Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 CPI – Oggetto della registrazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni … , in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

In sintesi

  • L'art. 7 CPI individua i segni che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa.
  • Sono registrabili tutti i segni rappresentabili in modo chiaro e preciso, idonei a distinguere prodotti o servizi.
  • L'elenco include parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme e combinazioni di colori.
  • La rappresentabilità nel registro consente la verifica dei requisiti e l'opponibilità ai terzi.
Indice dei contenuti

L'art. 7 CPI definisce l'oggetto della registrazione come marchio d'impresa, indicando in modo aperto e tecnologicamente neutro i segni che possono ricevere la tutela tipica del marchio. La formulazione attuale risente del recepimento della disciplina europea, che ha eliminato il requisito della rappresentazione grafica in senso stretto, sostituendolo con un criterio più flessibile.

Il criterio di rappresentabilità

I segni devono poter essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della tutela. L'apertura tecnologica permette di registrare marchi non tradizionali come suoni, marchi multimediali, marchi di posizione o di movimento, purché siano riproducibili con strumenti adeguati. La svolta normativa è stata determinante per adeguare la disciplina alle pratiche di marketing contemporanee.

La funzione distintiva

Resta centrale la funzione del marchio: distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Tutti gli elementi indicati nell'art. 7 - parole, lettere, cifre, disegni, suoni, forme - sono validi solo se ed in quanto idonei a svolgere questa funzione. Un segno generico, descrittivo o privo di carattere distintivo non può essere registrato (con i correttivi degli artt. 12 e 13 CPI).

Il catalogo dei segni

L'art. 7 include esplicitamente: parole (anche nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della sua confezione, combinazioni e tonalità cromatiche. L'elenco non è tassativo ma esemplificativo: ogni segno, anche atipico, può essere registrato se rispetta i requisiti della rappresentabilità e della distintività.

I limiti impliciti

La possibilità di registrare include in linea generale ogni segno percepibile, ma incontra i limiti previsti dagli artt. 9, 13 e 14 CPI: non sono registrabili forme imposte dalla natura del prodotto o necessarie per ottenere un risultato tecnico, segni privi di distintività, segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Anche segni decettivi rispetto a provenienza, qualità o natura del prodotto sono esclusi.

Il valore economico del marchio

La registrabilità di una pluralità di segni consente alle imprese di costruire identità visive complesse, integrando elementi denominativi, figurativi, cromatici e sonori. Il marchio diventa così uno degli asset immateriali più rilevanti del patrimonio aziendale, suscettibile di valutazione economica autonoma e di operazioni di trasferimento e licenza.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Pagina istituzionale

MIMIT - Marchi e protezione dei disegni e dei modelli

Sezione del MIMIT dedicata ai marchi: requisiti, segni registrabili, procedura di deposito presso l'UIBM, durata della registrazione (10 anni rinnovabili) e tutela amministrativa e giurisdizionale.

Guida UIBM

Come effettuare il deposito del marchio

L'UIBM descrive le modalità operative di deposito della domanda di marchio (telematico, cartaceo presso Camere di Commercio, postale) e i requisiti formali della domanda, inclusi la rappresentazione del segno e l'indicazione dei prodotti/servizi secondo Classificazione di Nizza.

Portale telematico

Servizi Online UIBM - Deposito

Piattaforma ufficiale per il deposito telematico delle domande di marchio, brevetto e disegno: accesso via SPID/CIE, firma digitale, pagamento PagoPA per imposte di bollo e tasse di deposito.

Casi pratici

Caso 1: marchio sonoro

Tizio progetta una breve sequenza melodica come jingle identificativo della propria attività di servizi. Grazie alla formulazione dell'art. 7 CPI, può depositare il segno come marchio sonoro presso l'UIBM, allegando il file audio e una rappresentazione che ne consenta la riproduzione chiara e precisa, ottenendo tutela sullo stesso piano dei marchi denominativi e figurativi.

Caso 2: marchio di forma respinto

Caio chiede la registrazione, come marchio tridimensionale, della forma di una bottiglia che riproduce l'unica configurazione tecnicamente necessaria a contenere un particolare liquido. La domanda viene respinta perché la forma rientra tra quelle imposte dalla natura del prodotto o necessarie a ottenere un risultato tecnico, escluse dalla registrazione anche se rappresentabili.

Domande frequenti

Quali segni possono essere registrati come marchio?

L'art. 7 CPI consente la registrazione di parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto, combinazioni di colori e in generale ogni segno rappresentabile in modo chiaro e idoneo a distinguere prodotti o servizi.

Posso registrare un marchio sonoro o multimediale?

Sì. La disciplina vigente ammette anche segni non tradizionali, come marchi sonori, multimediali, di movimento o di posizione, purché siano rappresentabili in modo chiaro e preciso nel registro.

Cosa significa che il marchio deve avere capacità distintiva?

Significa che deve essere in grado di identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio, distinguendolo da quelli di altre imprese. Segni puramente descrittivi o generici non superano questo requisito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.