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Art. 8 L. 300/1970 — Divieto di indagini sulle opinioni

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Art. 8 L. 300/1970 Statuto Lavoratori — Divieto di indagini sulle opinioni

In vigore dal 20/05/1970

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.