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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l'omesso versamento di IVA. Si applica a chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta. La soglia è stata alzata dal D.Lgs. 158/2015 (in precedenza 50.000 euro), per allinearla al fenomeno della crisi di liquidità delle imprese. Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto una modifica analoga a quella dell'articolo 10-bis: il reato non si configura se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione ex articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997. La punibilità scatta solo in caso di decadenza dalla rateazione ex articolo 15-ter D.P.R. 602/1973 e se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro. La condotta tipica è omissiva: il contribuente liquida correttamente l'IVA nella dichiarazione annuale (a differenza degli articoli 2, 3, 4 sulla frode dichiarativa) ma poi non la versa nei termini. L'elemento soggettivo è il dolo generico (consapevolezza del mancato versamento), senza necessità di dolo specifico di evasione. Il comma 3-bis dell'articolo 13 (D.Lgs. 87/2024) estende all'articolo 10-ter la causa di non punibilità per crisi non transitoria di liquidità sopravvenuta all'incasso dell'IVA, dovuta a inesigibilità di crediti per insolvenza/sovraindebitamento di terzi o mancato pagamento da parte della PA. Il dialogo sistematico avviene con il TUIVA (D.P.R. 633/1972, artt. 17, 23, 27 sulla liquidazione e versamento IVA), il D.P.R. 322/1998 sui termini dichiarativi, il D.Lgs. 462/1997 sul controllo automatizzato. Causa di non punibilità ex articolo 13, comma 1: pagamento integrale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. L'articolo 10-ter NON è incluso nel catalogo 231. Sul fronte applicativo, il termine di consumazione del reato è il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA: per la dichiarazione IVA 2023 (presentata entro aprile/maggio 2024), il termine è il 31 dicembre 2025. Prima di tale data il versamento è sempre possibile senza conseguenze penali (con sole sanzioni amministrative per ritardo). La giurisprudenza ha sottolineato che la fattispecie protegge il principio di trasferimento neutrale dell'IVA all'erario: il contribuente che incassa l'IVA dai clienti agisce come «esattore» per conto dello Stato, e l'omesso versamento equivale a un'appropriazione indebita del tributo. Il D.Lgs. 87/2024 ha modificato in parallelo le sanzioni amministrative ex D.Lgs. 471/1997 articolo 13 (omesso versamento), riducendo la sanzione base dal 30% al 25% dell'imposta non versata e introducendo ulteriori riduzioni per regolarizzazione spontanea. La condotta è ora più «recuperabile» rispetto al passato grazie a rateazione e crisi di liquidità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — (Omesso versamento di IVA)

In vigore dal 15/04/2000

((

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro. ))

Commento

L'articolo 10-ter è la fattispecie più frequentemente contestata fra i reati tributari italiani. La ragione è strutturale: l'IVA è un'imposta che il contribuente riscuote in nome dell'erario e dovrebbe trasferire integralmente nei termini, ma in periodi di crisi di liquidità (rallentamento incassi, ritardi PA, insolvenze cliente) molti imprenditori «usano» temporaneamente l'IVA incassata per coprire spese correnti, generando un debito che poi non riescono a colmare. La soglia di 250.000 euro per periodo, fissata dal D.Lgs. 158/2015, ha selezionato i casi più gravi: l'omesso versamento sotto soglia resta sanzionato amministrativamente (articolo 13 D.Lgs. 471/1997, con sanzione del 25-30% dell'imposta non versata) ma non è penalmente rilevante.

Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto una modifica fondamentale: il reato non si configura se il debito è in corso di estinzione tramite rateazione automatica ex articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997. È una norma di sistema che favorisce la regolarizzazione strutturata: il contribuente che attiva la rateazione dopo l'avviso bonario ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 (o per IVA, ex articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) esce immediatamente dal perimetro penale. Solo se decade dalla rateazione (per mancato pagamento di rate consecutive o per importi specifici previsti dall'articolo 15-ter D.P.R. 602/1973) e il debito residuo supera 75.000 euro, scatta il reato. La doppia soglia (250.000 originaria, 75.000 residua) tutela i contribuenti che pur in difficoltà tentano di onorare il debito.

