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Art. 59 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Contestazione dell’illecito amministrativo
In vigore dal 04/07/2001
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati ((dall' articolo 407-bis) ) , comma 1, del codice di procedura penale .
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 D.Lgs. 504/1995 — Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562
- Articolo 59 L. 184/1983: Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile
- Art. 59 Reg. (UE) 2024/1689 — Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
- Art. 59 Cod. Amb. — competenze della Conferenza Stato-regioni
- Art. 59 D.Lgs. 159/2011 — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
- Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura