- Il brevetto europeo convalidato in Italia attribuisce gli stessi diritti del brevetto italiano.
- La convalida richiede il deposito della traduzione italiana del fascicolo presso l'UIBM.
- I termini per la convalida e la traduzione sono fissati dalla normativa di attuazione della CBE.
- In caso di inadempimento, il brevetto si considera privo di effetti in Italia dall'origine.
Testo dell'articoloVigente
Art. 56 CPI — Diritti conferiti dal brevetto europeo
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 , e impongono i limiti di cui all’articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione o la limitazione.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 18 .
3. Il titolare di un brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma
1.
4-bis. Per i brevetti europei, per i quali è stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall’ articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012 , il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto definitivo di rigetto o revoca dell’effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell’istanza di ritiro da parte dell’Ufficio europeo.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis , il brevetto europeo è considerato, fin dall’origine, senza effetto in Italia.
Commento
L'articolo 56 CPI disciplina il regime del brevetto europeo concesso, sotto il profilo dei diritti che esso attribuisce nel territorio italiano. La disposizione completa il sistema di integrazione tra brevetto nazionale e brevetto europeo, fissando un principio di equiparazione sostanziale: una volta convalidato, il brevetto europeo è in tutto e per tutto equiparato al brevetto italiano e ne segue la disciplina.
L'equiparazione dei diritti
Il brevetto europeo che designa l'Italia, una volta concesso e convalidato, attribuisce al titolare gli stessi diritti che gli sarebbero spettati con un brevetto nazionale concesso dall'UIBM. Ciò significa che la durata, le facoltà esclusive, le cause di nullità e di decadenza, i rapporti con i terzi sono regolati dal CPI. Il brevetto europeo non costituisce un titolo autonomo nel territorio nazionale, ma vi opera come un fascio di brevetti, ciascuno regolato dal diritto del rispettivo Stato di designazione.
Le formalità di convalida
La convalida richiede il deposito presso l'UIBM, entro i termini stabiliti dalla legge di attuazione della Convenzione di Monaco, della traduzione italiana del testo concesso dall'EPO. La traduzione deve essere completa e fedele e include sia la descrizione sia le rivendicazioni e i disegni con didascalie. Il pagamento di una tassa di pubblicazione completa l'iter. In assenza di queste formalità, il brevetto europeo si considera privo di effetti in Italia.
Il regime linguistico
Il regime linguistico è disciplinato dalla normativa nazionale di attuazione della CBE e dall'Accordo di Londra (al quale l'Italia non ha aderito), che ha semplificato per altri Stati le formalità di traduzione. In Italia la traduzione integrale resta necessaria, anche se le riforme in discussione mirano a ridurre i costi di convalida per le imprese.
La gestione successiva del titolo
Successivamente alla convalida, il brevetto europeo è gestito secondo le regole nazionali: i rinnovi annuali vanno pagati all'UIBM; le azioni di nullità e di contraffazione si svolgono dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa italiane; le trascrizioni di trasferimenti, licenze e pegni avvengono nei registri italiani. Il coordinamento con l'EPO si limita alla fase di rilascio e alle eventuali procedure di opposizione centralizzata.
Coordinamento con il brevetto unitario
L'art. 56 CPI va letto, in prospettiva, alla luce del sistema del brevetto europeo con effetto unitario (Brevetto Unitario), entrato a regime nel 2023, che si affianca al brevetto europeo classico. L'Italia ha aderito al sistema unitario; il titolare può scegliere se ottenere effetti unitari (gestiti dall'EPO) o convalidare separatamente nei singoli Stati ai sensi dell'art. 56 CPI.
Domande frequenti
Il brevetto europeo equivale a un brevetto italiano?
Sì, una volta concesso e convalidato attribuisce in Italia gli stessi diritti del brevetto nazionale e segue la disciplina del CPI.
Cosa serve per convalidare il brevetto europeo in Italia?
Occorre depositare presso l'UIBM, nei termini di legge, la traduzione italiana integrale del fascicolo concesso dall'EPO e pagare la tassa di pubblicazione.
Cosa succede se non rispetto i termini di convalida?
Il brevetto europeo si considera privo di effetti in Italia ab origine: non sarà possibile far valere la tutela nazionale per contraffazione.
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