← Torna a Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013)
Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le amministrazioni e gli enti del SSN sono soggetti a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
  • Vanno pubblicati i dati su spese e pagamenti, distinti per tipologia e beneficiario, in forma sintetica e aggregata.
  • Devono essere pubblicate le procedure di conferimento degli incarichi apicali (DG, sanitario, amministrativo, dipartimento, struttura).
  • Si applicano gli obblighi sui dirigenti sanitari, ivi comprese le prestazioni in regime intramurario.
  • Sono pubblicati elenco e accordi con le strutture private accreditate, criteri e tempi delle liste di attesa, bilanci e dati qualitativi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza del servizio sanitario nazionale

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo

15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta .

Commento

L'art. 41 declina la trasparenza nel settore del servizio sanitario nazionale, un ambito in cui la pubblicità delle scelte amministrative incrocia direttamente il diritto alla salute e l'efficienza nell'allocazione di risorse pubbliche ingenti. La norma costruisce un set di obblighi specifici, che si aggiungono a quelli generali del decreto.

Spesa sanitaria e tracciabilità dei pagamenti

Il comma 1-bis impone agli enti del SSN di pubblicare tutti i dati su spese e pagamenti, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, in forma sintetica e aggregata, con l'indicazione di ambito temporale e beneficiari. È un obbligo penetrante, che riflette la dimensione finanziaria del comparto e la sua esposizione al rischio corruttivo. La trasparenza dei flussi di spesa consente la vigilanza ANAC e il controllo della collettività sulla coerenza fra programmazione e gestione.

Incarichi apicali e procedure di conferimento

Il comma 2 richiede la pubblicazione di tutte le informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché di responsabile di dipartimento e di struttura semplice e complessa. Bandi, avvisi, svolgimento delle procedure e atti di conferimento devono essere accessibili. È un presidio rispetto alla qualità del management sanitario e al contrasto di conferimenti opachi.

Dirigenza sanitaria e regime intramurario

Il comma 3 estende alla dirigenza sanitaria gli obblighi di pubblicazione dell'art. 15: dati anagrafici, curriculum, compensi, attività professionali. Sul punto, una precisazione operativa importante: per attività professionali rientranti nell'obbligo di pubblicazione si intendono anche le prestazioni svolte in regime intramurario, attività che richiede particolare trasparenza per il rischio di conflitti di interesse fra attività istituzionale e libero-professionale.

Strutture accreditate, accordi e liste di attesa

I commi 4-6 estendono la trasparenza al rapporto pubblico-privato. Devono essere pubblicati l'elenco annuale delle strutture private accreditate e gli accordi conclusi con esse. Le Regioni includono il rispetto degli obblighi di pubblicità fra i requisiti per l'accreditamento, trasformando la trasparenza in condizione abilitante. Particolarmente rilevante è il comma 6, che impone agli enti pubblici e privati che erogano per conto del SSN di pubblicare in una sezione Liste di attesa i criteri di formazione, i tempi previsti e i tempi medi effettivi: l'obbligo è strumento di tutela del diritto di scelta dell'assistito e di accountability rispetto a uno dei profili più critici del sistema.

Trasparenza, vigilanza e responsabilità

L'art. 41 si lega al sistema sanzionatorio degli artt. 46 e 47 e alla vigilanza ANAC dell'art. 45. La violazione degli obblighi sanitari può integrare responsabilità dirigenziale, può incidere sulla retribuzione di risultato e, per le strutture private, mettere a rischio l'accreditamento. Il Garante per la protezione dei dati personali interviene tipicamente nel bilanciamento fra trasparenza sanitaria e tutela dei dati sulla salute, particolarmente sensibili.

Domande frequenti

Le strutture private accreditate sono soggette agli obblighi?

Sì, per le attività svolte per conto del SSN: devono pubblicare bilanci, dati qualitativi e quantitativi dei servizi, criteri e tempi delle liste di attesa nella sezione dedicata del proprio sito.

Cosa va pubblicato per gli incarichi apicali?

Bandi e avvisi di selezione, svolgimento della procedura, atti di conferimento per DG, direttore sanitario e amministrativo, responsabili di dipartimento e di struttura semplice e complessa.

Le attività intramoenia rientrano nella trasparenza?

Sì. Il comma 3 chiarisce che per attività professionali soggette a pubblicazione si intendono anche le prestazioni svolte in regime intramurario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.