- L'albo dei soggetti incaricati da organi giurisdizionali è tenuto in forma informatica e ospitato in area pubblica del sito del Ministero della giustizia.
- Per ogni iscritto sono pubblicati incarichi ricevuti, autorità conferente, date di attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale.
- L'Agenzia nazionale beni sequestrati pubblica gli incarichi conferiti a tecnici e soggetti qualificati e i relativi compensi.
- Sono annotati nel registro fallimentare i provvedimenti di liquidazione e di chiusura/omologazione.
- Le prefetture pubblicano nomine e compensi degli amministratori straordinari ex art. 32 D.L. 90/2014.
Testo dell'articoloVigente
Art. 15 Ter D.Lgs. 33/2013 — (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. L’albo di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell’autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell’albo.
2. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’ articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011 , nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all’ articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell’ articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 .
Commento
L'articolo 15-ter affronta un nodo storicamente opaco: la trasparenza degli incarichi conferiti da autorità giurisdizionali o amministrative, ambito in cui per anni la pubblicità si è risolta in registri cartacei consultabili solo a domanda. La norma sposta tutto sul piano digitale e ne impone la pubblicazione in aree istituzionali accessibili, costruendo un sistema multilivello in cui convivono Ministero della giustizia, Agenzia nazionale beni sequestrati, prefetture e cancellerie fallimentari.
L'albo dei consulenti tecnici e degli ausiliari del giudice
Il primo comma riprende l'albo previsto dal decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e ne impone la tenuta informatica con pubblicazione su un'area dedicata del sito ministeriale. Le informazioni che devono comparire — incarichi, autorità conferente, date di attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale — costituiscono il minimo indispensabile per ricostruire la storia professionale di ciascun iscritto. L'aggiornamento è di competenza della cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento, regola che impone una disciplina d'ufficio molto stringente.
L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati
Il secondo comma trasferisce la logica della trasparenza al settore della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, dove il rischio di infiltrazioni ha imposto un livello di pubblicità ancora più rigoroso. L'Agenzia (ANBSC) pubblica sul proprio sito gli incarichi conferiti ai tecnici previsti dall'articolo 38, comma 3, del codice antimafia, e i compensi a ciascuno liquidati. La pubblicazione assolve insieme a una funzione di prevenzione antimafia e a una funzione di accountability finanziaria.
Il registro fallimentare
Il terzo comma estende l'obbligo di annotazione, nel registro tenuto presso le cancellerie fallimentari ai sensi dell'articolo 28 della legge fallimentare ancora vigente, ai provvedimenti di liquidazione di acconti e compensi, alla chiusura del fallimento e all'omologazione dei concordati, nonché ai dati su attivo e passivo delle procedure concluse. Si crea così un dataset pubblico molto utile per chi voglia ricostruire l'andamento delle procedure concorsuali.
Le prefetture e gli amministratori straordinari
L'ultimo comma riguarda le prefetture, chiamate a pubblicare i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 — la disposizione che disciplina il commissariamento delle imprese coinvolte in vicende corruttive. La pubblicità è qui particolarmente sensibile, perché si rivolge a un'attività dichiaratamente straordinaria e di interesse pubblico rinforzato.
L'architettura complessiva e i punti critici
L'articolo 15-ter costruisce un sistema policentrico in cui le competenze sono frammentate fra soggetti diversi, ciascuno con i propri tempi e formati di pubblicazione. La sfida operativa, segnalata anche dalla Funzione pubblica, è l'interoperabilità tra le banche dati: senza una vista unitaria, il diritto di accesso civico rischia di disperdersi tra portali distinti e standard incompatibili.
Domande frequenti
Chi è responsabile dell'aggiornamento dell'albo dei consulenti?
La cancelleria del tribunale competente, che deve inserire i dati entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento di conferimento.
L'ANBSC pubblica anche i compensi dei coadiutori?
Sì, la norma impone la pubblicazione dei compensi liquidati a ciascun tecnico o soggetto qualificato di cui all'articolo 38, comma 3, del codice antimafia.
Cosa devono pubblicare le prefetture?
I provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori ed esperti incaricati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 90/2014 sul commissariamento delle imprese.
Vedi anche