Indice
In sintesi
- L'art. 136 detta la disciplina speciale per i trattamenti per finalità giornalistiche, di studio, di ricerca scientifica o storica.
- Attua l'art. 85 GDPR che impone bilanciamento tra protezione dati e libertà di espressione e informazione.
- Si applica a giornalisti professionisti, pubblicisti, autori di pubblicazioni divulgative e ricercatori.
- I trattamenti sono soggetti al codice deontologico richiamato dall'art. 139.
- Il consenso non è la base giuridica: opera l'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR (legittimo interesse a informare) o lett. e) (interesse pubblico).
- L'essenzialità dell'informazione è il criterio di bilanciamento principale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali effettuato a fini di pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.
Stesso numero, altri codici
- Art. 136 Cod. Amb. — proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 136 D.Lgs. 209/2005
- Art. 136 D.Lgs. 42/2004 — Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall'ufficiale de
- Articolo 136 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 136 Cod.Cons.: Consiglio nazionale dei consumatori e degli
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il bilanciamento tra protezione dati e libertà di espressione
L'art. 136 del Codice Privacy attua l'art. 85 GDPR che impone agli Stati membri di stabilire un equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione. La norma italiana riconosce la specificità del trattamento di dati personali nell'esercizio del giornalismo, di studi accademici, ricerche scientifiche e storiche. Senza questa disciplina speciale il giornalismo sarebbe paralizzato dall'applicazione rigorosa del GDPR: le inchieste sarebbero impossibili, l'archivio storico sarebbe oscurato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'art. 136 si applica ai trattamenti effettuati da: giornalisti professionisti iscritti all'Ordine; pubblicisti; soggetti che svolgono attività giornalistica anche occasionalmente; autori di pubblicazioni divulgative; ricercatori universitari e accademici; storici e archivisti. L'attività deve essere finalizzata alla pubblicazione o diffusione di informazioni di interesse pubblico. Per gli influencer e i creatori di contenuti la qualifica è valutata caso per caso: la pubblicazione sistematica per finalità informative può rientrare nella disciplina giornalistica.
Le deroghe alla disciplina ordinaria
L'art. 136, in combinato con l'art. 137, prevede deroghe importanti rispetto alla disciplina ordinaria: a) non è richiesta l'autorizzazione preventiva del Garante; b) si applicano regole semplificate per il diritto di accesso (l'interessato può chiedere di sapere se i suoi dati sono trattati, ma non l'identità delle fonti); c) il trattamento può avvenire anche senza informativa preventiva se questa pregiudicherebbe lo scopo; d) il consenso non è richiesto come base giuridica.
Il principio di essenzialità dell'informazione
Il criterio chiave di bilanciamento è l'essenzialità dell'informazione, codificato dal codice deontologico (art. 139) e dalla giurisprudenza. Si può pubblicare un dato personale se: a) è essenziale per la comprensione della notizia; b) è strettamente collegato all'interesse pubblico perseguito; c) non vi sono alternative meno invasive. Tipiche applicazioni: il nome dell'imputato è essenziale; il nome del minore vittima di reato no; i dati sanitari di un politico possono esserlo se influenzano l'esercizio delle funzioni.
Casi sensibili: minori, vittime, sentenze
La disciplina si applica con particolare rigore a: a) minori (mai pubblicare nome, immagine, dati identificativi salvo casi eccezionali e con cautele); b) vittime di reato (anonimizzazione obbligatoria in molti casi); c) imputati e indagini in corso (rispetto della presunzione di innocenza); d) sentenze (pubblicabili in versione anonimizzata in caso di dati sensibili). Il provv. Garante del 24 giugno 2021 ha rafforzato la tutela dei minori vittime di violenza, imponendo cifratura dei dati personali nei resoconti giornalistici.
Diritto all'oblio e archivio storico
Una questione centrale è il rapporto tra giornalismo e diritto all'oblio (art. 17 GDPR). La giurisprudenza italiana (Cass. SS.UU. n. 19681/2019; Cass. civ. n. 13524/2024) e CGUE (sent. Google Spain, C-131/12) hanno tracciato i confini: il diritto all'oblio prevale quando il fatto non è più di attualità, l'interessato non è più persona pubblica, l'archivio causa danno sproporzionato. La deindicizzazione può essere richiesta al motore di ricerca (Google) o all'editore. Il Garante (provv. 24 aprile 2024 SAS) ha applicato la disciplina nel campo dei dati ESG e finanziari.
