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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale

In vigore

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

In sintesi

  • L'art. 520 c.c. sancisce la nullità della rinuncia all'eredità fatta sotto condizione, a termine o solo per parte.
  • La rinuncia deve essere pura e semplice: non può essere subordinata a eventi futuri, limitata nel tempo, o parziale.
  • Questa regola garantisce la certezza dei rapporti successori: o si accetta o si rinuncia, senza vie di mezzo.
  • La nullità è assoluta: chiunque vi abbia interesse può farla valere, senza termine di prescrizione (imprescrittibilità dell'azione di nullità).
  • Una rinuncia nulla è come se non fosse stata fatta: il rinunciante è trattato come se non avesse ancora scelto.
Il principio di purezza e semplicità della rinuncia
Il diritto di rinuncia all'eredità è tra i diritti più personali del successore: consente di non entrare nel rapporto successorio e di evitare di accollarsi i debiti del defunto. Proprio perché è un atto così rilevante, il legislatore ne impone la forma più netta: la rinuncia deve essere pura e semplice, priva di qualsiasi modulazione. L'art. 520 c.c. colpisce con la nullità tre tipi di rinuncia «viziata»: 1. **Rinuncia sotto condizione**: «rinuncio se non mi viene lasciato anche l'appartamento di Roma» — la rinuncia è nulla perché condizionata a un evento futuro e incerto; 2. **Rinuncia a termine**: «rinuncio fino al 31 dicembre 2027» — nulla perché limita nel tempo un atto che deve essere definitivo; 3. **Rinuncia parziale**: «rinuncio alla metà dell'eredità» — nulla perché la chiamata all'eredità è unitaria e non scomponibile.
Ratio della norma
La ratio è duplice. Da un lato, tutela la certezza dei rapporti successori: creditori, coeredi e legatari devono sapere con certezza chi è erede e chi no, senza attendere il verificarsi di condizioni o lo scadere di termini. Dall'altro, protegge la coerenza interna della successione: l'eredità si accetta o si rifiuta nella sua interezza, e questa unitarietà è un principio cardine del diritto ereditario italiano.
Conseguenze della nullità
La rinuncia nulla ex art. 520 c.c. è come se non fosse stata effettuata: il chiamato all'eredità rimane nella sua posizione originaria, con il diritto/dovere di scegliere entro il termine ordinario di accettazione (art. 480 c.c.: dieci anni dall'apertura della successione). Non vi è sanatoria possibile: la rinuncia nulla non può essere confermata, solo sostituita con una rinuncia valida.
Distinzione dalla rinuncia abdicativa e dalla rinuncia traslativa
L'art. 520 c.c. riguarda la rinuncia abdicativa (il chiamato rinuncia per sé, senza trasferire il diritto a nessuno). La rinuncia traslativa o cessione dei diritti ereditari (art. 1100 c.c.) è invece un contratto bilaterale e può avere struttura più articolata. La regola della purezza e semplicità si applica solo alla rinuncia unilaterale abdicativa.

Domande frequenti

Posso rinunciare all'eredità solo per una parte, tenendo il resto?

No. L'art. 520 c.c. sancisce la nullità della rinuncia parziale. L'eredità va accettata o rifiutata nella sua interezza: non si può tenere il patrimonio attivo e rifiutare i debiti.

Posso rinunciare all'eredità con una condizione, ad esempio 'rinuncio solo se non mi vengono pagati i debiti'?

No. La rinuncia condizionata è nulla. La rinuncia deve essere pura e semplice per essere valida.

Cosa succede se faccio una rinuncia nulla?

È come se non avessi rinunciato: rimani nella posizione di chiamato all'eredità, con il diritto di scegliere entro il termine ordinario di dieci anni dall'apertura della successione.

La rinuncia nulla può essere 'sanata' o confermata?

No. La nullità è assoluta e non sanabile. Puoi solo fare una nuova rinuncia valida, pura e semplice, entro il termine ancora disponibile.

Posso rinunciare all'eredità con un termine, ad esempio per un anno?

No. La rinuncia a termine è nulla. La rinuncia è un atto definitivo e irrevocabile: non può essere limitata nel tempo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.