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Art. 7 CPI — Oggetto della registrazione

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Art. 7 CPI — Oggetto della registrazione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni … , in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.