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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 33 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «controlli sugli atti delle procedure di affidamento» nell'ambito del Libro II Parte I del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
  • La norma attua il principio di trasparenza nel ciclo di vita dei contratti pubblici, presidiando il diritto di accesso e l'obbligo di pubblicazione.
  • Si combina con la L. 241/1990 (artt. 22-28), con il D.Lgs. 33/2013 (trasparenza P.A.) e con il regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali.
  • Eventuali dinieghi di accesso sono impugnabili davanti al TAR con il rito speciale dell'art. 116 c.p.a.
  • Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.

Testo dell'articoloVigente

Commento

Collocazione sistematica nell'art. 33 del Codice del 2023

L'art. 33 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte I dedicato a «Pianificazione, programmazione, progettazione» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «controlli sugli atti delle procedure di affidamento», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.

Trasparenza, accesso e tutela dei dati

La disposizione attua un principio di trasparenza declinato come strumento di democrazia amministrativa e di prevenzione della corruzione. Si raccorda con la legge 241/1990 (artt. 22-28 sull'accesso documentale), con il D.Lgs. 33/2013 (accesso civico generalizzato) e con il regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali. Nella materia dei contratti pubblici il bilanciamento tra trasparenza e tutela del segreto tecnico-commerciale dell'operatore economico è stato oggetto di un esteso intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze 12/2020, 19/2020, 21/2022) e si traduce in una verifica caso per caso della meritevolezza del segreto opposto.

Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice

L'applicazione dell'art. 33 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.

Prassi e linee guida

Linee guida · Programmazione e progettazione

ANAC fornisce indicazioni su programmazione triennale, progettazione e qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Disposizioni attuative · Codice contratti pubblici

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana disposizioni attuative e correttive in materia di progettazione e programmazione.

Leggi il documento su www.mit.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio operatore e l'accesso agli atti dei concorrenti

Tizio, secondo classificato, chiede di accedere all'offerta tecnica del primo classificato per valutare l'eventuale impugnazione dell'aggiudicazione. Caio, stazione appaltante, oscura le parti effettivamente coperte da segreto tecnico-commerciale e concede l'accesso al resto. Tizio, sulla base degli atti acquisiti, propone ricorso al TAR nel termine di decadenza.

Domande frequenti

Da quando si applica l'art. 33 del D.Lgs. 36/2023?

L'art. 33 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

Il segreto tecnico-commerciale prevale sempre sull'accesso?

No. Il bilanciamento si fa in concreto: l'operatore deve dimostrare la meritevolezza del segreto e l'accesso può essere accordato in modalità che preservino il segreto stesso (oscuramento di parti specifiche).

Entro quale termine si impugna il diniego di accesso agli atti?

Trenta giorni dalla comunicazione del diniego, con ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 c.p.a. (rito speciale sull'accesso documentale e civico).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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