- Disciplina modalità di svolgimento della VAS nel procedimento di VAS
- Attua la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione strategica
- Si applica a piani e programmi con effetti significativi
- Garantisce la partecipazione del pubblico interessato
- Si raccorda con il monitoraggio e la motivazione del provvedimento
Testo dell'articoloVigente
Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3 bis ; b) l’elaborazione del rapporto ambientale; c) lo svolgimento di consultazioni; d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; e) la decisione; f) l’informazione sulla decisione; g) il monitoraggio.
2. L’autorità competente, al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: a) esprime il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 6; b) collabora con l’autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all’articolo 18;. c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Commento
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento di valutazione preventiva degli effetti significativi sull'ambiente di piani e programmi, introdotto a livello eurounitario dalla direttiva 2001/42/CE. La VAS opera ex ante rispetto alla VIA: incide sulle scelte a monte (piani urbanistici, piani di settore, programmi regionali) in modo da integrare la dimensione ambientale nelle decisioni di pianificazione. La disposizione in esame regola un passaggio specifico del procedimento.
Inquadramento sistematico nella VAS
La disposizione sul tema della modalità di svolgimento della VAS si colloca nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica disciplinato dagli artt. 11 ss. del codice. fasi procedurali: verifica di assoggettabilità, scoping, redazione del rapporto ambientale, consultazione, valutazione, decisione, informazione, monitoraggio. La VAS riguarda piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in particolare nei settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
Funzione preventiva e integrativa
La VAS opera come strumento di integrazione delle considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. La sua funzione preventiva si manifesta nella necessità di valutare gli effetti significativi sull'ambiente prima dell'approvazione dell'atto pianificatorio, in modo da incidere a monte sulle scelte. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l'omessa VAS, ove dovuta, costituisce vizio di legittimità del piano, sanzionabile con l'annullamento in sede di ricorso.
Rapporto ambientale e consultazione
Cuore del procedimento è il rapporto ambientale, redatto dall'autorità procedente con il supporto dell'autorità competente. Tale documento descrive lo stato dell'ambiente, individua e valuta gli effetti significativi del piano o programma, indica le misure di mitigazione e definisce un sistema di monitoraggio. La consultazione del pubblico e delle autorità con competenze ambientali costituisce momento essenziale del procedimento, in attuazione della Convenzione di Aarhus e della direttiva 2003/35/CE.
Decisione e motivazione
La decisione di VAS si traduce in un parere motivato dell'autorità competente, che deve essere considerato dall'autorità procedente in sede di adozione definitiva del piano o programma. La giurisprudenza amministrativa, in linea generale, ha sviluppato un sindacato attento alla congruenza tra esiti della VAS e contenuti del piano: non è ammessa una motivazione meramente apparente, e l'eventuale discostamento dalle indicazioni della VAS deve essere supportato da congrue ragioni tecniche o di interesse pubblico.
Monitoraggio e ciclo di valutazione
La VAS non si esaurisce nell'approvazione del piano, ma si proietta nella fase di attuazione attraverso il monitoraggio degli effetti ambientali significativi. Questo consente di rilevare eventuali impatti imprevisti e di adottare misure correttive. ISPRA e il sistema delle Agenzie regionali forniscono supporto tecnico ai fini del monitoraggio, mentre il MASE coordina, a livello nazionale, le linee guida e i criteri metodologici applicabili.
Domande frequenti
Quando un piano è soggetto alla VAS regolata dall'articolo 11?
Quando può avere effetti significativi sull'ambiente. La disciplina distingue tra piani obbligatoriamente assoggettati (settori indicati dalla direttiva 2001/42/CE) e piani da sottoporre a screening di assoggettabilità (art. 12).
Quali sono i contenuti minimi del rapporto ambientale?
Stato dell'ambiente, alternative considerate (compresa l'opzione zero), valutazione degli effetti significativi, misure di mitigazione e compensazione, sistema di monitoraggio. L'Allegato VI della Parte Seconda contiene l'elenco dei contenuti.
Cosa succede se la VAS è omessa?
L'omissione, ove la VAS sia dovuta, costituisce vizio di legittimità del piano, sanzionabile con l'annullamento. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che il vizio non è sanabile in via successiva con una valutazione postuma.
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