Testo dell'articoloVigente
Art. 125 Codice Privacy – Identificazione della linea
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata.
L’contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’ articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 .
2.
Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
3.
Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o contraente chiamante.
4.
Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
5.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’unione europea.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6.
Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 125 del Codice privacy riguarda la presentazione dell'identificazione della linea: la funzione che permette di vedere da quale linea arriva una chiamata (linea chiamante) o a quale linea si è collegati (linea collegata). La norma non obbliga a offrire questa funzione. Stabilisce invece che, se è disponibile, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico deve garantire alcune possibilità, gratuite e attivabili con una funzione semplice.
Le scelte di chi chiama
Il comma 1 assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire che la propria linea venga mostrata, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere la stessa possibilità linea per linea. Il comma fa poi salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. Esempio: Tizio, prima di una singola telefonata, attiva la funzione che nasconde il suo numero; per le chiamate successive può decidere di volta in volta.
Le scelte di chi riceve la chiamata
Il comma 2 permette al contraente chiamato di impedire che compaia l'identificazione delle chiamate entranti. Il comma 3 aggiunge un'altra possibilità: se l'identificazione compare prima che la comunicazione sia stabilita, il contraente chiamato può respingere le chiamate entranti in cui l'utente o contraente chiamante ha eliminato l'identificazione della propria linea. Esempio: Caio sceglie di non ricevere le chiamate in cui chi chiama ha nascosto il numero. Il comma 4 riguarda la linea collegata: il contraente chiamato può impedire che la sua identificazione venga mostrata all'utente chiamante.
Chiamate extra UE e informazione agli utenti
Il comma 5 estende l'ambito: il comma 1 si applica anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, mentre i commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi. Infine il comma 6 prevede un dovere di informazione: se il servizio di identificazione della linea chiamante o collegata è disponibile, il fornitore informa abbonati e utenti della sua esistenza e delle possibilità previste dai commi da 1 a 4. Ad esempio, Sempronio, abbonato a un servizio telefonico che prevede questa funzione, deve essere informato dal fornitore di queste opzioni.
Domande frequenti
Posso nascondere il mio numero quando telefono?
Sì, se il servizio prevede la presentazione dell'identificazione della linea chiamante: il fornitore deve permetterti di impedirla gratuitamente e con una funzione semplice, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere questa possibilità anche linea per linea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
Posso rifiutare le chiamate con numero nascosto?
Il comma 3 assicura al contraente chiamato la possibilità, gratuita e con una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti in cui chi chiama ha eliminato l'identificazione della linea. Questo vale se l'identificazione viene mostrata prima che la comunicazione sia stabilita.
Che cos'è l'identificazione della linea collegata?
È l'indicazione della linea a cui si è effettivamente collegati. Secondo il comma 4, se questa funzione è disponibile, il contraente chiamato può impedire, gratuitamente e con una funzione semplice, che venga mostrata all'utente chiamante.
Queste regole valgono anche per le chiamate internazionali?
Il comma 5 stabilisce che il comma 1 si applica anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, mentre i commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
Il fornitore deve informarmi di queste possibilità?
Sì. Se l'identificazione della linea chiamante o collegata è disponibile, il fornitore informa abbonati e utenti dell'esistenza del servizio e delle possibilità previste dai commi 1, 2, 3 e 4.