Casistica: diritto all'oblio applicato ai media
Il diritto all'oblio è la principale questione applicativa: a) Cass. SS.UU. n. 19681/2019 ha fissato i criteri: tempo trascorso, attualità, ruolo pubblico, gravità del fatto, eventuale riabilitazione; b) Cass. n. 13524/2024 ha confermato il diritto a non essere identificato in articoli storici; c) CGUE Google Spain (C-131/12 del 2014) e Google v. CNIL (C-507/17 del 2019) hanno definito il quadro europeo. Il diritto all'oblio si esercita verso il motore di ricerca (deindicizzazione) o verso l'editore (rimozione/anonimizzazione). Il Garante riceve circa 500 reclami annui in materia di oblio. La giurisprudenza è in evoluzione costante, con bilanciamento caso per caso.
Sinergie con la libertà di stampa e l'Antitrust
L'art. 136 si combina con: a) art. 21 Cost. (libertà di stampa); b) art. 11 Carta UE (libertà di espressione); c) art. 10 CEDU; d) L. 47/1948 (legge sulla stampa); e) ordinamento dell'Ordine dei giornalisti; f) Codice di autoregolamentazione AGCOM per l'editoria audiovisiva. Sul fronte Antitrust, l'AGCM ha aperto procedimenti su algoritmi di raccomandazione editoriale (Meta News, Google News) per profilazione di lettori, in coordinamento con il Garante. La media regulation europea è in evoluzione con il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA), che introducono ulteriori obblighi per le piattaforme.
Massime giurisprudenziali
Cass. civ. III, sent. n. 14598/2021
Perché è importante: Responsabilità del titolare
Prassi e linee guida
Diritti dell'interessato · Reclami e segnalazioni
Garante Privacy
Il Garante riceve reclami e segnalazioni in materia di trattamento dei dati personali e ne disciplina l'istruttoria.
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itCasi pratici
Caso 1: Tizio giornalista: inchiesta sulla mafia
Tizio, giornalista, conduce inchiesta su un clan mafioso. Pubblica nomi, fotografie, intercettazioni del processo. Applica l'art. 136 e il codice deontologico (art. 139): valuta l'essenzialità dell'informazione. I nomi degli imputati sono essenziali; i nomi dei familiari estranei al processo no. Il trattamento è legittimo se rispetta il bilanciamento.
Caso 2: Caia ricercatrice: archivio storico
Caia, storica universitaria, vuole pubblicare un saggio su uno scandalo politico degli anni '80. I protagonisti sono identificabili. Applica l'art. 136: la finalità di ricerca storica autorizza il trattamento ex art. 9 GDPR. Le regole deontologiche per scopi statistici e di ricerca (Allegato A.3) integrano la disciplina.
Caso 3: Sempronio: diritto all'oblio
Sempronio, condannato per truffa nel 2010 e poi riabilitato nel 2020, scopre che un articolo del 2010 è ancora indicizzato. Chiede deindicizzazione ex art. 17 GDPR. Applica la giurisprudenza Cass. SS.UU. 19681/2019: tempo trascorso (14 anni), riabilitazione intervenuta, fatto non più di attualità. La deindicizzazione è legittima.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 136 è la norma chiave del giornalismo italiano. La sua applicazione richiede un costante bilanciamento tra libertà di informazione e protezione dati. Il criterio dell'essenzialità dell'informazione, integrato dal codice deontologico e dalla giurisprudenza, fornisce gli strumenti pratici. Il diritto all'oblio opera come correttivo nel tempo.
Domande frequenti
I giornalisti possono pubblicare nomi e dati personali?
Sì, se essenziali alla notizia di interesse pubblico, nel rispetto del codice deontologico richiamato dall'art. 139. Il bilanciamento è guidato dal principio di essenzialità.
Si può pubblicare il nome di un minore vittima di reato?
No, salvo casi eccezionali. Il codice deontologico e il provv. Garante 24 giugno 2021 impongono cifratura e tutela rafforzata dei minori, vittime e indagati.
Il consenso dell'interessato è necessario?
No per i trattamenti giornalistici, di studio e di ricerca. La base giuridica è l'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR (legittimo interesse a informare) o lett. e) (interesse pubblico).
L'archivio storico online può essere oscurato?
Sì, in caso di diritto all'oblio prevalente. La giurisprudenza valuta tempo trascorso, attualità del fatto, ruolo dell'interessato (Cass. SS.UU. 19681/2019; Cass. n. 13524/2024).
Vale anche per blogger e influencer?
L'art. 136 si applica a chi svolge attività giornalistica anche occasionalmente. La pubblicazione sistematica di informazioni di interesse pubblico può rientrare nella disciplina. Valutazione caso per caso.
Vedi anche