Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 34 St. lav. – Richieste nominative di manodopera
L. 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
Articolo 34 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Obbligo di affissione». Non abrogato in senso stretto: integrato dalla normativa sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 36).. Norma sull'obbligo del datore di lavoro di affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori i provvedimenti disciplinari e le disposizioni di legge. Si coordina oggi con gli obblighi di informazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 36).