Testo dell'articoloVigente
Art. 128 Codice Privacy – Trasferimento automatico della chiamata
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente , gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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Vedi anche
→art. 127 CODICE→art. 130 CODICE→GDPR art. 1 - Art. 1 GDPR - Oggetto e finalità→Cost. art. 15 - Segretezza comunicazioni→Art. 125 D.Lgs. 196/2003 – Identificazione della linea→Art. 132 D.Lgs. 196/2003 – Conservazione dei dati di traffico→Art. 132-bis D.Lgs. 196/2003 – Procedure istituite dai fornitori→Art. 123 D.Lgs. 196/2003 – Dati relativi al traffico→Art. 133 D.Lgs. 196/2003 – Codice di condotta→Art. 122 D.Lgs. 196/2003 – Cookie e altri identificatori→Art. 134 D.Lgs. 196/2003 – Acquisizione di dati e documenti→Art. 135 D.Lgs. 196/2003 – Trasmissione di documenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi deve agire
L'articolo 128 del D.Lgs. 196/2003 si rivolge al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. La norma non chiede a questo soggetto un singolo atto. Gli chiede di adottare «le misure necessarie» per raggiungere un risultato preciso: consentire a ciascun contraente di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale, quando questo trasferimento è effettuato da terzi.
Il testo non elenca le misure né indica come devono essere realizzate sul piano tecnico. Descrive solo il risultato da garantire e le caratteristiche che la funzione di blocco deve avere.
Che cosa può fare il contraente
Il beneficiario della norma è il contraente, cioè ciascun contraente del servizio. La facoltà riconosciuta è quella di «poter bloccare» il trasferimento automatico delle chiamate. L'oggetto è delimitato con precisione. Si tratta delle chiamate trasferite automaticamente verso il terminale del contraente, quando il trasferimento è effettuato da terzi. La norma, quindi, non riguarda il trasferimento che il contraente decide per le proprie chiamate. Riguarda quello che altri dirigono verso il suo terminale.
Gratuità e semplicità
La norma pone due requisiti per la funzione di blocco. Il primo è la gratuità: il contraente deve poter bloccare il trasferimento «gratuitamente». Il secondo è la semplicità: il blocco deve essere possibile «mediante una funzione semplice». Il testo non definisce che cosa debba intendersi per funzione semplice e non indica tempi o modalità di attivazione.
Un esempio aiuta a capire. Tizio è contraente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Si accorge che sul suo terminale arrivano chiamate che Caio, un terzo, ha impostato perché vi siano trasferite automaticamente. In base all'articolo 128, il fornitore del servizio di Tizio deve avergli messo a disposizione una funzione semplice e gratuita per bloccare questo trasferimento. L'articolo non dice altro sul caso. Non indica, per esempio, quali conseguenze abbia l'eventuale mancanza di questa funzione.
Domande frequenti
Chi deve garantire la possibilità di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate?
È il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Deve adottare le misure necessarie a questo scopo.
Chi può chiedere il blocco?
Ciascun contraente del servizio può bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale.
Il blocco del trasferimento delle chiamate è a pagamento?
No. L'articolo 128 stabilisce che il contraente deve poter bloccare il trasferimento gratuitamente.
Come deve funzionare il blocco?
Deve avvenire mediante una funzione semplice. La norma non descrive questa funzione nel dettaglio.
Quali trasferimenti di chiamata riguarda la norma?
Riguarda il trasferimento automatico delle chiamate verso il terminale del contraente effettuato da terzi.