- L'art. 2 CPI individua i modi di costituzione e acquisto dei diritti di proprietà industriale: brevettazione, registrazione e altri modi previsti dal codice.
- Brevettazione è riservata alle invenzioni e ai modelli di utilità; la registrazione opera per marchi, disegni e modelli, topografie e varietà vegetali.
- Per alcuni istituti (segni distintivi non registrati, segreti commerciali, indicazioni geografiche) la tutela può sorgere senza titolo formale, in presenza di determinati presupposti.
- La distinzione tra titoli registrati e tutele non titolate è centrale per individuare oggetto, durata e mezzi di difesa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2 CPI — Costituzione ed acquisto dei diritti
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali , le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
Commento
L'art. 2 CPI introduce il principio generale secondo cui i diritti di proprietà industriale possono sorgere in modi diversi a seconda del tipo di bene immateriale considerato. La norma distingue tra brevettazione, registrazione e altri modi di acquisto, restituendo l'immagine di un sistema in cui convivono tutele formali, fondate su un titolo amministrativo, e tutele sostanziali, fondate sull'uso o sulla riservatezza.
Brevettazione e registrazione: due strade formali
La brevettazione è il procedimento amministrativo riservato alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità e alle nuove varietà vegetali. Esso si conclude con il rilascio del brevetto, che attribuisce un diritto esclusivo di sfruttamento. La registrazione, invece, riguarda marchi, disegni e modelli, topografie dei semiconduttori e altri segni. In entrambi i casi, il diritto si costituisce in linea generale con il deposito della domanda presso l'ente competente, tipicamente l'UIBM in Italia, con effetti retroattivi alla data di presentazione.
Le tutele senza titolo registrato
Accanto a questi titoli, il codice riconosce la possibilità di proteggere segni distintivi non registrati (per esempio il marchio di fatto), indicazioni geografiche e denominazioni di origine, segreti commerciali e disegni e modelli non registrati. In questi casi la tutela non discende da un atto amministrativo, ma da circostanze sostanziali come l'uso effettivo nel mercato, la notorietà acquisita o la presenza di misure di riservatezza adeguate. La protezione è in genere più limitata, ma può integrare quella tipica dei titoli registrati.
Effetti pratici della distinzione
La scelta tra strumenti registrati e tutele non titolate ha conseguenze rilevanti su almeno tre piani. Sul piano dell'estensione territoriale, i titoli registrati conferiscono protezione su tutto il territorio nazionale (o sovranazionale, per i titoli unionali), mentre l'uso non registrato può tutelare solo l'ambito in cui il segno è noto. Sul piano probatorio, chi vanta un titolo registrato dispone di una presunzione semplice di validità, mentre chi opera in via di fatto deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi. Infine, sul piano dei rimedi, le tutele registrate aprono a una serie più ampia di azioni inibitorie e risarcitorie.
Coordinamento con il diritto europeo
La disciplina dell'art. 2 va letta unitamente alle norme di matrice europea che prevedono titoli sovranazionali, come il marchio UE registrato presso EUIPO o il disegno comunitario, nelle forme registrata e non registrata. Le imprese che operano su mercati ampi spesso combinano titolo nazionale e titolo unionale, scegliendo la strategia più coerente con il proprio modello di business.
Domande frequenti
Quali sono i modi di acquisto dei diritti di proprietà industriale?
Secondo l'art. 2 CPI, i diritti si acquistano tipicamente tramite brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice. Per alcuni beni, come segni non registrati e segreti commerciali, la tutela sorge in via sostanziale, senza un titolo formale.
Da quando decorrono gli effetti del titolo?
In linea generale, gli effetti del titolo decorrono dalla data di presentazione della domanda all'ufficio competente, salvo specifiche regole per i singoli istituti, come la rivendicazione di una priorità anteriore.
Posso tutelare un segno senza registrarlo?
Sì, il codice riconosce la tutela del marchio di fatto e di altri istituti non registrati. La protezione è però più limitata in termini di estensione territoriale, probatori e rimedi attivabili rispetto a quanto avviene per i titoli registrati.
Vedi anche