Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 CPI – Comunione

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell’interesse di tutti.

In sintesi

  • L'art. 6 CPI regola i casi in cui un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti.
  • Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile sulla comunione, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • Ciascun comunista può esercitare i diritti compatibili con la natura del bene e con il rispetto degli altri contitolari.
  • La norma è di particolare rilevanza in ambito brevettuale e per i marchi sviluppati congiuntamente.
Indice dei contenuti

L'art. 6 CPI affronta una situazione frequente nella prassi industriale: la contitolarità di un diritto di proprietà industriale tra due o più soggetti. La norma rinvia al modello generale della comunione disciplinato dal codice civile, ma con gli adattamenti resi necessari dalla particolare natura dei beni immateriali.

Il rinvio alla disciplina civilistica

Il legislatore sceglie un modello flessibile: applica, in quanto compatibili, gli artt. 1100 e seguenti del codice civile, lasciando spazio all'autonomia privata. Le parti possono infatti regolare diversamente i propri rapporti mediante convenzioni che definiscono quote, modalità di sfruttamento, partecipazione ai costi e ricavi, gestione delle licenze. In assenza di accordi, opera il regime legale residuale.

Le facoltà di ciascun contitolare

Ogni comunista può, in linea generale, utilizzare il bene comune senza pregiudizio degli altri. Sul piano operativo questo significa, per esempio, che il singolo cotitolare di un brevetto può sfruttarlo direttamente, salvo il dovere di rispettare le quote e di rendere conto degli eventuali proventi nei casi previsti. Le decisioni che incidono significativamente sul diritto, come la concessione di licenze esclusive o la cessione, richiedono tipicamente il consenso degli altri contitolari.

La rilevanza della convenzione

Nella pratica, la convenzione tra cotitolari è lo strumento decisivo per evitare conflitti. Una buona regolamentazione contrattuale definisce in dettaglio la ripartizione delle quote, i poteri di licenza, i criteri di destinazione dei ricavi, la gestione dei rinnovi e degli adempimenti amministrativi presso l'UIBM, EUIPO o WIPO. La sua assenza è spesso fonte di contenzioso, in particolare quando uno dei comunisti intende valorizzare in autonomia il proprio diritto.

Profili processuali

La contitolarità ha riflessi anche sull'esercizio delle azioni di tutela. La giurisprudenza ha riconosciuto che ciascun comunista può agire individualmente in difesa del bene comune, sia con azioni inibitorie sia con azioni di risarcimento, fermo restando il dovere di rendiconto verso gli altri contitolari per quanto eccedente la propria quota. Per atti che incidono in modo definitivo sul diritto è invece richiesta la partecipazione di tutti i cotitolari.

Casi pratici

Caso 1: ricerca congiunta tra impresa e università

Tizio è un'impresa che collabora con un dipartimento universitario allo sviluppo di un nuovo processo industriale. Al termine del progetto, il brevetto viene depositato in cotitolarità. La convenzione di cotitolarità definisce con precisione le quote, le modalità di sfruttamento commerciale e la ripartizione dei ricavi, evitando contestazioni future.

Caso 2: cessione e diritto di prelazione

Caio è cotitolare di un brevetto insieme a un altro soggetto. Decide di cedere la propria quota a un terzo. In presenza di una specifica convenzione che riconosce il diritto di prelazione all'altro cotitolare, Caio deve prima offrire la quota al cotitolare alle stesse condizioni; solo in caso di mancato esercizio della prelazione potrà procedere con il terzo.

Domande frequenti

Cosa succede se un diritto di proprietà industriale appartiene a più persone?

Si applica, salvo diversa convenzione, la disciplina della comunione prevista dal codice civile, in quanto compatibile con la natura del bene immateriale.

Un singolo cotitolare può sfruttare da solo il brevetto?

In linea generale sì, ma deve rispettare gli altri cotitolari, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei proventi e gli atti che incidono in modo significativo sul diritto comune.

Serve un accordo scritto tra i cotitolari?

Non è obbligatorio, ma è fortemente raccomandato. Una convenzione scritta evita controversie su quote, licenze e ripartizione dei ricavi e disciplina anche i rapporti con gli uffici amministrativi competenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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