- Le regioni operano nel quadro dei principi statali, esercitando funzioni di pianificazione e amministrazione attiva.
- Adottano il piano di tutela delle acque, articolazione regionale del piano di gestione distrettuale.
- Rilasciano concessioni di derivazione e autorizzazioni allo scarico industriale.
- Vigilano sull'attività dei gestori del servizio idrico e irrogano sanzioni amministrative.
- Partecipano alla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino.
Testo dell'articoloVigente
Art. 61 Cod. Amb. — competenze delle regioni
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell’ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, ove occorra d’intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare: a) collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza; b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici; c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all’articolo 121; d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all’approvazione e all’esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni; e) provvedono, per la parte di propria competenza, all’organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; f) provvedono all’organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) predispongono annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di dicembre; h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attività produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 , per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 , sono interamente esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni generali
- Articolo 61 L. 184/1983: Sostituzione dell'art. 299 c.c.: cognome dell'adottato adulto
- Art. 61 Reg. (UE) 2024/1689 — Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 61 D.Lgs. 159/2011 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
- Art. 61 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
- Art. 61 D.Lgs. 42/2004 — Condizioni della prelazione
In sintesi
La norma definisce il riparto delle competenze regionali nel settore della difesa del suolo, in attuazione del principio di sussidiarietà e dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni esercitano funzioni di pianificazione di dettaglio, gestione operativa e vigilanza sui propri territori.
Ruolo costituzionale
L'articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione concorrente la "protezione civile", al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni ambientali, mentre la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è materia esclusiva statale. Le regioni operano quindi nel quadro dei principi fondamentali dettati dal Codice dell'Ambiente, esercitando funzioni di pianificazione di dettaglio e di amministrazione attiva.
Pianificazione regionale
Le regioni adottano i piani di tutela delle acque (PTA), articolazione regionale del piano di gestione delle acque del distretto. Definiscono il programma di interventi sui corpi idrici regionali, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, le misure di tutela per le acque destinate alla balneazione, alla molluschicoltura e alla vita dei pesci.
Concessioni e autorizzazioni
Spetta alle regioni il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, delle autorizzazioni allo scarico industriale e di una parte rilevante delle autorizzazioni ambientali integrate. Esse fissano canoni demaniali, modalità di misurazione delle portate e prescrizioni sui rilasci.
Vigilanza e sanzioni
Le regioni vigilano sull'attività dei gestori del servizio idrico integrato e sull'attuazione delle norme di tutela delle acque, anche tramite le ARPA. Irrogano le sanzioni amministrative per scarichi non autorizzati o non conformi, secondo le tabelle previste dal Codice.
Coordinamento con il distretto
Le regioni partecipano alle Conferenze istituzionali delle Autorità di bacino e contribuiscono alla redazione dei piani distrettuali. La pianificazione regionale deve essere coerente con quella distrettuale: in caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni del piano di bacino e del piano di gestione delle acque.
Adempimenti annuali
Le regioni trasmettono annualmente a ISPRA e al MASE dati di monitoraggio, classificazione di corpi idrici, esiti dei piani di tutela. Tali dati confluiscono nei report annuali nazionali e nelle rendicontazioni periodiche alla Commissione europea ex direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.
Programmazione finanziaria
Le regioni gestiscono quote di fondi nazionali (FSC, PNRR) e di fondi europei (FESR, FEASR) destinati a opere di difesa del suolo, depurazione, riduzione delle perdite di rete, miglioramento del servizio idrico integrato. La capacità di programmare e spendere tempestivamente è fattore critico per la tutela delle acque.
Rilievo del PNRR e dei fondi UE
Le regioni sono attori chiave nell'attuazione del PNRR per le misure in materia di acque e dissesto idrogeologico. La capacità progettuale, la trasparenza dei procedimenti e il rispetto della normativa antimafia ed europea sui contratti pubblici sono condizioni di efficacia delle politiche regionali di tutela.
Domande frequenti
Devo chiedere alla regione l'autorizzazione allo scarico industriale?
Per gli scarichi industriali in acque superficiali la competenza è tipicamente regionale, salvo delega ad altri enti. Per gli scarichi in pubblica fognatura la competenza è di norma del gestore o dell'EGATO.
Cosa è il PTA?
Il Piano di tutela delle acque è lo strumento regionale che declina, sul territorio di competenza, le previsioni del piano di gestione del distretto idrografico, individuando le misure operative per il raggiungimento del buono stato.
Cosa succede se la regione non adotta il PTA nei termini?
È possibile l'attivazione di poteri sostitutivi statali e l'eventuale apertura di procedure di infrazione UE per mancata attuazione delle direttive 2000/60/CE.