Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 120 Codice Privacy – Sinistri 1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ((…

Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2.

Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall’ articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .

Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • L'art. 120 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di coordinamento dell'ordinamento italiano con il Reg. UE 2016/679 (GDPR).
  • La materia originaria (Sinistri) è ora disciplinata dalle corrispondenti disposizioni del GDPR e, in via integrativa, dagli articoli superstiti del Codice (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.).
⚠ Articolo abrogato. Questa disposizione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è stata abrogata o non risulta più vigente in seguito all'adeguamento operato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Per la disciplina vigente consulta il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo abrogato

L'art. 120 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente sinistri. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.

Domande frequenti

L'art. 120 del Codice Privacy è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.

Dove è disciplinata oggi la materia?

Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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