In sintesi
- Le PA e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o lo standard di qualità.
- Vanno individuati i servizi erogati agli utenti finali e intermedi ai sensi dell'articolo 10, comma 5.
- Si pubblicano i costi contabilizzati dei servizi.
- Va dato conto del relativo andamento nel tempo dei costi.
- La lettera b) del comma 2 è stata abrogata dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, , individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati … e il relativo andamento nel tempo; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .
Stesso numero, altri codici
- Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all'ingresso del minore straniero adottato
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
- Art. 32 D.Lgs. 159/2011 — Confisca della cauzione
- Art. 32 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami vita
- Art. 32 D.Lgs. 42/2004 — Interventi conservativi imposti
- Art. 32 CAD — Obblighi del titolare di firma elettronica qualifica...
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 32 disciplina la trasparenza dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi. La norma ha un duplice obiettivo: rendere conoscibili gli standard qualitativi promessi al cittadino e illustrare i costi sostenuti per la loro produzione, offrendo dunque al destinatario del servizio strumenti per valutarne efficacia ed efficienza.
La carta dei servizi
Il primo comma richiede la pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. La carta dei servizi è uno strumento storico della modernizzazione amministrativa, introdotto in Italia nei primi anni novanta sulla scia di esperienze europee. Essa esplicita gli impegni dell'erogatore nei confronti dell'utente: tempi di attesa, modalità di accesso, livelli minimi garantiti, procedure di reclamo, meccanismi di indennizzo.
Servizi finali e servizi intermedi
Il comma 2 richiede di individuare distintamente i servizi erogati agli utenti finali e quelli erogati agli utenti intermedi, secondo la classificazione dell'articolo 10, comma 5. La distinzione non è solo teorica: i servizi finali sono quelli rivolti direttamente alla collettività (ad esempio una visita medica, una pratica anagrafica); i servizi intermedi sono quelli che alimentano internamente la macchina amministrativa (ad esempio servizi di staff, supporti tecnici condivisi). La trasparenza dei due livelli consente di valutare quanto delle risorse complessive è destinato alla produzione di valore per il cittadino e quanto al funzionamento interno.
Costi contabilizzati e andamento temporale
La lettera a) impone la pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi e del loro andamento nel tempo. La logica è chiara: un costo isolato in un singolo anno dice poco; un costo tracciato per più anni permette di apprezzare trend, dinamiche di efficientamento, eventuali sprechi. Questa dimensione diacronica è essenziale per qualunque valutazione di performance.
L'abrogazione della lettera b)
La lettera b) del comma 2 è stata abrogata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La sua originaria previsione di obblighi puntuali è stata ritenuta superflua nell'ambito del riassetto FOIA, in coerenza con l'approccio di alleggerimento delle pubblicazioni automatiche già osservato in altri articoli del decreto.
I gestori di pubblici servizi
Una specificità importante dell'articolo 32 è l'estensione degli obblighi non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai gestori di pubblici servizi, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto erogatore. È una scelta funzionale: ciò che conta non è la veste giuridica dell'ente, ma la natura del servizio prestato. Sono dunque chiamati alla trasparenza, ad esempio, anche i concessionari di servizi pubblici locali e i gestori di reti, ciascuno per il proprio segmento di attività.
Domande frequenti
Chi è tenuto agli obblighi dell'articolo 32?
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.
Cosa contiene la carta dei servizi?
Gli standard di qualità promessi all'utente: tempi di attesa, livelli minimi, modalità di reclamo e procedure di indennizzo.
Si pubblicano anche i costi dei servizi?
Sì, si pubblicano i costi contabilizzati con il loro andamento nel tempo, per consentire valutazioni di efficienza e di trend pluriennale.
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