Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 D.Lgs. 33/2013 – Oggetto

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

In sintesi

  • Disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti delle amministrazioni pubbliche.
  • Garantisce due strumenti: accesso civico semplice (su atti soggetti a pubblicazione obbligatoria) e accesso civico generalizzato.
  • Specifica gli obblighi di pubblicità e di trasparenza nei siti istituzionali.
  • Definisce diritti, modalità e limiti dell'esercizio del diritto di accesso civico.
  • Costituisce la cornice di applicazione di tutti gli istituti previsti dal decreto.
Indice dei contenuti

L'art. 2 del D.Lgs. 33/2013 individua l'oggetto del decreto e ne traccia il perimetro applicativo. La norma, all'apparenza meramente ricognitiva, ha in realtà una funzione strutturale rilevantissima: definisce i due binari fondamentali su cui poggia l'intero sistema della trasparenza, ovvero l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato, e li colloca all'interno dell'architettura complessiva degli obblighi di pubblicità.

I due strumenti dell'accesso civico

La distinzione fra accesso civico semplice e generalizzato è tutt'altro che nominalistica. Il primo, disciplinato dall'art. 5, comma 1, è strumentale all'effettività degli obblighi di pubblicazione: serve a sanare omissioni della PA che, pur tenuta a pubblicare determinati dati, non vi ha provveduto. Il secondo, introdotto con il D.Lgs. 97/2016 e disciplinato dall'art. 5, comma 2, ha una portata sistemica: chiunque può chiedere dati e documenti detenuti dall'amministrazione, anche se ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti dell'art. 5-bis.

Rapporto con la legge 241/1990

L'art. 2 non abolisce l'accesso documentale tradizionale ex L. 241/1990, ma vi si affianca. Si crea così un sistema a tre livelli - accesso civico semplice, generalizzato e documentale - ciascuno con presupposti e finalità differenti. La Cassazione e il Consiglio di Stato hanno chiarito, in linea generale, che il cittadino può scegliere lo strumento più idoneo alla propria situazione, e che l'amministrazione deve qualificare correttamente la richiesta anche quando il richiedente non indichi la base normativa.

Obblighi di pubblicità e siti istituzionali

Il comma 1 lett. b) richiama anche la "pubblicità" come oggetto del decreto, intesa come trasparenza proattiva: gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale costituiscono il primo livello di accountability, perché rendono accessibili i dati senza necessità di istanza. ANAC, attraverso le proprie linee guida pubblicate su anticorruzione.it, ha specificato analiticamente i contenuti, i formati e la durata di conservazione delle informazioni da pubblicare.

Funzione sistematica della norma

Letta congiuntamente con l'art. 1, la disposizione definisce l'"oggetto" del decreto in chiave assiologica: non si tratta solo di disciplinare un istituto procedurale, ma di costruire un sistema integrato di accountability pubblica. L'oggetto comprende quindi sia la disclosure proattiva - gli obblighi di pubblicazione - sia quella reattiva - l'accesso civico - e fra i due strumenti vi è un rapporto di complementarità funzionale.

Indicazioni operative

Per il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la lettura sistematica dell'art. 2 con gli artt. 5 e 5-bis è imprescindibile per costruire un piano triennale efficace. Per il dirigente che riceve un'istanza, la corretta qualificazione della richiesta è il primo passo per evitare contestazioni: una richiesta motivata e mirata può essere trattata come accesso documentale ex L. 241/1990, mentre un'istanza priva di motivazione su dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria va trattata come accesso civico generalizzato. Il Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) fornisce modulistica e indirizzi operativi utili per la gestione standardizzata di tali procedure.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Determinazione ANAC

n. 1310 del 28 dicembre 2016

Le linee guida ANAC chiariscono l'oggetto degli obblighi di trasparenza e l'ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 dopo la riforma del 2016: distinguono pubblicazione obbligatoria, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, e dettano lo schema della sezione Amministrazione trasparente.

FAQ ANAC

Quesiti di natura generale (artt. 2, 3, 6, 7, 7-bis, 8, 9 d.lgs. 33/2013)

Raccolta ufficiale ANAC dei quesiti applicativi sull'ambito oggettivo del decreto trasparenza: chiarisce cosa rientra fra i dati pubblicabili, le modalità di accesso da parte del cittadino e la durata della pubblicazione.

Casi pratici

Caso 1: qualificazione corretta della richiesta

Tizio invia un'istanza all'ente comunale chiedendo "tutti i documenti" relativi a un appalto, senza motivare la richiesta. L'amministrazione, in linea generale, deve trattarla come accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, valutando i limiti dell'art. 5-bis: la mancanza di motivazione non è ostativa, ma comporta che l'istanza non rientri nell'ambito dell'accesso documentale L. 241/1990, che invece presuppone un interesse qualificato.

Caso 2: distinzione fra accesso civico semplice e generalizzato

Caio chiede all'amministrazione il curriculum di un dirigente, dato che dovrebbe essere pubblicato ex art. 14. Trattandosi di omissione di pubblicazione obbligatoria, la richiesta viene qualificata come accesso civico semplice: l'amministrazione è tenuta a pubblicare il documento nella sezione "Amministrazione trasparente" e a comunicare al richiedente il link, senza poter opporre i limiti tipici dell'accesso generalizzato.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato?

Il primo riguarda dati che la PA doveva già pubblicare ma non ha pubblicato; il secondo consente di chiedere qualsiasi dato o documento detenuto dalla PA, anche non soggetto a pubblicazione obbligatoria, nei limiti dell'art. 5-bis.

L'accesso documentale della L. 241/1990 è stato abrogato dal D.Lgs. 33/2013?

No, i due istituti coesistono: l'accesso documentale richiede un interesse qualificato e attuale, l'accesso civico no. Il cittadino può scegliere lo strumento più adatto.

Dove sono pubblicati i dati oggetto degli obblighi di trasparenza?

Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di ciascun ente, secondo lo schema standardizzato indicato dalle linee guida ANAC.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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