Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 CPI – Diritti patrimoniali
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.
Vedi anche
→art. 61 PROPRIETA→art. 62 PROPRIETA→art. 64 PROPRIETA→art. 65 PROPRIETA→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 65 bis CPI – (Uffici di trasferimento tecnologico)→Art. 60 CPI – (Durata)→Art. 66 CPI – Diritto di brevetto→Art. 59 CPI – (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 63 CPI individua i diritti patrimoniali dell'inventore, contrapposti al diritto morale di paternità regolato dall'art. 62. Mentre il diritto morale è personalissimo e intrasmissibile, i diritti patrimoniali sono pienamente disponibili e costituiscono il motore economico dell'istituto brevettuale, consentendo all'inventore o ai suoi aventi causa di sfruttare commercialmente il trovato.
La titolarità originaria
I diritti patrimoniali spettano, in via originaria, all'inventore. Si tratta di un principio cardine che lega l'esclusiva alla persona che ha realizzato l'invenzione. Tuttavia, la titolarità può essere diversamente attribuita per legge o per contratto: si pensi al regime delle invenzioni di servizio (art. 64 CPI), dove il datore di lavoro è titolare ex lege, o alle cessioni preventive previste in determinati settori. In ogni caso, la corretta individuazione dell'inventore resta presupposto necessario di qualsiasi successivo trasferimento.
La cessione del brevetto
I diritti patrimoniali possono essere oggetto di cessione totale o parziale, sia in capo all'intero brevetto sia limitatamente ad alcune sue componenti (ad esempio per territori o per settori applicativi). La cessione richiede atto scritto a pena di nullità ed è opportuno procedere alla trascrizione presso l'UIBM ai fini di opponibilità ai terzi. La cessione produce effetti immediati tra le parti, ma è opponibile ai terzi solo dalla trascrizione.
La concessione in licenza
In alternativa alla cessione, il titolare può concedere licenze di sfruttamento, esclusive o non esclusive, totali o parziali. La licenza non trasferisce la titolarità del brevetto ma attribuisce al licenziatario il diritto di sfruttarlo nei limiti convenuti. Anche la licenza richiede forma scritta e va trascritta per essere opponibile ai terzi. Le licenze esclusive precludono al titolare di concederne altre nello stesso ambito, e talvolta anche di sfruttare egli stesso il brevetto (licenza esclusiva piena).
La trasmissione mortis causa
Alla morte dell'inventore, i diritti patrimoniali si trasmettono agli eredi secondo le regole successorie ordinarie. Il diritto morale di paternità non si trasmette in senso pieno, ma alcuni profili (in particolare la tutela contro l'attribuzione altrui) possono essere fatti valere dai congiunti. La trasmissione mortis causa va segnalata all'UIBM mediante apposita istanza, per consentire l'aggiornamento del registro.
Pegno e altre garanzie
Il brevetto, in quanto bene immateriale, può essere oggetto di pegno e di altre garanzie reali. Tali atti devono essere trascritti per essere opponibili ai terzi. La possibilità di costituire garanzie sul brevetto è strumento importante per il finanziamento delle imprese innovative, soprattutto delle start-up e delle PMI, che spesso vedono nel portafoglio brevettuale uno degli asset più rilevanti.
Casi pratici
Caso 1: Cessione e trascrizione
Tizio cede a una società il proprio brevetto per un dispositivo elettronico, redigendo apposito contratto scritto. La cessione produce effetti immediati tra Tizio e la società, ma per essere opponibile a un terzo che acquisti diritti incompatibili dallo stesso Tizio occorre la trascrizione presso l'UIBM. Tizio e la società provvedono dunque alla trascrizione, mettendo al riparo la cessione da pretese successive.
Caso 2: Licenza esclusiva territoriale
Caio concede a una società italiana una licenza esclusiva per la commercializzazione del proprio brevetto sul territorio nazionale, e a un'altra società una licenza non esclusiva per il mercato europeo. Entrambi i contratti sono redatti per iscritto e trascritti presso l'UIBM. Caio non potrà concedere altre licenze esclusive per l'Italia per la durata del contratto.
Domande frequenti
Posso vendere il mio brevetto?
Sì, i diritti patrimoniali sono pienamente disponibili e possono essere ceduti in tutto o in parte; la cessione richiede atto scritto a pena di nullità.
Che differenza c'è tra cessione e licenza?
La cessione trasferisce la titolarità del brevetto; la licenza attribuisce solo il diritto di sfruttarlo, lasciando la titolarità in capo al licenziante.
Devo trascrivere la cessione presso l'UIBM?
È fortemente consigliato. La trascrizione è condizione di opponibilità ai terzi che potrebbero acquistare diritti incompatibili sullo stesso brevetto.