Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 L. 104/1992 — Compiti delle regioni
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad indicare i provvedimenti necessari per favorire l’accoglienza e l’inserimento delle persone handicappate nelle strutture e nei servizi di pertinenza regionale e l’assolvimento da parte delle stesse delle funzioni che la presente legge attribuisce alla loro competenza.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano i provvedimenti necessari ad assicurare alle persone handicappate l’erogazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Stesso numero, altri codici
- Art. 40 D.Lgs. 504/1995 — Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici ( Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 – Art. 20 legge 31 dicembre 1962,
- Articolo 40 L. 184/1983 — Adozione di minore italiano da parte di stranieri o ita
- Art. 40 Reg. (UE) 2024/1689 — Norme armonizzate e prodotti della normazione
- Art. 40 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 40 D.Lgs. 148/2015 — Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà
- Art. 40 D.Lgs. 159/2011 — Gestione dei beni sequestrati