In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto.
Indice dei contenuti

L'articolo 39 del Testo Unico degli enti locali disciplina la presidenza del consiglio comunale e provinciale, definendo chi lo presiede, quali poteri eserciti il presidente e quali garanzie assistano il diritto dei consiglieri a far convocare l'assemblea. La norma e' un cardine dell'organizzazione degli enti locali, perché presidia il funzionamento dell'organo elettivo per eccellenza e l'equilibrio tra la maggioranza che governa e le minoranze che esercitano il controllo. La distinzione di disciplina in base alla dimensione demografica dell'ente riflette la diversa complessita' organizzativa dei comuni grandi e piccoli, e segnala l'attenzione del legislatore a calibrare l'assetto della presidenza sulle reali esigenze di funzionamento di ciascun ente, evitando soluzioni uniformi inadeguate alla varieta' delle realta' locali.

Il presidente del consiglio negli enti maggiori

Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il consiglio e' presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. La previsione di una figura distinta dal vertice esecutivo risponde all'esigenza di separare la guida dell'organo assembleare dalla titolarita' del governo dell'ente. Il presidente del consiglio, eletto dall'assemblea, e' garante del corretto svolgimento dei lavori e interlocutore istituzionale dei gruppi e dei singoli consiglieri, in una posizione di terzieta' rispetto alla dialettica politica.

I poteri di convocazione e direzione

Al presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Si tratta delle funzioni essenziali per il funzionamento dell'organo: stabilire le sedute, dirigere la discussione, assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori. Questi poteri rendono il presidente il regista procedurale dell'assemblea, garante delle regole e del rispetto dei diritti di tutti i consiglieri. La direzione dei lavori non e' un potere di indirizzo politico, bensi' una funzione di garanzia del metodo democratico interno all'organo.

La supplenza del consigliere anziano

La norma prevede che, quando lo statuto non disponga diversamente, le funzioni vicarie di presidente siano esercitate dal consigliere anziano, individuato secondo le modalita' indicate dalla disciplina sulla composizione del consiglio. La supplenza assicura la continuita' della presidenza in caso di assenza o impedimento del titolare. Il rinvio allo statuto conferma il margine di autonomia organizzativa riconosciuto all'ente, che può modulare diversamente la disciplina della supplenza nel rispetto della cornice legislativa.

Gli enti minori e la presidenza del sindaco

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la disciplina e' più flessibile: lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio, ma in mancanza il consiglio e' presieduto dal sindaco, che provvede anche alla convocazione, salvo differente previsione statutaria. La scelta riflette la minore complessita' organizzativa degli enti di ridotte dimensioni, dove la concentrazione delle funzioni in capo al sindaco e' giustificata da ragioni di semplificazione. Resta comunque salva l'autonomia statutaria, che può introdurre anche in questi comuni una presidenza distinta.

Il diritto dei consiglieri a far convocare il consiglio

Un profilo di rilievo e' la garanzia del diritto dei consiglieri a ottenere la convocazione dell'assemblea. Il presidente e' tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate. Si tratta di uno strumento di tutela delle minoranze e del pluralismo: il diritto a far convocare il consiglio impedisce che la presidenza possa paralizzare l'iniziativa dei consiglieri, assicurando che le questioni proposte siano effettivamente portate in assemblea.

L'informazione ai gruppi e l'intervento del prefetto

La norma impone al presidente di assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, a presidio della consapevolezza del voto e della trasparenza dei lavori. A chiusura del sistema, e' previsto un meccanismo di garanzia esterna: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto. L'intervento sostitutivo dell'autorita' statale assicura che il diritto dei consiglieri alla convocazione non resti privo di tutela, vincendo eventuali inerzie del presidente.

Autonomia statutaria e cornice legislativa

L'articolo 39 e' attraversato da un costante rinvio all'autonomia statutaria dell'ente locale. Lo statuto può modulare la disciplina della supplenza, istituire la figura del presidente anche nei comuni minori o disporre diversamente in ordine alla presidenza nei piccoli centri. Questa flessibilita' riflette il principio autonomistico che ispira l'ordinamento degli enti locali, in forza del quale ciascun ente adatta la propria organizzazione interna alle proprie caratteristiche, nel rispetto della cornice fissata dalla legge. La norma legislativa, dunque, traccia i confini inderogabili, in particolare a tutela del diritto dei consiglieri alla convocazione, lasciando agli statuti il compito di riempire gli spazi di discrezionalita' organizzativa.

Funzione di garanzia del pluralismo consiliare

Letta nel suo insieme, la disposizione e' una norma di garanzia del pluralismo e della dialettica democratica all'interno dell'organo elettivo. La separazione, negli enti maggiori, tra presidenza del consiglio e vertice esecutivo, il diritto delle minoranze a far convocare l'assemblea, l'obbligo di informazione preventiva e l'intervento sostitutivo del prefetto compongono un sistema coerente, volto a impedire che la maggioranza possa svuotare il ruolo del consiglio o comprimere le prerogative dei singoli consiglieri. Il presidente, in questo quadro, non e' un esponente della maggioranza chiamato a guidarne l'azione, ma un garante imparziale del corretto funzionamento dell'organo e dei diritti di tutte le componenti.

Casi pratici

Caso 1: convocazione richiesta dalle minoranze

In un comune di medie dimensioni, un gruppo di consiglieri che raggiunge un quinto dell'assemblea chiede formalmente al presidente Tizio di convocare il consiglio su una determinata questione. Tizio e' tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno il punto richiesto: il diritto dei consiglieri alla convocazione e' una garanzia non comprimibile dalla presidenza.

Caso 2: inerzia e intervento del prefetto

Il presidente Caio, nonostante la richiesta qualificata dei consiglieri, omette di convocare il consiglio nel termine. Dopo la diffida rimasta senza esito, interviene il prefetto, che provvede in via sostitutiva alla convocazione. così il sistema assicura che l'inerzia del presidente non vanifichi il diritto dei consiglieri a far riunire l'assemblea.

Domande frequenti

Chi presiede il consiglio negli enti con piu' di 15.000 abitanti?

Un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Negli enti maggiori la guida dell'assemblea e' affidata a una figura distinta dal vertice esecutivo, in posizione di garanzia.

Quali poteri ha il presidente del consiglio?

Gli sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio, oltre al dovere di assicurare informazione adeguata e preventiva ai gruppi e ai singoli consiglieri.

Chi presiede il consiglio nei piccoli comuni?

Nei comuni fino a 15.000 abitanti il consiglio e' presieduto, di regola, dal sindaco, che provvede anche alla convocazione, salvo che lo statuto preveda diversamente, ad esempio istituendo un presidente del consiglio.

I consiglieri possono chiedere la convocazione del consiglio?

Si'. Il presidente deve riunire il consiglio entro venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Cosa accade se il presidente non convoca il consiglio?

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto. Si tratta di un intervento sostitutivo a garanzia del diritto dei consiglieri di ottenere la riunione dell'assemblea.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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