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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Il testamento è nullo per difetto di forma quando manca l'autografia o la sottoscrizione nell'olografo, oppure la redazione scritta dal notaio o la sottoscrizione di notaio/testatore nel testamento per atto di notaio.
  • Per ogni altro vizio di forma il testamento è soltanto annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse.
  • L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
  • La nullità è insanabile, rilevabile d'ufficio e imprescrittibile salvo conferma ex art. 590 c.c.
  • L'annullabilità invece può essere fatta valere solo dall'interessato entro il quinquennio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 606 c.c. – Nullità del testamento per difetto di forma

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

In sintesi

  • Il testamento è nullo per difetto di forma quando manca l'autografia o la sottoscrizione nell'olografo, oppure la redazione scritta dal notaio o la sottoscrizione di notaio/testatore nel testamento per atto di notaio.
  • Per ogni altro vizio di forma il testamento è soltanto annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse.
  • L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
  • La nullità è insanabile, rilevabile d'ufficio e imprescrittibile salvo conferma ex art. 590 c.c.
  • L'annullabilità invece può essere fatta valere solo dall'interessato entro il quinquennio.
Indice dei contenuti

Il principio di tipicità delle forme testamentarie

L'art. 606 c.c. rappresenta una delle norme cardine in materia di forma del testamento e sancisce un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità del vizio formale. Il testamento è atto solenne, soggetto al principio di tipicità: solo le forme tassativamente previste dal legislatore (olografo, pubblico, segreto, testamenti speciali) garantiscono il riconoscimento giuridico della volontà del de cuius.

La ratio della norma risiede nella necessità di garantire la certezza della provenienza della scheda testamentaria e la genuinità della volontà del testatore, in un momento in cui questi non potrà più confermarla o smentirla. Per questo, il legislatore distingue tra vizi gravissimi (sanzionati con la nullità) e vizi minori (sanzionati con la più tenue annullabilità).

Le ipotesi di nullità assoluta

Il primo comma individua tassativamente i casi di nullità: nel testamento olografo, il difetto di autografia (anche parziale: la scheda dev'essere interamente scritta di pugno dal testatore) o di sottoscrizione; nel testamento per atto di notaio (pubblico o segreto), la mancanza della redazione scritta delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio, oppure la mancanza della sottoscrizione del testatore o del notaio. Tali vizi colpiscono elementi essenziali e strutturali dell'atto: la loro assenza priva la scheda della funzione di documentazione attendibile della volontà.

L'annullabilità per altri vizi di forma

Il secondo comma stabilisce che «per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato». Si tratta di vizi minori: irregolarità nella data, omissioni non essenziali, difetti relativi a testimoni o formalità accessorie. L'azione è esercitabile da chiunque vi abbia interesse, eredi legittimi, legatari pretermessi, terzi, e si prescrive in cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie. La scelta del dies a quo (esecuzione, non apertura della successione) tutela chi viene a conoscenza tardivamente dell'esistenza del testamento.

Differenza pratica tra nullità e annullabilità

La distinzione produce conseguenze rilevantissime. La nullità è insanabile, rilevabile d'ufficio dal giudice, imprescrittibile e fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche dopo decenni. L'annullabilità, invece, è temporanea (5 anni), va eccepita dalla parte interessata e può consolidarsi per inerzia. In entrambi i casi, però, l'art. 590 c.c. consente la conferma o esecuzione volontaria da parte degli eredi che, conoscendo il vizio, vi abbiano dato volontaria esecuzione: meccanismo di salvataggio che preclude la futura impugnativa.

Caso pratico

Tizio redige testamento olografo dattiloscritto, lo firma e lo data. Alla sua morte, Caio (erede legittimo escluso) impugna il testamento. La mancata autografia configura nullità ex art. 606, 1° comma c.c.: Caio può agire senza limiti di tempo. Diversamente, se Tizio avesse scritto a mano l'intero testamento ma omesso la data completa, il vizio sarebbe meno grave: annullabilità ex art. 606, 2° comma c.c., con prescrizione quinquennale.

Domande frequenti

Quando un testamento è nullo per difetto di forma?

Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nell'olografo, oppure quando nel testamento per atto di notaio manca la redazione scritta delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione del notaio o del testatore.

Qual è la differenza tra nullità e annullabilità del testamento?

La nullità (vizi gravi, primo comma art. 606 c.c.) è insanabile, rilevabile d'ufficio e imprescrittibile; l'annullabilità (altri difetti di forma) si prescrive in 5 anni dall'esecuzione delle disposizioni e va fatta valere dall'interessato.

Entro quanto tempo posso impugnare un testamento per vizio di forma?

Per i vizi gravi che causano nullità non c'è termine: l'azione è imprescrittibile. Per i vizi minori sanzionati con annullabilità, l'azione si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Chi può impugnare un testamento viziato nella forma?

Per la nullità, chiunque vi abbia interesse e il giudice può rilevarla d'ufficio. Per l'annullabilità, l'azione spetta a chi vi ha interesse, tipicamente eredi legittimi pretermessi, legatari o altri beneficiari.

Il testamento olografo dattiloscritto e firmato è valido?

No: il testamento olografo richiede l'autografia integrale, cioè la scrittura di pugno dell'intero testo da parte del testatore. La dattilografia, anche se accompagnata da firma autografa, integra nullità per difetto di forma ex art. 606, 1° comma c.c.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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