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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Non abrogato in senso stretto: integrato dalla normativa sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 36).
Inquadramento: Norma sull’obbligo del datore di lavoro di affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori i provvedimenti disciplinari e le disposizioni di legge. Si coordina oggi con gli obblighi di informazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 36).
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 34; D.Lgs. 81/2008 art. 36 (informazione).
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 1 - Art. 1 SIC - Finalità→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Cost. art. 4 - Diritto al lavoro→Art. 33 L. 300/1970 – Collegio di conciliazione e arbitrato→Art. 35 L. 300/1970 – Campo di applicazione→Art. 32 L. 300/1970 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive→Art. 36 L. 300/1970 – Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche→Art. 31 L. 300/1970 – Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali→Art. 37 L. 300/1970 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici→Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali→Art. 38 L. 300/1970 – Disposizioni penali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo 34 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Obbligo di affissione». Non abrogato in senso stretto: integrato dalla normativa sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 36).. Norma sull'obbligo del datore di lavoro di affiggere in luogo accessibile a tutti i lavoratori i provvedimenti disciplinari e le disposizioni di legge. Si coordina oggi con gli obblighi di informazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 36).