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Art. 46 D.Lgs. 33/2013 – Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
Art. 46 D.Lgs. 33/2013 – Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili
2. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
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In sintesi
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto illegittimo dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale.
L'inadempimento può configurare anche danno all'immagine dell'amministrazione.
La condotta incide sulla retribuzione di risultato e sul trattamento accessorio collegato alla performance.
Il responsabile non risponde se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Si crea un sistema di responsabilità integrata fra disciplina, performance e sanzione amministrativa.
Indice dei contenuti
L'art. 46 disciplina la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di trasparenza, con particolare attenzione a due fattispecie: l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso civico al di fuori dei casi tassativi dell'art. 5-bis. La norma costruisce un sistema di responsabilità a più dimensioni, che incrocia profili dirigenziali, di performance e di danno.
Inadempimento di pubblicazione e accesso civico
Il comma 1 considera in modo unitario le due principali violazioni del sistema della trasparenza. La prima è l'omessa o incompleta pubblicazione dei dati previsti dalla normativa. La seconda è il rifiuto illegittimo dell'accesso civico, semplice o generalizzato, ossia il diniego di esibire dati che la legge impone di pubblicare oppure il diniego di consentire accesso a dati non sottoposti a pubblicazione ma comunque accessibili al di fuori delle ipotesi tassative di esclusione dell'art. 5-bis. È una scelta significativa: la trasparenza viene presidiata sia sul versante proattivo (pubblicazione), sia sul versante reattivo (accesso).
Responsabilità dirigenziale
Le condotte indicate costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale. La norma rimanda alla sanzione prevista dall'art. 47, comma 1-bis, e prevede che alla violazione si applichi anche la decurtazione dell'indennità di risultato. Il messaggio è chiaro: la trasparenza non è un adempimento marginale, ma una dimensione strutturale della performance dirigenziale, sanzionabile economicamente in caso di inadempimento.
Danno all'immagine e profili patrimoniali
Il comma 1 menziona, accanto alla responsabilità dirigenziale, l'eventuale responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. Si tratta di un profilo di danno autonomo, tipicamente azionabile in sede contabile davanti alla Corte dei conti. L'omissione di trasparenza, in casi gravi, può tradursi in una perdita di credibilità dell'ente, quantificabile come danno patrimoniale risarcibile dal funzionario o dirigente responsabile.
Effetti sulla retribuzione di risultato
La valutazione negativa incide sulla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. È un effetto immediato e tangibile: il sistema non si limita alla sanzione amministrativa dell'art. 47, ma incide direttamente sulla busta paga del dirigente, costruendo un incentivo strutturale alla compliance.
Cause non imputabili
Il comma 2 introduce una clausola di esenzione: il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che la mancanza è dipesa da causa a lui non imputabile. È una previsione di equità che evita responsabilità oggettive: il dirigente che dimostri di aver fatto quanto possibile e che l'inadempimento è dovuto a fattori esterni (per esempio, mancata trasmissione di dati da parte di altri uffici nonostante solleciti documentati) non risponde. La prova è a carico del responsabile, in coerenza con il principio della responsabilità per colpa.
Sistema integrato di responsabilità
L'art. 46 si combina con l'art. 47 (sanzione amministrativa pecuniaria), con l'art. 44 (incidenza sulla performance) e con l'art. 45 (segnalazione ANAC all'ufficio disciplina). Ne risulta un sistema integrato di responsabilità, che opera su quattro binari paralleli: sanzione amministrativa, responsabilità disciplinare, responsabilità dirigenziale, responsabilità per danno all'immagine. La pluralità dei rimedi è espressione della centralità che il legislatore assegna alla trasparenza nell'ordinamento amministrativo.
Prassi e linee guida
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FAQ ANAC
Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47 d.lgs. 33/2013)
ANAC chiarisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ex art. 46, causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e incide sulla retribuzione di risultato. Le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 47 sono irrogate dall'Autorità.
Il PNA 2019 ribadisce il sistema di vigilanza fondato sul potere di accertamento ANAC (art. 45 d.lgs. 33/2013) e sul ruolo del RPCT, individuando nel mancato adempimento degli obblighi pubblicitari un indicatore di responsabilità dirigenziale e di rischio corruttivo da gestire nel PTPCT.
Tizio chiede a un'amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, l'accesso a dati non pubblicati ma non rientranti nelle esclusioni dell'art. 5-bis. L'amministrazione rifiuta senza adeguata motivazione. Il rifiuto integra la fattispecie dell'art. 46, comma 1, con conseguenze sulla valutazione del dirigente, sulla retribuzione di risultato e con possibile profilo di danno all'immagine.
Caso 2: dati non trasmessi dall'ufficio competente
Caio, dirigente del Settore Pubblicazione, non riesce a pubblicare i dati su una procedura perché l'ufficio competente non li ha trasmessi nonostante solleciti documentati. Il comma 2 dell'art. 46 esclude la responsabilità se Caio prova la causa non imputabile: documentazione di solleciti, comunicazioni e attivazione delle procedure di sostituzione costituiscono prova della diligenza esigibile.
Domande frequenti
Cosa comporta il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza?
Costituisce valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, incide sulla retribuzione di risultato, può integrare danno all'immagine e si combina con le sanzioni amministrative dell'art. 47.
Anche il rifiuto di accesso civico è sanzionato?
