Testo dell'articoloVigente
Art. 73 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Revisione delle sentenze
In vigore dal 04/07/2001
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e
647. Note all'art. 73: – Il titolo IV del libro nono del codice di procedura penale , reca: "Revisione". – Si riporta il testo degli articoli 643 , 644 , 645 , 646 e 647 del codice di procedura penale : "Art. 643 (Riparazione dell'errore giudiziario). –
1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una ripartizione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato.
3. Il diritto alla ripartizione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'art. 657, comma 2.". "Art. 644 (Ripartizione in caso di morte). –
1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista nell' art. 463 del codice civile .". "Art. 645 (Domanda di riparazione). –
1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nell'art. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'art. 638 ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.". "Art. 646 (Procedimento e decisione). –
1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art.
127. 2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'art. 127, comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.". "Art. 647 (Risarcimento del danno e riparazione). –
1. Nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.".
Commento
L'articolo 73 del D.Lgs. 231/2001 disciplina la revisione delle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente, colmando una lacuna che altrimenti avrebbe privato l'organizzazione di uno strumento di tutela fondamentale. Il rinvio al titolo IV del libro nono del codice di procedura penale è operato «in quanto compatibili», clausola che consente all'interprete di filtrare le disposizioni del codice di rito in funzione della natura collettiva del soggetto destinatario della condanna.
Le esclusioni espresse degli artt. 643-647 c.p.p. riflettono la diversa natura dell'ente rispetto alla persona fisica: la riparazione dell'errore giudiziario, con il suo contenuto di ristoro patrimoniale e personale, non è adattabile a un soggetto che non subisce privazione della libertà personale né patisce conseguenze familiari. L'ente potrà però far valere tutte le cause di revisione basate su prove nuove o incompatibilità di giudicati, con l'obiettivo di ottenere l'annullamento della sentenza e la restituzione di quanto indebitamente versato o la rimozione delle sanzioni interdittive applicate. Nella pratica del D.Lgs. 231/2001 la revisione riveste importanza quando emerge, dopo il passaggio in giudicato, che il reato presupposto su cui si fonda la responsabilità dell'ente non è stato commesso o che il soggetto apicale non agiva nell'interesse dell'organizzazione.
Il meccanismo si colloca coerentemente nel quadro processuale del 231, che già agli artt. 34 e 35 opera un rinvio al codice di procedura penale come fonte regolatrice suppletiva, confermando la scelta del legislatore di costruire un modello procedurale ibrido che mutua garanzie penalistiche adattandole alla responsabilità amministrativa dell'ente.
Casi pratici
Caso 1: Revisione dopo assoluzione del soggetto apicale
Caso 2: Nuova prova dell'assenza di interesse per l'ente
Domande frequenti
Quando può un ente chiedere la revisione della propria condanna ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 231/2001?
L'ente può chiedere la revisione quando ricorrono i presupposti previsti dal titolo IV del libro nono del codice di procedura penale: sopravvenienza di nuove prove, inconciliabilità con altra sentenza irrevocabile o falsità degli atti probatori su cui si fonda la condanna. Le disposizioni sulle conseguenze per la persona fisica (artt. 643-647 c.p.p.) sono invece escluse per incompatibilità con la natura collettiva dell'ente.
Quali sono le conseguenze pratiche dell'esclusione degli artt. 643-647 c.p.p. per gli enti?
L'esclusione degli artt. 643-647 c.p.p. significa che l'ente prosciolto in revisione non ha diritto alla riparazione pecuniaria per errore giudiziario prevista per le persone fisiche. Tuttavia l'ente potrà ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di sanzione pecuniaria e la cancellazione delle sanzioni interdittive, ristoro di natura diversa rispetto all'indennizzo personale previsto per i condannati persone fisiche.
Qual è il rapporto tra la revisione ex art. 73 e la responsabilità del D.Lgs. 231/2001?
La revisione assume rilievo concreto quando, dopo il giudicato, emerge che il reato presupposto non è stato commesso oppure che mancava il requisito dell'interesse o vantaggio per l'ente. In tali casi, venendo meno il fondamento della responsabilità amministrativa da reato, l'ente può ottenere l'annullamento della sentenza di condanna attraverso il rimedio straordinario della revisione.
Vedi anche