Il comma 3-bis dell'articolo 13 estende all'articolo 10-ter la causa di non punibilità per crisi non transitoria di liquidità sopravvenuta all'incasso dell'IVA. La giurisprudenza, già prima della codificazione del 2024, aveva riconosciuto in via interpretativa il rilievo della crisi documentata: la Corte di Cassazione aveva escluso il dolo quando l'imprenditore dimostrava di aver tentato ogni via per recuperare la liquidità (cessione crediti, anticipi bancari, finanziamenti) senza esito, in presenza di insolvenze dei clienti o ritardi PA. Il D.Lgs. 87/2024 ha trasformato l'orientamento giurisprudenziale in norma scritta: il giudice valuta inesigibilità di crediti per accertata insolvenza/sovraindebitamento di terzi, mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da PA, non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

L'articolo 13, comma 1, mantiene la causa di non punibilità per pagamento integrale del debito (imposta, sanzioni amministrative, interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Anche dopo la formale conoscenza del procedimento, il contribuente può estinguere il reato saldando integralmente il dovuto, anche tramite ravvedimento operoso o procedure conciliative. Il comma 3 prevede sospensione del procedimento di tre mesi (prorogabili) se il debito è in rateazione. L'articolo 10-ter NON è incluso nel catalogo 231: la società non risponde direttamente, anche se l'amministratore può essere imputato. Va sottolineato l'importanza del coordinamento fra strategia tributaria (rateazione, definizione agevolata) e strategia penale (pagamento integrale, prova della crisi). Il D.Lgs. 87/2024 ha inoltre interessato il sistema delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 471/1997, riducendo la sanzione base per omesso versamento dal 30% al 25%. Per l'amministratore raggiunto da contestazione, è sempre indispensabile l'assistenza legale qualificata, distinta dalla consulenza tributaria sul merito.

Una questione interpretativa importante riguarda l'applicazione dell'articolo 10-ter in caso di trasferimento d'azienda. La giurisprudenza ha chiarito che il cessionario d'azienda ex articolo 2560 c.c. risponde solidalmente dei debiti tributari del cedente, inclusi quelli per IVA non versata, ma la responsabilità penale resta personale del soggetto che era amministratore al momento della consumazione del reato (cioè al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione). L'avvicendamento societario o l'avvicendamento di amministratori non trasferisce la responsabilità penale, anche se l'IVA fosse stata incassata in epoca precedente. Sul fronte applicativo, la nuova causa di non punibilità per debito in rateazione (D.Lgs. 87/2024) richiede attenzione tecnica: la rateazione deve essere quella «automatica» ex articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997 conseguente all'avviso bonario, non altre forme di dilazione (es. rateazione ex articolo 19 D.P.R. 602/1973 con l'Agente della Riscossione). La distinzione è importante e va valutata con assistenza legale qualificata. Per l'amministratore raggiunto da contestazione, la combinazione di pagamento integrale ex articolo 13 comma 1 e prova della crisi ex comma 3-bis fornisce un doppio livello di tutela.

Sul piano del concorso di reati, l'articolo 10-ter può concorrere con altri reati quando la condotta supera la mera omissione: ad esempio con l'articolo 11 (sottrazione fraudolenta) se l'imprenditore, oltre a non versare l'IVA, distrae beni per impedire la riscossione; con l'articolo 10 (occultamento) se occulta documenti per impedire l'accertamento. Il concorso formale ex articolo 81 c.p. comporta cumulo giuridico con aumento della pena. Sul piano della prescrizione, il termine decorre dal 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione IVA e segue le regole degli articoli 157 c.p. e 17 D.Lgs. 74/2000. Per la persona fisica, la pena edittale (6 mesi - 2 anni) consente sospensione condizionale, patteggiamento, particolare tenuità ex articolo 131-bis c.p. La giurisprudenza ha precisato che il pagamento dell'IVA al fornitore (assunto come «causa esterna») non esclude di per sé il dolo: occorre dimostrare che l'IVA incassata dai clienti non sia mai stata materialmente disponibile per ragioni esterne. Coordinamento con assistenza legale qualificata indispensabile.

Prassi e linee guida

· Causa di non punibilità per omesso versamento IVA

La circolare conferma che il ravvedimento operoso, con pagamento integrale di IVA, interessi e sanzioni prima della formale conoscenza di accertamenti, vale come causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000 anche per l'omesso versamento IVA (art. 10-ter). Il superamento della soglia di €250.000 annui (elevata dalla riforma 2019) cristallizza la rilevanza penale al 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.

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· Omesso versamento IVA e ritenute

Il protocollo specifica che l'Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione di notizia di reato per l'omesso versamento IVA (art. 10-ter) quando risulti dalla dichiarazione annuale un debito superiore alla soglia di punibilità e non risulti effettuato il versamento entro il termine. La comunicazione avviene in coordinamento con la GdF, allegando la documentazione che attesta l'entità del debito e la sua scadenza.

