← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 62-sexies del CAD istituisce l'Anagrafe Nazionale Digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, titoli, imbarchi, abilitazioni e certificazioni del personale marittimo. Al raggiungimento della piena operatività, ANGEMAR sostituisce i registri e archivi previsti dal Codice della Navigazione (R.D. 327/1942) e dai relativi regolamenti. ANGEMAR è integrata con la PDND ex art. 50-ter, consente l'accesso agli uffici d'iscrizione, al personale marittimo, agli armatori e ai centri di formazione autorizzati, ed è costantemente allineata con ANPR, ANIST, ANIS e con i Servizi di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN). La norma persegue la digitalizzazione completa del settore marittimo, il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo e l'adeguamento agli standard internazionali IMO (International Maritime Organization). Il trattamento dei dati professionali della gente di mare avviene nel rispetto del GDPR, con particolare attenzione ai dati sanitari dei marittimi gestiti in raccordo con i SASN.

Testo dell'articoloVigente

Art. 62 sexies D.Lgs. 82/2005 CAD — Anagrafe nazionale digitale della gente di mare – ANGEMAR

In vigore dal 01/01/2006

1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, ((i registri e gli archivi)) previsti a legislazione vigente, ivi ((compresi quelli previsti dal)) codice della navigazione , di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , ((dal regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , e ((dal regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 .

2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli ((uffici)) d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le ((basi di dati)) detenute da altre amministrazioni.

3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all' articolo 122 del codice della navigazione ((,)) di cui al regio decreto n. 327 del 1942 , è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo

64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell' articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966 .

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ; b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all' articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942 , rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

5. Nelle more della piena operatività, ((l'ANGEMAR)) mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento ((dei dati e delle informazioni essenziali da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati)) , secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.

Commento

L'articolo 62-sexies del CAD porta la logica delle anagrafi nazionali digitali al settore marittimo, storicamente caratterizzato da una normativa frammentata tra il Codice della Navigazione del 1942 e i numerosi regolamenti attuativi. L'ANGEMAR unifica in un'unica piattaforma digitale i dati che prima erano distribuiti tra gli uffici di iscrizione della gente di mare (presso le Capitanerie di Porto), i registri cartacei delle abilitazioni e i diversi archivi dei centri di formazione marittima. L'integrazione con la PDND garantisce l'interoperabilità con le altre anagrafi nazionali.

Il quadro normativo internazionale è determinante per comprendere l'ANGEMAR: la Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW 78, come emendata) e la MLC 2006 (Maritime Labour Convention) impongono obblighi di tenuta dei registri delle abilitazioni e delle condizioni di lavoro dei marittimi che l'ANGEMAR digitalizza e razionalizza. Lo stato di bandiera italiano ha obblighi specifici verso l'IMO che ANGEMAR agevola nell'adempimento.

Il profilo GDPR presenta specificità importanti: l'ANGEMAR gestisce non solo dati anagrafici e professionali, ma anche dati sanitari dei marittimi (requisiti medici per l'idoneità alla navigazione), che rientrano nelle categorie particolari ex art. 9 GDPR. Il raccordo con i SASN impone la designazione del DPO da parte del MIT e protocolli di accesso differenziati per garantire che i dati sanitari siano accessibili solo ai soggetti autorizzati per le rispettive finalità.

Casi pratici

Caso 1: Verifica digitale delle abilitazioni di un ufficiale di coperta

Caso 2: Port State Control e verifica internazionale tramite ANGEMAR

Domande frequenti

Cos'è ANGEMAR e perché è stata istituita?

ANGEMAR è l'Anagrafe Nazionale Digitale della Gente di Mare, istituita per unificare e digitalizzare la gestione dei dati professionali dei marittimi italiani (carriera, titoli, imbarchi, abilitazioni, certificazioni). Sostituisce progressivamente i registri cartacei frammentati tra le Capitanerie di Porto e i vari archivi settoriali, adeguando il sistema italiano agli standard digitali imposti dalle convenzioni internazionali IMO.

Chi può accedere ai dati contenuti in ANGEMAR?

L'articolo 62-sexies individua i soggetti abilitati: gli uffici d'iscrizione della gente di mare (Capitanerie), il personale marittimo per i propri dati, gli armatori per i dati pertinenti ai contratti d'imbarco, i centri di formazione autorizzati e i soggetti internazionali convenzionati (es. IMO, Port State Control). L'accesso avviene tramite PDND con profilazione differenziata in base al ruolo.

Come ANGEMAR gestisce i dati sanitari dei marittimi nel rispetto del GDPR?

I dati sanitari dei marittimi (idoneità medica alla navigazione) sono categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR. ANGEMAR li gestisce in raccordo con i SASN, con accesso limitato ai soli soggetti autorizzati per finalità specifiche (verifica idoneità, emergenze a bordo). Il MIT, come titolare, deve adottare misure di sicurezza rafforzate e garantire la DPIA per questo trattamento ad alto rischio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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