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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di trarne profitto.
  • Sono vietati a terzi gli atti di fabbricazione, uso, vendita, importazione e detenzione del prodotto brevettato.
  • L'esclusiva opera nel territorio dello Stato per la durata del brevetto.
  • La tutela copre anche l'offerta di mettere a disposizione i mezzi essenziali per attuare l'invenzione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 66 CPI — Diritto di brevetto

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma

2. 2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all’articolo 68, comma 1

Commento

L'articolo 66 CPI individua il contenuto del diritto di brevetto, ossia le facoltà esclusive che spettano al titolare e che si traducono nel divieto, per i terzi, di compiere atti riservati senza il suo consenso. La norma traduce in termini concreti il significato dell'esclusiva brevettuale, definendo l'ambito di tutela e le condotte vietate.

Il diritto di esclusiva

Il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Tale esclusiva ha natura negativa: il titolare può vietare ai terzi di compiere determinati atti, ma non gode di un diritto positivo all'attuazione se questa è subordinata a regimi autorizzativi (ad esempio l'AIC per i medicinali) o se confligge con altri brevetti anteriori (cfr. art. 71 CPI sul brevetto dipendente).

Gli atti vietati per i brevetti di prodotto

Per i brevetti che hanno per oggetto un prodotto, sono vietati ai terzi: la fabbricazione, l'uso, l'importazione, la vendita, la messa in commercio e la detenzione a tali fini. L'elenco è ampio e mira a coprire tutte le fasi della filiera economica del prodotto, dalla produzione alla distribuzione. La detenzione è vietata solo se finalizzata agli altri atti elencati, non quella per uso strettamente personale.

Gli atti vietati per i brevetti di procedimento

Per i brevetti di procedimento, sono vietati: l'applicazione del procedimento; l'uso, l'importazione, la vendita, la messa in commercio e la detenzione (ai fini suddetti) del prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato. L'estensione della tutela al prodotto diretto del procedimento è regolata in dettaglio dall'art. 67 CPI ed è essenziale per la protezione effettiva dei brevetti chimici e biotecnologici.

La contraffazione indiretta

Il sistema vieta anche la cosiddetta contraffazione indiretta, ossia l'offerta o la fornitura a terzi non legittimati di mezzi essenziali per l'attuazione dell'invenzione, quando il fornitore sia consapevole o avrebbe dovuto esserlo della destinazione. La disposizione amplia l'efficacia della tutela, raggiungendo anche i fornitori della filiera che agevolino la contraffazione altrui senza compierla in prima persona.

I limiti territoriali e temporali

L'esclusiva opera nel territorio dello Stato (incluse le acque territoriali) e per la durata del brevetto (venti anni dal deposito, eventualmente estesa dal CCP). Fuori da tali confini il brevetto italiano non offre protezione: per una tutela transnazionale è necessario depositare brevetti corrispondenti in altri Paesi, attraverso le procedure europee, internazionali (PCT) o nazionali.

La tutela giudiziale

La violazione del diritto di brevetto legittima il titolare ad agire per inibire la continuazione delle condotte illecite, a ottenere il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti, a chiedere il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza. La competenza è delle sezioni specializzate in materia di impresa. Le azioni sono regolate dal CPI e dal codice di procedura civile.

Prassi e linee guida

Guida UIBM · Procedimento di esame e concessione del brevetto

L'UIBM descrive l'iter di concessione del brevetto (esame preliminare, ricerca di anteriorità in collaborazione con EPO, esame di merito, concessione e pubblicazione) e i diritti esclusivi che ne conseguono per il titolare sul territorio nazionale.

Leggi il documento su uibm.mise.gov.it

Pagina istituzionale · Brevetto europeo

La pagina UIBM illustra la convalida in Italia del brevetto europeo concesso dall'EPO, equiparando gli effetti del titolo europeo a quelli del brevetto nazionale italiano ai sensi degli artt. 56 e seguenti CPI.

Leggi il documento su uibm.mise.gov.it

Sito istituzionale · European Patent Office

L'Ufficio Europeo dei Brevetti gestisce la procedura unitaria di concessione del brevetto europeo, che una volta convalidato presso l'UIBM produce in Italia gli stessi effetti di un brevetto nazionale ai sensi dell'art. 66 CPI.

Leggi il documento su www.epo.org

Domande frequenti

Quali atti sono vietati ai terzi?

La fabbricazione, l'uso, l'importazione, la vendita e la detenzione a tali fini del prodotto brevettato; per i brevetti di procedimento, anche l'applicazione del procedimento e gli atti sui prodotti direttamente ottenuti.

Il brevetto italiano protegge anche all'estero?

No, la tutela è limitata al territorio nazionale. Per una protezione internazionale servono brevetti corrispondenti in altri Paesi tramite procedure europee, PCT o nazionali.

Cosa è la contraffazione indiretta?

L'offerta o fornitura di mezzi essenziali per attuare l'invenzione a soggetti non autorizzati, quando il fornitore sappia (o debba sapere) che saranno usati per la contraffazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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