Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Assemblea
In vigore dal 03/08/2017
1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l' articolo 2373 del codice civile , in quanto compatibile.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile , in quanto compatibili. ((4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza))
5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo , quarto , quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile , in quanto compatibili.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
Commento
L'articolo 24 del CTS modernizza la disciplina assembleare delle associazioni del Terzo settore, intervenendo su tre profili principali: il requisito temporale per il diritto di voto, la rappresentanza degli ETS associati e le modalità di partecipazione a distanza. Il requisito dei tre mesi di iscrizione prima di poter votare è una regola dispositiva — lo statuto può escluderla o modificarla — che mira a garantire che i nuovi soci abbiano un minimo di conoscenza dell'ente prima di partecipare alle decisioni; al tempo stesso, evita che ammissioni massive di nuovi soci nei giorni precedenti all'assemblea alterino gli equilibri interni.
La previsione di voti plurimi per gli ETS associati (sino a cinque) è una peculiarità del diritto degli ETS rispetto alle associazioni ordinarie del Codice civile: riconosce che un'associazione madre o una rete di enti può avere un peso rappresentativo diverso da un singolo associato, senza però consentire l'attribuzione di poteri sproporzionati. Il richiamo all'articolo 2373 c.c. sul conflitto di interessi garantisce che il diritto di voto non sia esercitato in situazioni di incompatibilità.
Il comma 4, introdotto dal D.Lgs. 105/2018, è stato particolarmente apprezzato dagli enti durante la pandemia e ha mantenuto la propria utilità nel contesto post-emergenziale: consente la partecipazione a distanza e il voto elettronico come regime ordinario (non più emergenziale), purché siano verificabili l'identità del votante e la parità di trattamento tra i partecipanti. Lo statuto può vietare queste modalità, ma il silenzio statutario le rende ammissibili. È anche possibile prevedere il voto per corrispondenza, tradizionale strumento di partecipazione a distanza.
Casi pratici
Caso 1: Assemblea in videoconferenza: verifica dell'identità dei votanti
Un'associazione di promozione sociale con cento soci e sede a Milano convoca l'assemblea annuale in modalità mista — presenza fisica e collegamento da remoto — ai sensi dell'articolo 24, comma 4. Il presidente predispone un sistema di accesso tramite link nominativo inviato a ciascun socio via e-mail certificata; ogni partecipante da remoto deve accedere con un codice univoco e attivare la videocamera per consentire l'identificazione. Prima del voto, il segretario chiama i nominativi e verifica la corrispondenza con il libro degli associati. Il verbale riporta i partecipanti in presenza e quelli in collegamento remoto, con esito della verifica identitaria.
Caso 2: Confederazione di ODV: attribuzione di voti plurimi all'assemblea della federazione
Una federazione regionale di organizzazioni di volontariato è essa stessa un ETS. Il suo statuto prevede che ciascuna ODV membro abbia diritto a un numero di voti proporzionale ai propri soci: una ODV con fino a cinquanta soci ha un voto; da cinquantuno a duecento soci, tre voti; oltre duecento soci, cinque voti (il massimo consentito dall'art. 24). Nella pratica, la ODV con trecentodieci soci dispone di cinque voti all'assemblea della federazione, mentre quella con quaranta soci ne ha uno. Il numero di soci rilevante è quello risultante dal libro degli associati aggiornato alla data di convocazione dell'assemblea.
Domande frequenti
Da quando un nuovo associato può votare in assemblea?
In via ordinaria, dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati. Lo statuto può stabilire un termine diverso — più lungo o più breve — o eliminare del tutto il requisito temporale. Se lo statuto tace, si applica il termine di tre mesi previsto dall'articolo 24, comma 1.
Un'associazione ETS può partecipare all'assemblea di un'altra associazione ETS con più di un voto?
Sì, se lo statuto dell'associazione lo prevede. L'articolo 24, comma 2, consente di attribuire agli associati che siano ETS sino a cinque voti in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. L'attribuzione di voti plurimi non è automatica ma deve essere espressamente prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto.
È possibile partecipare e votare in assemblea da remoto?
Sì, salvo divieto espresso dello statuto. Il comma 4, introdotto dal D.Lgs. 105/2018, ammette la partecipazione a distanza tramite mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico o per corrispondenza, purché sia verificabile l'identità del partecipante e siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento.
Vedi anche