In sintesi
L'articolo 85 del D.Lgs. 231/2001 attribuisce al Ministro della giustizia il potere di adottare, con regolamento governativo ex art. 17, comma 3, L. 400/1988, le disposizioni regolamentari necessarie all'attuazione del decreto in materia di procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente. Il termine per l'adozione era fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto. La norma individua due specifiche materie di intervento regolamentare: le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli negli uffici giudiziari e le altre attività necessarie all'attuazione del decreto. Una terza previsione — la lettera b) — è stata abrogata dal D.P.R. 313/2002 relativo al casellario giudiziale. Il secondo comma stabilisce che il Consiglio di Stato deve rendere il parere sullo schema di regolamento entro trenta giorni dalla richiesta, riducendo i tempi del controllo di legittimità consultivo. L'articolo ha natura strumentale e organizzativa: non incide sul merito della responsabilità dell'ente né sulle sanzioni, ma assicura che gli uffici giudiziari dispongano di regole procedurali chiare per gestire i fascicoli dei procedimenti 231, che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fascicoli penali ordinari, dovendo contenere sia gli atti del procedimento penale a carico della persona fisica sia quelli del parallelo procedimento a carico dell'ente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 85 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Disposizioni regolamentari
In vigore dal 04/07/2001
1. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 )) ; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
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Commento
L'articolo 85 chiude il decreto 231 con una disposizione di carattere ordinamentale, delegando al potere regolamentare governativo la definizione delle regole operative interne agli uffici giudiziari. La scelta del regolamento ex art. 17, comma 3, L. 400/1988 — adottato con decreto ministeriale previo parere del Consiglio di Stato — riflette la natura tecnico-organizzativa della materia, non riservata alla legge e suscettibile di adattamento alle esigenze operative della giurisdizione.
Il punto di maggiore interesse pratico riguarda la gestione dei fascicoli. Il procedimento 231 ha una struttura duale: da un lato si svolge il processo penale a carico della persona fisica autrice del reato presupposto; dall'altro, in connessione ma con autonomia processuale, si svolge il procedimento a carico dell'ente. I fascicoli degli uffici giudiziari devono pertanto riflettere questa dualità, consentendo al giudice di gestire separatamente — ma in modo coordinato — i due binari processuali. Le disposizioni regolamentari adottate in attuazione dell'art. 85 hanno disciplinato tali modalità operative, garantendo uniformità di trattamento tra i diversi uffici giudiziari sul territorio nazionale.
L'abrogazione della lettera b) ad opera del D.P.R. 313/2002 — che ha riformato il casellario giudiziale — è significativa: le annotazioni relative alle condanne degli enti sono ora disciplinate dal sistema del casellario giudiziale riformato, che prevede una sezione dedicata alle sanzioni amministrative dipendenti da reato. Ciò conferma la tendenza del legislatore a trattare la responsabilità 231 come un sistema in continua evoluzione, le cui disposizioni attuative vengono aggiornate in parallelo con le riforme del diritto processuale e penitenziario. Per valutazioni sulle implicazioni procedurali specifiche è opportuno rivolgersi a un professionista legale qualificato.
Casi pratici
Caso 1: Ufficio GIP alle prese con un fascicolo 231 duale
Caso 2: Annotazione nel casellario giudiziale post-condanna dell'ente
Domande frequenti
Cosa disciplina il regolamento ministeriale previsto dall'art. 85?
Il regolamento adottato dal Ministro della giustizia in base all'art. 85 disciplina le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari nei procedimenti 231 e le altre attività operative necessarie all'attuazione del decreto. Non interviene sul merito delle sanzioni, ma assicura uniformità procedurale tra i diversi uffici giudiziari.
Perché la lettera b) dell'art. 85, comma 1, è stata abrogata?
La lettera b) è stata abrogata dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che ha riformato la disciplina del casellario giudiziale. Le annotazioni relative alle condanne degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono ora regolate dal sistema del casellario giudiziale riformato, rendendo superflua la previsione originaria.
Qual è il termine entro cui il Consiglio di Stato deve rendere il parere sullo schema di regolamento?
Ai sensi dell'art. 85, comma 2, il Consiglio di Stato deve rendere il parere sullo schema di regolamento entro trenta giorni dalla richiesta. Si tratta di un termine accelerato rispetto ai tempi ordinari della consultazione, coerente con l'urgenza di attuare le disposizioni del decreto.
Vedi anche