- Le PA che adottano provvedimenti contingibili e urgenti devono pubblicare gli atti, indicando espressamente le norme derogate e i motivi della deroga.
- Vanno pubblicati i termini temporali fissati per l'esercizio dei poteri straordinari.
- Sono pubblicati i costi previsti e quelli effettivamente sostenuti per gli interventi straordinari.
- I Commissari delegati svolgono anche le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
- La trasparenza si applica con la stessa intensità anche in caso di emergenza, calamità e gestioni commissariali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 42 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .
1-bis. I Commissari delegati di cui all’ articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all’ articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all’ articolo 43 del presente decreto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Commento
L'art. 42 affronta un tema critico per la legalità amministrativa: la trasparenza degli interventi straordinari, che per definizione comportano la deroga alle regole ordinarie. La logica della norma è chiara: la straordinarietà non può tradursi in opacità, anzi richiede una pubblicità rafforzata, proprio perché si esercita un potere eccezionale a costi pubblici ingenti.
L'ambito applicativo
La disposizione si applica alle amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e, più in generale, atti di carattere straordinario in occasione di calamità naturali o altre emergenze. Sono espressamente menzionate le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite ai sensi della L. 225/1992 (oggi confluita nel Codice della protezione civile) o di altri provvedimenti legislativi d'urgenza. L'elenco è ampio e copre l'intero spettro della gestione dell'eccezione amministrativa.
I contenuti obbligatori della pubblicazione
Le amministrazioni devono pubblicare quattro categorie di informazioni. In primo luogo, i provvedimenti adottati, con l'indicazione espressa delle norme di legge derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti: è la trasparenza della deroga, che impone di esplicitare quali regole ordinarie sono state sospese e perché. In secondo luogo, i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri straordinari, in modo da rendere visibile il perimetro temporale dell'eccezione. In terzo luogo, il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione, con un controllo di consuntivo che consente di valutare ex post lo scostamento.
Commissari delegati e doppia funzione
Il comma 1-bis attribuisce ai Commissari delegati di cui all'art. 5 della L. 225/1992 le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, L. 190/2012) e di responsabili per la trasparenza (art. 43 del decreto). Si tratta di una scelta organizzativa che fa coincidere nella stessa figura la responsabilità di gestione dell'emergenza e la responsabilità del presidio anticorruzione e trasparenza: una soluzione che valorizza l'unitarietà del controllo nella fase straordinaria, ma che richiede al Commissario un'attenzione costante ai profili di compliance.
Trasparenza come contrappeso dell'urgenza
L'art. 42 esprime un principio generale dell'ordinamento amministrativo: tanto più ampio è il potere derogatorio, tanto più stringente deve essere il controllo pubblico sul suo esercizio. Le emergenze, per la loro natura, favoriscono affidamenti diretti, varianti, deroghe procedurali. Senza un presidio di trasparenza penetrante, la fase eccezionale rischia di diventare uno spazio di opacità strutturale. La pubblicazione integrale degli atti consente a operatori economici, controllori e cittadini di verificare l'effettiva necessità e proporzionalità delle deroghe.
Coordinamento con altre fonti
L'art. 42 si coordina con il Codice della protezione civile, con la disciplina dei contratti pubblici nei casi di somma urgenza e con le norme sulla rendicontazione delle emergenze. La vigilanza ANAC e i poteri ispettivi dell'art. 45 si esercitano anche sulle gestioni commissariali, che restano soggette al sistema sanzionatorio degli artt. 46 e 47. La trasparenza dell'emergenza è uno dei terreni su cui l'effettività del decreto si misura con maggior chiarezza.
Domande frequenti
Quali atti devono essere pubblicati negli interventi straordinari?
I provvedimenti contingibili e urgenti, con espressa indicazione delle norme derogate, i termini dei poteri straordinari, i costi previsti e quelli effettivamente sostenuti.
Il Commissario delegato deve nominare un Responsabile per la trasparenza?
No. Il Commissario svolge direttamente le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 42.
L'urgenza giustifica deroghe alla trasparenza?
No. La trasparenza si applica con la stessa intensità anche nelle gestioni emergenziali e commissariali, e anzi richiede una pubblicità rafforzata sulle deroghe e sui costi.
Vedi anche