Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
In vigore dal 03/08/2017
1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.
Commento
L'articolo 23 del CTS interviene su uno dei profili più delicati della governance associativa: la selezione della base sociale. La regola generale del Codice civile lasciava ampia libertà agli enti di limitare l'accesso a nuovi soci; il CTS introduce invece un doppio presidio procedurale a tutela dell'aspirante associato — obbligo di motivazione del rigetto e ricorso interno all'assemblea — che si affianca al vincolo sostanziale dell'articolo 21 sui criteri non discriminatori.
Il meccanismo di tutela dell'aspirante associato si sviluppa in due fasi. Nella prima, l'organo di amministrazione che rigetta la domanda deve farlo con motivazione esplicita entro sessanta giorni; il silenzio nel termine equivale a rigetto, ma espone l'ente al rischio di contestazioni procedurali. Nella seconda, l'interessato può attivare un riesame interno davanti all'assemblea o a un organo eletto dalla medesima: una sorta di «secondo grado» interno che garantisce che la decisione sull'ammissione non sia lasciata esclusivamente alla discrezionalità dell'organo esecutivo. Questa struttura bilancia l'esigenza di selezione qualitativa della base sociale con la tutela del candidato escluso.
Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato l'articolo 23. Il richiamo alle fondazioni al comma 4 è significativo: normalmente le fondazioni non hanno soci, ma il CTS ammette fondazioni ETS che prevedano un organo assembleare o di indirizzo (ad esempio i «fondatori partecipanti»); in questi casi le regole di ammissione si applicano in quanto compatibili con la natura fondazionale, e lo statuto può derogarle integralmente data la struttura più chiusa di questi enti.
Casi pratici
Caso 1: Domanda di ammissione rigettata: attivazione del riesame assembleare
Mario presenta domanda di ammissione a un'APS iscritta al RUNTS. L'organo di amministrazione delibera il rigetto entro i sessanta giorni, motivando con l'incompatibilità del curriculum professionale di Mario con le finalità dell'associazione — che gestisce attività di mediazione dei conflitti e richiede profili coerenti. Mario ritiene la motivazione pretestuosa e, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiede il riesame da parte dell'assemblea. L'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio, esamina la domanda di Mario nell'ordine del giorno aggiunto e, con voto a maggioranza, conferma il rigetto fornendo una motivazione più articolata.
Caso 2: Associazione ETS con statuto che deroga alla procedura ordinaria: ammissione diretta in assemblea
Un'associazione culturale ETS ha previsto nel proprio statuto che l'ammissione dei nuovi soci sia deliberata direttamente dall'assemblea e non dall'organo di amministrazione. Questa deroga è ammessa dall'articolo 23, che fissa una disciplina dispositiva. L'aspirante socio presenta domanda al presidente; la domanda è inserita all'ordine del giorno della prima assemblea utile e deliberata con voto palese a maggioranza semplice. Non vi è una fase di rigetto da parte dell'organo di amministrazione, né un successivo appello assembleare, perché l'assemblea è già il primo e unico organo deliberante.
Domande frequenti
Chi delibera l'ammissione di un nuovo associato in un'associazione ETS?
In via ordinaria l'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Lo statuto può attribuire la competenza ad un organo diverso.
Cosa succede se l'organo di amministrazione rigetta la domanda di ammissione?
Deve motivare il rigetto entro sessanta giorni e comunicarlo all'interessato. Quest'ultimo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che l'istanza sia esaminata dall'assemblea o da un organo eletto dalla medesima, che delibera nella prima convocazione successiva.
Le regole dell'articolo 23 si applicano anche alle fondazioni ETS?
Sì, in quanto compatibili e ove non derogate dallo statuto, per le fondazioni ETS il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo. Poiché le fondazioni hanno una struttura naturalmente più chiusa, lo statuto può escludere l'applicazione di queste norme.
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