Sì. Il rifiuto, il differimento e la limitazione illegittimi dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi dell'art. 5-bis, sono equiparati all'inadempimento di pubblicazione.
Esistono cause di esonero?
Sì. Il responsabile non risponde se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile; la prova è a suo carico e deve essere documentale.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 46 disciplina la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di trasparenza, con particolare attenzione a due fattispecie: l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso civico al di fuori dei casi tassativi dell'art. 5-bis. La norma costruisce un sistema di responsabilità a più dimensioni, che incrocia profili dirigenziali, di performance e di danno.
Inadempimento di pubblicazione e accesso civico
Il comma 1 considera in modo unitario le due principali violazioni del sistema della trasparenza. La prima è l'omessa o incompleta pubblicazione dei dati previsti dalla normativa. La seconda è il rifiuto illegittimo dell'accesso civico, semplice o generalizzato, ossia il diniego di esibire dati che la legge impone di pubblicare oppure il diniego di consentire accesso a dati non sottoposti a pubblicazione ma comunque accessibili al di fuori delle ipotesi tassative di esclusione dell'art. 5-bis. È una scelta significativa: la trasparenza viene presidiata sia sul versante proattivo (pubblicazione), sia sul versante reattivo (accesso).
Responsabilità dirigenziale
Le condotte indicate costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale. La norma rimanda alla sanzione prevista dall'art. 47, comma 1-bis, e prevede che alla violazione si applichi anche la decurtazione dell'indennità di risultato. Il messaggio è chiaro: la trasparenza non è un adempimento marginale, ma una dimensione strutturale della performance dirigenziale, sanzionabile economicamente in caso di inadempimento.
Danno all'immagine e profili patrimoniali
Il comma 1 menziona, accanto alla responsabilità dirigenziale, l'eventuale responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. Si tratta di un profilo di danno autonomo, tipicamente azionabile in sede contabile davanti alla Corte dei conti. L'omissione di trasparenza, in casi gravi, può tradursi in una perdita di credibilità dell'ente, quantificabile come danno patrimoniale risarcibile dal funzionario o dirigente responsabile.
Effetti sulla retribuzione di risultato
La valutazione negativa incide sulla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. È un effetto immediato e tangibile: il sistema non si limita alla sanzione amministrativa dell'art. 47, ma incide direttamente sulla busta paga del dirigente, costruendo un incentivo strutturale alla compliance.
Cause non imputabili
Il comma 2 introduce una clausola di esenzione: il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che la mancanza è dipesa da causa a lui non imputabile. È una previsione di equità che evita responsabilità oggettive: il dirigente che dimostri di aver fatto quanto possibile e che l'inadempimento è dovuto a fattori esterni (per esempio, mancata trasmissione di dati da parte di altri uffici nonostante solleciti documentati) non risponde. La prova è a carico del responsabile, in coerenza con il principio della responsabilità per colpa.
Sistema integrato di responsabilità
L'art. 46 si combina con l'art. 47 (sanzione amministrativa pecuniaria), con l'art. 44 (incidenza sulla performance) e con l'art. 45 (segnalazione ANAC all'ufficio disciplina). Ne risulta un sistema integrato di responsabilità, che opera su quattro binari paralleli: sanzione amministrativa, responsabilità disciplinare, responsabilità dirigenziale, responsabilità per danno all'immagine. La pluralità dei rimedi è espressione della centralità che il legislatore assegna alla trasparenza nell'ordinamento amministrativo.
Prassi e linee guida
FAQ ANAC
ANAC chiarisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ex art. 46, causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e incide sulla retribuzione di risultato. Le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 47 sono irrogate dall'Autorità.
Delibera ANAC
Il PNA 2019 ribadisce il sistema di vigilanza fondato sul potere di accertamento ANAC (art. 45 d.lgs. 33/2013) e sul ruolo del RPCT, individuando nel mancato adempimento degli obblighi pubblicitari un indicatore di responsabilità dirigenziale e di rischio corruttivo da gestire nel PTPCT.
Casi pratici
Caso 1: rifiuto di accesso civico generalizzato
Tizio chiede a un'amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, l'accesso a dati non pubblicati ma non rientranti nelle esclusioni dell'art. 5-bis. L'amministrazione rifiuta senza adeguata motivazione. Il rifiuto integra la fattispecie dell'art. 46, comma 1, con conseguenze sulla valutazione del dirigente, sulla retribuzione di risultato e con possibile profilo di danno all'immagine.
Caso 2: dati non trasmessi dall'ufficio competente
Caio, dirigente del Settore Pubblicazione, non riesce a pubblicare i dati su una procedura perché l'ufficio competente non li ha trasmessi nonostante solleciti documentati. Il comma 2 dell'art. 46 esclude la responsabilità se Caio prova la causa non imputabile: documentazione di solleciti, comunicazioni e attivazione delle procedure di sostituzione costituiscono prova della diligenza esigibile.
Domande frequenti
Cosa comporta il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza?
Costituisce valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, incide sulla retribuzione di risultato, può integrare danno all'immagine e si combina con le sanzioni amministrative dell'art. 47.
Anche il rifiuto di accesso civico è sanzionato?
Sì. Il rifiuto, il differimento e la limitazione illegittimi dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi dell'art. 5-bis, sono equiparati all'inadempimento di pubblicazione.
Esistono cause di esonero?
Sì. Il responsabile non risponde se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile; la prova è a suo carico e deve essere documentale.