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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Il curatore dell'eredità giacente applica le regole dell'erede con beneficio d'inventario per inventario, amministrazione e rendiconto (artt. 484 ss. c.c.).
  • Deve redigere l'inventario nelle forme previste dagli artt. 769-777 c.p.c., entro i termini fissati dal tribunale.
  • Amministra i beni ereditari come buon padre di famiglia, depositando il denaro presso istituti autorizzati.
  • È esclusa la limitazione di responsabilità per colpa prevista per l'erede beneficiato: il curatore risponde per qualsiasi colpa.
  • Al termine del proprio ufficio rende il conto della gestione al tribunale o agli eredi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 531 c.c. – Inventario, amministrazione e rendimento dei conti

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l’inventario, l’amministrazione e il rendimento di conti da parte dell’erede con beneficio d’inventario, sono comuni al curatore dell’eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa.

In sintesi

  • Il curatore dell'eredità giacente applica le regole dell'erede con beneficio d'inventario per inventario, amministrazione e rendiconto (artt. 484 ss. c.c.).
  • Deve redigere l'inventario nelle forme previste dagli artt. 769-777 c.p.c., entro i termini fissati dal tribunale.
  • Amministra i beni ereditari come buon padre di famiglia, depositando il denaro presso istituti autorizzati.
  • È esclusa la limitazione di responsabilità per colpa prevista per l'erede beneficiato: il curatore risponde per qualsiasi colpa.
  • Al termine del proprio ufficio rende il conto della gestione al tribunale o agli eredi.
Indice dei contenuti

Funzione della norma e tecnica del rinvio

L'art. 531 c.c. è una norma di rinvio che integra la disciplina della curatela dell'eredità giacente (artt. 528-532 c.c.) richiamando, per quanto riguarda inventario, amministrazione e rendimento dei conti, le disposizioni della sezione II del capo V dedicato all'accettazione con beneficio d'inventario (artt. 490 ss. c.c.). La ragione del rinvio è strutturale: tanto il curatore quanto l'erede beneficiato gestiscono un patrimonio separato dal proprio, nell'interesse di soggetti diversi (eredi futuri e creditori del defunto), e devono assicurare la conservazione e la tracciabilità delle operazioni.

L'inventario come adempimento iniziale

Il curatore deve procedere all'inventario nelle forme degli artt. 769-777 c.p.c.: descrizione analitica dei beni mobili e immobili, dei crediti e dei debiti, redatta da notaio o cancelliere alla presenza di testimoni. L'inventario costituisce la base contabile della gestione e protegge il curatore da future contestazioni sull'entità e qualità del compendio ereditario. La mancata o tardiva redazione espone a responsabilità e può determinare la revoca dell'incarico.

Amministrazione del compendio

Per l'amministrazione si applicano le regole sull'erede beneficiato: il curatore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione (alienazioni, transazioni, locazioni ultranovennali) deve ottenere autorizzazione del tribunale (art. 493 c.c.). Il denaro liquido va depositato presso casse postali o istituti di credito designati (art. 529 c.c.). Le scelte gestorie devono ispirarsi alla diligenza del buon padre di famiglia e alla conservazione dell'attivo.

Esclusione della limitazione di responsabilità per colpa

Il punto di maggior rilievo della norma è l'esclusione espressa della limitazione di responsabilità per colpa prevista dall'art. 491 c.c. per l'erede beneficiato. L'erede con beneficio risponde solo per dolo e colpa grave; il curatore, invece, risponde per ogni grado di colpa. La differenza si spiega con la natura dell'incarico: l'erede gestisce per sé un patrimonio che gli si è devoluto, il curatore svolge un ufficio pubblico di gestione di beni altrui, soggetto a standard di diligenza più elevati.

Rendimento dei conti

Al termine della curatela (per accettazione dell'eredità ex art. 532 c.c. o per altra causa di cessazione) il curatore rende il conto della propria amministrazione. Il rendiconto evidenzia attivo iniziale, entrate, uscite, attivo residuo. Se vi è dissenso degli interessati, la controversia si risolve davanti al tribunale che ha nominato il curatore. Il rendiconto è anche presupposto per la liquidazione del compenso del curatore, determinato secondo i criteri delle tariffe professionali o equitativamente dal giudice.

Caso pratico

Tizio muore senza eredi noti e con beni immobili a Milano. Il tribunale nomina curatore Caio, avvocato. Caio redige inventario notarile, deposita la liquidità presso una banca convenzionata, gestisce la locazione degli immobili e ottiene autorizzazione del tribunale per vendere un terreno. Quando Sempronio, figlio del defunto rintracciato all'estero, accetta l'eredità con beneficio d'inventario, Caio cessa dall'incarico ex art. 532 c.c. e rende il conto al tribunale, ottenendo liquidazione del compenso a carico del compendio ereditario.

Domande frequenti

Quali norme regolano l'inventario, l'amministrazione e il rendiconto del curatore dell'eredità giacente?

L'art. 531 c.c. rinvia alle disposizioni in materia di accettazione con beneficio d'inventario (artt. 490 ss. c.c.), che disciplinano forma dell'inventario, atti di amministrazione consentiti e modalità del rendiconto.

Il curatore risponde solo per dolo e colpa grave come l'erede beneficiato?

No, l'art. 531 c.c. esclude espressamente l'applicazione della limitazione di responsabilità per colpa: il curatore risponde per qualsiasi grado di colpa, in considerazione della natura pubblicistica del suo ufficio.

Entro quanto tempo il curatore deve redigere l'inventario?

Il termine è fissato dal tribunale nel decreto di nomina o successivamente. In mancanza, si applicano analogicamente i termini previsti per l'erede beneficiato (artt. 485-487 c.c.), salvo proroghe motivate.

Il curatore può vendere beni dell'eredità giacente?

Sì, ma solo previa autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 493 c.c. richiamato), e nelle forme previste per i beni dell'erede beneficiato. Gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci.

A chi rende il conto il curatore alla cessazione dell'incarico?

Il curatore rende il conto al tribunale che lo ha nominato o all'erede che ha accettato (ex art. 532 c.c.). Se vi è contestazione, la controversia si svolge davanti al medesimo tribunale che ha conferito l'incarico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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