Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 123 Codice Privacy – Dati relativi al traffico

Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

1.

I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2.

Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3.

Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’contraente o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.

4.

Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa l’contraente o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5.

Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente a persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.

Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.

6.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.

Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • I dati di traffico di abbonati e utenti vanno cancellati o resi anonimi quando non servono più per trasmettere la comunicazione, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 5.
  • Il fornitore può trattare i dati strettamente necessari alla fatturazione o ai pagamenti di interconnessione per non più di sei mesi, salvo una conservazione ulteriore dovuta a una contestazione, anche in sede giudiziale.
  • Per commercializzare servizi di comunicazione elettronica o fornire servizi a valore aggiunto serve il consenso preliminare del contraente o dell'utente, che può revocarlo in ogni momento.
  • Nelle informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore indica la natura dei dati di traffico trattati e la durata del trattamento.
  • Possono trattare i dati solo le persone autorizzate che operano sotto la diretta autorità del fornitore e si occupano delle attività indicate dalla norma, nei limiti dello stretto necessario.
  • L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati di fatturazione o di traffico necessari a risolvere controversie.

L'art. 123 del Codice privacy regola i dati relativi al traffico che riguardano abbonati e utenti. Si applica a chi fornisce una rete pubblica di comunicazioni o un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il principio di partenza è semplice: questi dati servono a trasmettere la comunicazione. Quando non servono più a questo scopo, vanno cancellati o resi anonimi. Restano salve solo le ipotesi dei commi 2, 3 e 5.

Fatturazione e commercializzazione

Il comma 2 consente al fornitore di trattare i dati di traffico strettamente necessari per fatturare al contraente o per i pagamenti in caso di interconnessione. Lo scopo è documentare la fattura se viene contestata, oppure chiedere il pagamento. Il periodo massimo è di sei mesi. La norma fa salva l'ulteriore conservazione necessaria quando c'è una contestazione, anche in sede giudiziale. Ad esempio, se Tizio contesta in giudizio una fattura, il fornitore può conservare i dati che servono per quella contestazione.

Il comma 3 permette al fornitore di un servizio accessibile al pubblico di usare gli stessi dati per commercializzare servizi di comunicazione elettronica o per fornire servizi a valore aggiunto. Può farlo nella misura e per la durata necessarie, ma solo se il contraente o l'utente ha dato prima il proprio consenso. Il consenso è revocabile in ogni momento. Se Caio non ha prestato il consenso, il fornitore non può usare i suoi dati di traffico per questi fini.

Informazione, persone autorizzate e ruolo dell'Autorità

Secondo il comma 4, quando fornisce le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento, il fornitore deve spiegare al contraente o all'utente quali dati di traffico tratta e per quanto tempo, ai fini dei commi 2 e 3.

Il comma 5 limita chi può accedere ai dati. Possono farlo solo le persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano sotto la diretta autorità del fornitore. Devono inoltre occuparsi di fatturazione, gestione del traffico, analisi per conto dei clienti, accertamento di frodi, commercializzazione dei servizi o prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato allo stretto necessario. Deve anche permettere di identificare la persona autorizzata che accede ai dati, pure quando l'accesso avviene con un'interrogazione automatizzata.

Infine, il comma 6 consente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di ottenere i dati di fatturazione o di traffico necessari per risolvere controversie, in particolare su interconnessione o fatturazione.

Domande frequenti

Cosa deve fare il fornitore con i dati di traffico quando non servono più?

Deve cancellarli o renderli anonimi quando non sono più necessari a trasmettere la comunicazione elettronica. Restano salve le ipotesi dei commi 2, 3 e 5.

Per quanto tempo il fornitore può conservare i dati di traffico per la fatturazione?

Per non più di sei mesi, per documentare la fattura se viene contestata o per chiedere il pagamento. È fatta salva l'ulteriore conservazione necessaria in caso di contestazione, anche in sede giudiziale.

Il fornitore può usare i miei dati di traffico per offrirmi altri servizi?

Sì, per commercializzare servizi di comunicazione elettronica o fornire servizi a valore aggiunto, ma solo se hai dato prima il tuo consenso. Puoi revocarlo in ogni momento.

Chi può accedere ai dati di traffico?

Solo le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies che operano sotto la diretta autorità del fornitore e si occupano delle attività indicate dal comma 5, come fatturazione, gestione del traffico o accertamento di frodi.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere questi dati?

Sì, può ottenere i dati di fatturazione o di traffico necessari per risolvere controversie, in particolare su interconnessione o fatturazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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