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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina ambito di applicazione del Codice dell'Ambiente nella Parte Prima del Codice dell'Ambiente
  • Recepisce i principi eurounitari (artt. 191-193 TFUE)
  • Vincola il legislatore secondario e l'amministrazione ambientale
  • Funge da parametro interpretativo per le successive norme di settore
  • È invocata dalla giurisprudenza come criterio di legittimità degli atti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: – L’ art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. – L’ art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. – Si riporta il testo dell’ art. 117 della Costituzione : “Art.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrar io a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”. – La legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. – L’ art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente: “Art. 14 (Decreti legislativi). –

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’ art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.”. – Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. – La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 197/30 del 21 luglio 2001 . – La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 , come modificata dalle direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003 , concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio

1985. – La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 , sulla prevenzione e la riduzione integrante dell’inquinamento, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 10 ottobre

1996. – La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia acque, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 22 dicembre

2000. – La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 , che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 078 del 26 marzo

1991. – La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 , relativa ai rifiuti pericolosi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 31 dicembre

1991. – La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre

1994. – La direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 , concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 188 del 16 luglio

1984. – La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (con) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre

1994. – La direttiva 1999/13/CE dell’11 marzo 1999 , sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 85 del 29 marzo

1999. – La direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999 , relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell’11 maggio

1999. – La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 309 del 27 novembre

2001. – La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 143 del 30 aprile

2004. Nota all’art. 1: – La legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 2004 (S.O.).

Commento

I principi generali del Codice dell'Ambiente costituiscono la cornice interpretativa dell'intera disciplina di tutela e ne orientano l'applicazione da parte di amministrazioni e operatori. Tali principi recepiscono nel diritto interno le indicazioni eurounitarie (artt. 191-193 TFUE) e i grandi assi della tutela ambientale: precauzione, prevenzione, correzione alla fonte e responsabilità di chi inquina. La disposizione in esame va letta in questo quadro sistematico.

Ratio del principio

La norma in tema di ambito di applicazione del Codice dell'Ambiente trova la propria ratio nell'esigenza di dotare l'ordinamento ambientale di una cornice di principi capaci di orientare l'attività amministrativa e giurisdizionale. delimitazione oggettiva delle materie disciplinate dal d.lgs. 152/2006: VIA, VAS, IPPC, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione delle emissioni in atmosfera, tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. L'origine eurounitaria della disciplina (artt. 191-193 TFUE) ne valorizza il carattere trasversale: la Corte di giustizia ha più volte chiarito che i principi ambientali non sono mere enunciazioni programmatiche, bensì criteri di interpretazione vincolanti per gli Stati membri.

Effetti applicativi

Sul piano applicativo, il principio opera sia in fase di produzione normativa (vincolando il legislatore secondario e regionale al rispetto della sua portata), sia in fase di interpretazione delle disposizioni del codice. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha richiamato i principi della Parte Prima per sindacare provvedimenti carenti sotto il profilo motivazionale o sproporzionati rispetto al risultato di tutela perseguito. La Corte costituzionale, per parte sua, ha ribadito a più riprese che la materia ambientale rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., con conseguente limite all'intervento normativo regionale.

Coordinamento con la disciplina eurounitaria

L'art. 191 TFUE individua quattro principi fondamentali: precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, principio 'chi inquina paga'. Tali principi, recepiti nella legislazione italiana attraverso il Codice dell'Ambiente, costituiscono parametro di legittimità delle scelte amministrative. La Commissione UE vigila sull'applicazione dei principi attraverso il monitoraggio sulle procedure di infrazione, e l'attuazione concreta è valutata anche dalla Corte di giustizia. ISPRA e MASE forniscono indicazioni operative in chiave applicativa.

Profili procedimentali

I principi della Parte Prima trovano applicazione nei procedimenti ambientali in vari modi: come criteri di valutazione delle alternative nella VAS, come parametri di motivazione del provvedimento di VIA, come fondamento delle prescrizioni nell'AIA. Il principio di precauzione, in particolare, è stato valorizzato dal Consiglio di Stato in numerose pronunce a supporto di provvedimenti restrittivi o cautelativi adottati in presenza di incertezza scientifica circa gli effetti di una determinata attività.

Connessioni con altre discipline

La disposizione si coordina con la Convenzione di Aarhus del 1998, con la direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle informazioni ambientali e con la direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico, oltre che con la disciplina interna in materia di accesso (l. 241/1990 e d.lgs. 33/2013). Essa interagisce con le valutazioni della Parte Seconda (VAS, VIA, AIA), con la disciplina sui rifiuti (Parte Quarta) e sul danno ambientale (Parte Sesta), oltre che con le competenze residuali di ARPA, Regioni e Comuni.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 86/2021

La Corte ribadisce che la disciplina dei rifiuti e in generale del Codice dell'ambiente rientra nella materia 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema', riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. Le Regioni possono intervenire solo per innalzare gli standard di protezione, non per derogarli.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 50/2023

La Corte dichiara illegittima una norma regionale lombarda in materia di discariche, ribadendo che la gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell'ambiente, competenza esclusiva statale. Il Codice 152/2006 fissa standard uniformi nazionali non derogabili in peius dalle Regioni.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Domande frequenti

Qual è la portata giuridica del principio espresso dall'articolo 1?

Il principio non costituisce una mera enunciazione programmatica, ma criterio interpretativo vincolante per amministrazioni e operatori. La giurisprudenza, in linea generale, lo ha invocato per sindacare la legittimità di provvedimenti carenti sotto il profilo motivazionale o sproporzionati rispetto al risultato di tutela perseguito.

Qual è il rapporto con il diritto eurounitario?

La norma recepisce nel diritto interno i principi degli artt. 191-193 TFUE. Le Regioni e le amministrazioni sono tenute al rispetto di tali principi nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la vigilanza anche della Commissione UE e della Corte di giustizia.

Il principio può fondare un autonomo ricorso al giudice?

Sì, nei limiti in cui la violazione del principio si traduca in un vizio di legittimità del provvedimento. Le associazioni ambientaliste e i singoli portatori di interessi qualificati possono dedurre in giudizio la violazione, secondo i consolidati orientamenti del giudice amministrativo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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