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· 30/07/2014

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Casi pratici

Caso 1: Imprenditore che attiva la rateazione dopo avviso bonario

Una SRL di servizi presenta nel 2024 la dichiarazione IVA 2023 con debito di 320.000 euro. Non riesce a versare. A inizio 2025 riceve avviso bonario ex articolo 54-bis D.P.R. 633/1972 con somme dovute. L'amministratore, prima del 31 dicembre 2025, attiva la rateazione automatica ex articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997 in 20 rate trimestrali, versando regolarmente le prime rate. Grazie alla modifica del D.Lgs. 87/2024, il reato dell'articolo 10-ter non si configura: il debito è in corso di estinzione mediante rateazione ammessa. Anche se l'imposta dovuta supera la soglia di 250.000 euro, la condotta è fuori dal perimetro penale. Solo in caso di decadenza dalla rateazione (mancato pagamento di rate consecutive) e debito residuo superiore a 75.000 euro, scatterebbe il reato. Strategia di prevenzione efficace e replicabile.

Caso 2: Crisi di liquidità da insolvenza cliente principale

Una SRL artigiana ha come cliente principale (60% del fatturato) un'impresa edile che entra in liquidazione giudiziale a metà 2024. Crediti per 600.000 euro rimangono insoluti. La SRL aveva fatturato regolarmente, incassando solo in parte l'IVA. La dichiarazione IVA 2024 presenta debito di 290.000 euro. Non riesce a versare. L'amministratore viene rinviato a giudizio per l'articolo 10-ter. La difesa documenta: contratto con il cliente in liquidazione, ammissione al passivo per i crediti, certificato di liquidazione giudiziale, richieste di anticipo bancario rifiutate. Invoca il comma 3-bis dell'articolo 13: la crisi è dovuta a inesigibilità di crediti per accertata insolvenza di terzi, con non esperibilità di azioni idonee al superamento. Il giudice valuta gli indici e può pronunciare non punibilità. In parallelo, ravvedimento e attivazione rateazione possono fornire una doppia tutela. Assistenza legale qualificata indispensabile.

Domande frequenti

Qual è la soglia per il reato di omesso versamento IVA?

250.000 euro per ciascun periodo d'imposta. La soglia è stata alzata dal D.Lgs. 158/2015 (in precedenza 50.000 euro). Si calcola sull'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, non versata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione. Sotto soglia, la condotta resta sanzionabile amministrativamente (sanzione del 25% ex articolo 13 D.Lgs. 471/1997 dopo riforma D.Lgs. 87/2024) ma non è reato. Importante: dal D.Lgs. 87/2024, se il debito è in corso di rateazione ex articolo 3-bis D.Lgs. 462/1997, il reato non si configura affatto. In caso di decadenza dalla rateazione, scatta solo se il debito residuo supera 75.000 euro.

Posso evitare il reato attivando la rateazione?

Sì, e questa è una delle modifiche più rilevanti del D.Lgs. 87/2024. Se il debito IVA è in corso di estinzione mediante rateazione automatica ex articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, il reato dell'articolo 10-ter non si configura. La rateazione si attiva dopo il ricevimento dell'avviso bonario ex articolo 54-bis D.P.R. 633/1972 (controllo automatizzato IVA) con istanza al concessionario della riscossione. Il piano può prevedere fino a 20 rate trimestrali (o 8 rate trimestrali per importi sotto 5.000 euro). Solo in caso di decadenza dalla rateazione (mancato pagamento di rate consecutive ex articolo 15-ter D.P.R. 602/1973) e se il debito residuo supera 75.000 euro, scatta il reato. La rateazione è quindi uno strumento di prevenzione decisivo.

Se non ho l'IVA perché i clienti non pagano, sono comunque punibile?

Non automaticamente. Il comma 3-bis dell'articolo 13, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, prevede espressamente la non punibilità dell'articolo 10-ter se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute all'incasso dell'IVA. Il giudice valuta la crisi non transitoria di liquidità dovuta a inesigibilità di crediti per insolvenza accertata o sovraindebitamento di terzi, mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della PA, e non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. La difesa deve documentare: insolvenze dei clienti certificate, decreti ingiuntivi infruttuosi, ritardi PA documentati, richieste di finanziamento o anticipo bancario rifiutate. La giurisprudenza richiede prova rigorosa, non bastando la generica difficoltà finanziaria.

Cosa succede se pago dopo l'apertura del dibattimento?

La causa di non punibilità per pagamento integrale dell'articolo 13, comma 1, opera solo se il pagamento avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Dopo l'apertura del dibattimento, il pagamento integrale non estingue il reato ma può rilevare come attenuante speciale ex articolo 13-bis (riduzione di pena fino a metà se intervenuto prima del giudizio). Il comma 3 prevede la sospensione di tre mesi (prorogabili una volta) se al momento dell'apertura del dibattimento il debito è in fase di rateazione, con sospensione della prescrizione, per consentire il completamento del pagamento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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