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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 37 del D.Lgs. 231/2001 disciplina l'improcedibilità del procedimento a carico dell'ente, stabilendo che non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo quando l'azione penale nei confronti dell'autore del reato non può essere iniziata o proseguita per mancanza di una condizione di procedibilità. La norma riflette la struttura accessoria della responsabilità dell'ente: poiché l'illecito dipende da un reato-presupposto, l'impossibilità di perseguire penalmente l'autore del fatto per ragioni procedurali — come la mancanza di querela, l'avvenuta remissione, l'immunità diplomatica o la mancata richiesta del Ministro della Giustizia nei reati commessi all'estero — si riflette automaticamente sul procedimento a carico dell'ente. Tuttavia, la norma si applica solo ai casi di improcedibilità in senso tecnico, non all'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, ipotesi disciplinate rispettivamente dagli artt. 22 e 26 del decreto. L'art. 37 deve quindi essere interpretato in senso stretto: solo la mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione penale (querela, istanza, autorizzazione a procedere) impedisce di procedere contro l'ente, non qualsiasi ostacolo processuale che possa interferire con il procedimento penale principale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 37 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Casi di improcedibilità

In vigore dal 04/07/2001

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Commento

L'articolo 37 rappresenta uno dei punti di maggiore interdipendenza tra la responsabilità dell'ente e quella della persona fisica autrice del reato-presupposto. La disposizione recepisce il principio di accessorietà: se non si può nemmeno iniziare o proseguire il procedimento penale nei confronti del soggetto che ha commesso il reato, non ha senso — né sarebbe possibile — accertare l'illecito dell'ente che da quel reato dipende.

Le condizioni di procedibilità rilevanti ai fini dell'art. 37 sono essenzialmente: la querela (per i reati procedibili a querela di parte), l'istanza (per i reati commessi all'estero in danno di cittadino italiano), l'autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia (per alcune categorie di reati), e l'immunità parlamentare o diplomatica dell'autore. Se la querela non è stata proposta, o è stata rimessa prima della sentenza definitiva, il procedimento penale non può proseguire e l'art. 37 fa venir meno anche il procedimento a carico dell'ente. Questa norma assume rilievo pratico in relazione ai reati di truffa e agli altri delitti procedibili a querela che figurano tra i reati-presupposto 231. Va però precisato che la sopravvenuta improcedibilità non equivale all'esclusione della responsabilità sostanziale dell'ente: quest'ultima potrebbe in teoria essere accertata se, successivamente, venissero meno le cause di improcedibilità (ad esempio, ri-proposizione della querela entro i termini). La distinzione tra improcedibilità e cause di estinzione del reato (prescrizione, amnistia) è fondamentale: queste ultime non impediscono l'accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi degli artt. 22 e 26. Per valutare correttamente le ricadute di una causa di improcedibilità sul procedimento 231 è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista legale qualificato.

Sul piano difensivo, la norma può essere strategicamente rilevante: nei casi in cui il reato-presupposto è procedibile a querela e la persona offesa è disposta a rimettere la querela, la remissione può determinare l'improcedibilità anche del procedimento a carico dell'ente, sollevandolo dall'intera vicenda giudiziaria.

Domande frequenti

Se la vittima rimette la querela, il procedimento contro l'ente si chiude automaticamente?

Sì, se il reato-presupposto era procedibile a querela e questa viene rimessa prima della sentenza irrevocabile, viene meno la condizione di procedibilità dell'azione penale. Per effetto dell'art. 37, anche il procedimento a carico dell'ente non può proseguire. Questa circostanza può rendere strategicamente rilevante la negoziazione con la persona offesa nell'ambito di accordi risarcitori.

La prescrizione del reato-presupposto equivale a una causa di improcedibilità ai fini dell'art. 37?

No. La prescrizione è una causa di estinzione del reato, non di improcedibilità dell'azione penale. L'art. 37 si applica solo alla mancanza di condizioni di procedibilità (querela, istanza, autorizzazione). La prescrizione del reato-presupposto è disciplinata dall'art. 22 del D.Lgs. 231/2001, che prevede termini autonomi per l'illecito amministrativo dell'ente: la responsabilità dell'ente può dunque persistere anche dopo l'estinzione del reato.

L'immunità diplomatica dell'autore del reato determina l'improcedibilità del procedimento contro l'ente?

Sì. L'immunità diplomatica è una condizione che impedisce l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato. Per effetto del meccanismo di accessorietà dell'art. 37, la stessa condizione ostativa si riflette sul procedimento a carico dell'ente, rendendolo improcedibile finché l'immunità persiste.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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