Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 TUEL – Articolo 38

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. L’elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti . 49

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 , concernente disposizioni generali sull’uso della bandiera italiana ed europea.

In sintesi

  • Elezione, durata e numero dei consiglieri sono regolati dal TUEL.
  • Il funzionamento è disciplinato dal regolamento consiliare.
  • Sono garantite la pubblicità e l'efficacia delle sedute.
  • Sono previste autonomie funzionali per il consiglio.
  • I diritti dei consiglieri sono tutelati.
Indice dei contenuti

L'art. 38 disciplina il funzionamento dei consigli comunali e provinciali. È norma essenziale per la concreta operatività dell'organo deliberativo.

Regolamento consiliare

Il regolamento del consiglio è approvato a maggioranza assoluta. Disciplina convocazione, presentazione delle proposte, discussione, votazioni, regimi orari, modalità di pubblicità.

Autonomia funzionale

Il consiglio dispone di autonomia funzionale e organizzativa. Può avere una propria struttura di supporto e specifiche risorse di bilancio per le proprie attività.

Pubblicità delle sedute

Le sedute sono di regola pubbliche. Possono essere segrete solo in casi tassativi, quando riguardano persone (es. nomina di alte cariche, valutazioni). La diretta streaming è prassi diffusa.

Diritti dei consiglieri

I consiglieri hanno diritto di iniziativa, di interrogazione, di accesso agli atti, di partecipazione alle commissioni. Tali diritti sono fondamentali per il funzionamento democratico.

Profili pratici

ANCI fornisce schemi-tipo di regolamento. Il segretario comunale partecipa alle sedute e cura i verbali. La trasparenza è elemento centrale di valutazione.

Casi pratici

Caso 1: Tizio consigliere richiede atti

Tizio chiede al sindaco copia delle determinazioni dirigenziali. L'ufficio gli fornisce gli atti in tempi rapidi.

Caso 2: Caio presidente del consiglio

Caio applica il regolamento per garantire ordinato svolgimento dei lavori e tutela delle minoranze.

Domande frequenti

Come si approva il regolamento del consiglio?

Con voto a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le sedute sono sempre pubbliche?

Sì, salvo casi tassativi (es. valutazioni su persone).

Quali diritti hanno i consiglieri?

Iniziativa, interrogazione, accesso, partecipazione alle commissioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.