Testo dell'articoloVigente
Art. 132-bis Codice Privacy – Procedure istituite dai fornitori
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.
2.
A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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Vedi anche
→art. 132 CODICE→art. 133 CODICE→GDPR art. 1 - Art. 1 GDPR - Oggetto e finalità→Cost. art. 15 - Segretezza comunicazioni→Art. 134 D.Lgs. 196/2003 – Acquisizione di dati e documenti→Art. 130 D.Lgs. 196/2003 – Comunicazioni indesiderate (spam)→Art. 135 D.Lgs. 196/2003 – Trasmissione di documenti→Art. 136 D.Lgs. 196/2003 – Finalità giornalistiche, di studio, di ricerca scientifica o storica→Art. 128 D.Lgs. 196/2003 – Trasferimento automatico della chiamata→Art. 137 D.Lgs. 196/2003 – Disposizioni applicabili→Art. 127 D.Lgs. 196/2003 – Chiamate di disturbo e di emergenza→Art. 138 D.Lgs. 196/2003 – Segreto professionale
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 132-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali riguarda le procedure che i fornitori devono organizzare al loro interno quando ricevono richieste di accesso ai dati personali dei propri utenti. La norma ha due commi: il primo stabilisce un obbligo organizzativo, il secondo regola le informazioni da fornire al Garante.
L'obbligo di istituire procedure interne (comma 1)
Il primo comma prevede che i fornitori istituiscano procedure interne «per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti». La norma non crea nuove ipotesi di accesso ai dati: presuppone che altre disposizioni lo prevedano già e chiede al fornitore di organizzarsi per dare seguito alle richieste presentate in conformità a quelle disposizioni.
Il testo non indica come debbano essere strutturate queste procedure: parla soltanto di procedure «interne», quindi definite dal fornitore nella propria organizzazione.
Le informazioni da dare al Garante (comma 2)
Il secondo comma stabilisce che, «a richiesta», i fornitori forniscono al Garante, «per i profili di competenza», alcune informazioni. La norma le elenca:
– le procedure istituite in base al comma 1;
– il numero di richieste ricevute;
– i motivi legali addotti;
– le risposte date.
L'obbligo scatta su richiesta del Garante: il testo non prevede un invio periodico o automatico. La richiesta, inoltre, si colloca entro i profili di competenza del Garante.
Un esempio
Tizio è il responsabile di un fornitore. L'azienda ha istituito una procedura interna per gestire le richieste di accesso ai dati degli utenti presentate in conformità alle disposizioni che le prevedono. Il Garante chiede informazioni: l'azienda di Tizio indica come funziona la procedura, quante richieste ha ricevuto, quali motivi legali sono stati addotti e quali risposte ha dato.
Domande frequenti
Che cosa prevede l'art. 132-bis del Codice privacy?
Prevede che i fornitori istituiscano procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti, effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono questo accesso, e che su richiesta forniscano al Garante informazioni su tali procedure.
L'articolo autorizza da solo l'accesso ai dati degli utenti?
No. Il testo riguarda le richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso ai dati personali: presuppone queste disposizioni e chiede ai fornitori di organizzare procedure interne per corrispondere alle richieste.
Quali informazioni può chiedere il Garante ai fornitori?
Informazioni sulle procedure istituite, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.
I fornitori devono inviare queste informazioni periodicamente?
Il testo dice che le informazioni vengono fornite «a richiesta» del Garante e «per i profili di competenza». Non prevede un invio periodico.
La norma spiega come devono essere organizzate le procedure interne?
No. L'articolo stabilisce che i fornitori istituiscono procedure interne, ma non ne descrive il contenuto o la struttura.